Roma, lì data del protocollo

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 2° - Sezione 2ª

 

Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione
Non di Serie n. 16/2023


Argomento: Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE - Disposizioni in merito all’applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 del 8 Agosto 2023 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157.
 

Riferimento: Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione”, Serie “Generale” n. 149/2019¹.

1. Scopo
Aggiornare gli stakeholder rispetto alla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 31/08/2023, del Regolamento di esecuzione in argomento che - ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2014/90/UE (MED) - novella e complementa la legislazione unionale in materia di equipaggiamenti marittimi delle navi di bandiera europea per le quali le Convenzioni internazionali prescrivono il “tipo approvato”.

2. Premessa
I requisiti tecnici e le norme di prova sottesi alla certificazione MED del singolo equipaggiamento marittimo (c.d. item), sono elencati e resi obbligatori attraverso lo strumento del Regolamento di esecuzione (c.d. Implementing Act), immediatamente efficace nell’ordinamento interno degli Stati Membri.

3. Considerazioni
L’articolo 4 del Regolamento di esecuzione 2023/1667 (7th Implementing Regulation), qui associato in allegato 1, prevede che tale strumento normativo entri in vigore il 10/10/2023 ovvero quaranta giorni dopo il relativo gazetting.
Il meccanismo che determina l’aggiornamento e l’applicazione del citato Regolamento è stato, a suo tempo, debitamente illustrato con la Circolare in riferimento.

4. Disposizioni
A far data dall’entrata in vigore del Regolamento in proemio, gli equipaggiamenti marittimi installati a bordo (placed on board) delle navi nazionali soggette alle Convenzioni internazionali, dovranno rispondere ai requisiti tecnici ed alle norme di prova in esso previsti.

5. Conclusioni
Scenari particolari afferenti alla tematica trattata, siano sottoposti all’attenzione dello scrivente - attraverso il competente Servizio di Coordinamento FSC - alla PEC in P.d.C. - anticipandone informativa, ove ritenuto opportuno, alla PEI in P.d.C.
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione”² a fini di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO


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¹ Disposizioni applicative del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e ss.mm.ii. di attuazione della Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo.
² http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari.aspx


Allegato