Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 agosto 2023, n. 25490 - Esplosione di rifiuti


 
 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere -

Dott. RIVERSO Roberto - rel. Consigliere -

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 36004-2019 proposto da:

PROCTER & GAMBLE Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

A.A., B.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO RICHIELLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BASTIANINI;

- controricorrenti -

nonchè contro

AGRIDECO Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO RICHIELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO BARTALINI;

- controricorrente - nonchè contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

- resistente con procura - avverso la sentenza n. 281/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2019 R.G.N. 24/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

 

Fatto


1.- Con ricorso depositato il 24 agosto 2015 l'Inail ha agito in via di regresso ai sensi del testo unico n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 nei confronti di Agrideco Srl in concordato preventivo, quale datrice di lavoro di C.C. e D.D., nonchè nei confronti di A.A. e B.B. - rispettivamente legale rappresentante della società e direttore di stabilimento - per ottenere la loro condanna al pagamento delle somme erogate dall'Istituto al lavoratore C.C. e alla vedova di D.D. pari alla complessiva somma di Euro 673.895,10 a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data (Omissis) da cui erano derivati il decesso di D.D. e gravi ustioni sul corpo per l'altro lavoratore per effetto di una esplosione di rifiuti avvenuta all'interno dello stabilimento Agrideco Srl .

I convenuti A.A. e B.B. hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della società produttrice dei rifiuti, la Procter & Gamble Srl (d'ora in avanti anche solo P&G) nei cui confronti hanno invocato l'assunzione di corresponsabilità per ottenere la manleva nei propri confronti.

Anche Agrideco Srl ha spiegato analoga richiesta di chiamata in causa nei confronti di Procter & Gamble Srl , la quale nel costituirsi in giudizio ha eccepito la prescrizione triennale D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 112 e, peraltro verso, l'inammissibilità dell'azione di garanzia esercitata nei propri confronti a suo dire non sussistendo alcun rapporto di connessione con l'azione di regresso dell'Inail; nel merito ha contestato la propria responsabilità.

2.- Il tribunale, per quanto ancora interesse, ha dichiarato il difetto di interesse ad agire dell'INAIL ricorrente nei confronti di Agrideco Srl avendo la società già riconosciuto il credito dell'Inail in sede concordataria; in secondo luogo ha ritenuto infondata la eccezione di P&G relativa alla pretesa inammissibilità della sua chiamata in causa e della domanda spiegata nei suoi confronti dagli originari convenuti; nel merito il tribunale ha rilevato come fossero emersi sufficienti elementi della responsabilità colposa di A.A. e B.B. ed inoltre - in misura di un terzo - di P&G quale soggetto produttore di rifiuti pericolosi di cui aveva inteso disfarsi affidandoli per lo smaltimento ad un soggetto come Agrideco che era privo di autorizzazione al trattamento di tale materiale e che non dovevano quindi essere conferiti dal produttore nè quindi accettati e trattati dallo smaltitore.

Pertanto il tribunale ha dichiarato la responsabilità di A.A. e B.B. e li ha condannati al pagamento in favore dell'Inail della somma richiesta a titolo di rivalsa. Ha poi dichiarato la responsabilità concorsuale anche di P&G nella causazione del suddetto sinistro nella misura di 1/3 e per l'effetto ha condannato la stessa società a rifondere a A.A. e B.B. 1/3 di quanto essi avrebbero dovuto pagare all'Inail con condanna a rifondere nella medesima misura di 1/3 le spese di lite.

3.- Avverso la sentenza pronunciata dal tribunale ha proposto appello P&G Srl ed in via incidentale Agrideco Srl e A.A. e B.B..

La Corte d'appello di Firenze decidendo con sentenza n. 281 del 2019 sulle impugnazioni così come proposti, per quanto ancora di interesse in questa sede di Cassazione, ha confermato che la domanda azionata con la chiamata in causa di P&G si basava sull'art. 2055 c.c. ed era dunque un'azione di regresso e si fondava sul medesimo presupposto dell'azione principale di regresso azionata dall'Inail che costituiva la comune causa petendi ovvero la corresponsabilità dell'impresa produttrice dei rifiuti pericolosi nella causazione del sinistro individuata in punto di fatto dai chiamanti nell'omessa o taciuta esatta qualificazione della categoria dei rifiuti conferiti da parte della impresa che ne era produttrice.

4.- Ha affermato inoltre la Corte d'appello che l'illiceità penale richiesta dall'azione di regresso dell'Inail poteva essere accertata incidenter tantum dal giudice civile e nel caso di specie andava valutato per un verso l'apporto causale che la P&G aveva arrecato alla produzione dell'evento omettendo di informare sulla pericolosità dei rifiuti; inoltre il produttore, in quanto primo responsabile della gestione dei rifiuti, era pure tenuto a rispettare specifici obblighi di diligenza alcuni dei quali concernenti la stessa scelta del soggetto al quale affidarli (ai sensi dell'art. 178 Tu Ambiente e dei principi Europei); dunque era vero che lo scoppio non si sarebbe prodotto se quei rifiuti non fossero stati conferiti imprudentemente, con violazioni delle specifiche prescrizioni normative, ed anche per motivi di risparmio, dall'impresa produttrice ad una impresa che non possedeva l'autorizzazione per procedere al trattamento dei rifiuti pericolosi.

5.- Secondo la Corte di appello andava pure confermato che non vi fosse una pari responsabilità fra la produttrice del rifiuto e l'impresa che ne aveva curato impropriamente il trattamento, essendo stata superiore la avventatezza della scelta di Agrideco di ricevere i rifiuti e di trattarli direttamente nel proprio stabilimento, senza averne autorizzazione e con modalità di trattamento palesemente incongrue, in violazione della esigenza di salvaguardia dell'incolumità pubblica e del personale dipendente, senza alcuna idonea valutazione dei rischi. Doveva ritenersi perciò coerente e corretta la quantificazione dell'apporto causale della negligente condotta rispettivamente nella misura di 2/3 e di 1/3.

6.- Contro questi capi della sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la P&G con tre motivi, a cui hanno resistito con controricorso Agrideco Srl , A.A. e B.B., mentre l'Inail ha depositato solo procura.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c., comma 2, u.p.. La P&G ha depositato memoria.

 

Diritto


7.- Con il primo motivo viene sollevata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 eccependo quindi la ricorrente il giudicato esterno ex art. 2909 c.c. con riferimento all'accertamento della responsabilità per gli infortuni occorsi in data (Omissis) ai signori C.C. e D.D. deceduto nell'occasione mentre prestava un'attività lavorativa alle dipendenze di Agrideco Srl ; ciò in quanto, come ampiamente illustrato nei precedenti gradi, i giudizi che si sono svolti anteriormente a quello in oggetto avevano già definitivamente accertato la piena ed esclusiva responsabilità per il risarcimento dei danni in capo al datore di lavoro Agrideco Srl e dei relativi vertici sig.ri E.E. e B.B., in particolare si trattava delle sentenze del tribunale di Grosseto nn. 179 e 180 del 2013 allegati al fascicolo Procter primo grado che affermavano entrambe la piena esclusiva responsabilità di Agrideco conferendo rilievo alcuno alla condotta di P&G. Pertanto l'affermazione della corresponsabilità di P&G quale impresa produttrice dei rifiuti nella causazione del sinistro statuita dalla sentenza impugnata si poneva in insanabile contrasto con l'accertamento operato dalle sentenze citate (nn. 179 e 180 del 2013 del tribunale di Grosseto), definitive in quanto confermate con ordinanze dell'11.6.2015 della Corte d'appello di Firenze, non impugnate.

8.- Il motivo è inammissibile.

9.- La ricorrente si limita ad affermare di aver ampiamente illustrato nei precedenti gradi di giudizio che in altri giudizi svolti anteriormente fosse stata già definitivamente accertata la responsabilità esclusiva per l'infortunio di cui si tratta in capo al datore di lavoro Agrideco e dei relativi vertici signori E.E. e B.B..

Va anzitutto osservato che detta eccezione di giudicato esterno non risulta mai sollevata nè trattata dai giudici che si sono occupati della presente vicenda, avendo tutt'al più la ricorrente sollevato mere difese in ordine alla ricostruzione dei fatti, volte ad escludere la propria responsabilità, ma non certamente invocato l'esistenza di un vincolo discendente da giudicato. Ciò si evince anche dal deposito in questa sede delle ordinanze della Corte d'appello di Firenze dell'11.6.2015 con cui sono state confermate le invocate sentenze nn. 179 e 180 del 2013 pur essendo tutte anteriori non solo al giudizio di appello ma addirittura all'inizio del primo grado del presente giudizio (che era stato iscritto a ruolo il 24 agosto del 2015).

In proposito costituisce ius receptum che stante il divieto di cui all'art. 372 c.c. l'eccezione di giudicato esterno può essere sì rilevata d'ufficio, ma solo ove la sentenza passata in giudicato che la fonda (a meno che non si sia formata successivamente a quella impugnata) sia stata acquisita agli atti durante il giudizio di merito (Sez. Un. sentenza n. 13916 del 16/06/2006).

Nel caso di specie la produzione è invece tardiva sicchè il giudicato esterno, per quanto rilevabile d'ufficio, non si può formare dal momento che la certezza della sua formazione deve essere provata proprio attraverso la produzione della sentenza posta a fondamento dell'eccezione medesima completa della motivazione, non potendo risultare dal solo dispositivo e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. (Cass. Sezioni unite n. 226/2001).

10.- Soprattutto va evidenziato, nel merito del preteso giudicato, che nemmeno risulta dalle sentenze, per come riprodotte agli atti del giudizio, che esistesse un accertamento in ordine alla esistenza della responsabilità (o meno) di Procter per gli accadimenti in questione.

In ogni caso, come risulta dal controricorso, la reale domanda spiegata nei precedenti giudizi dalla Agrideco Srl nei confronti di P&G (di cui la ricorrente non dà invece atto) venne dichiarata inammissibile in primo grado ed in appello solamente per motivi processuali ovvero per difetto di legittimazione attiva della stessa Agrideco in quanto, con quella domanda, la Agrideco aveva in realtà richiesto non la condanna in via di regresso nei propri confronti, bensì la condanna in favore dei ricorrenti eredi del lavoratore, attraverso un'indebita pretesa di sostituzione processuale.

Ciò risulta anche confermato dalla Corte di appello con l'ordinanza del procedimento n. 518/2014 secondo cui non "vi è nelle difese di Agrideco Srl nè in primo grado nè in questo d'appello un cenno non soltanto all'art. 2055 c.c. ma neppure allo schema concettuale che detta disposizione codicistica racchiude circa la responsabilità solidale il possibile regresso da parte del coobbligato che dimostri di aver risarcito".

11.- E' pure pacifico che le pronunce di inammissibilità per questioni attinenti l'esercizio dell'azione hanno natura meramente processuale, e sono idonee ad acquisire l'autorità e gli effetti interni del solo giudicato formale, essendo del tutto prive di ogni efficacia esterna tale da poter fare stato al di fuori del processo in cui essi siano pronunciate, giacchè risolvono questioni riguardanti il singolo processo. Esse cioè, avendo natura meramente processuale, non sono idonee alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio.

12.- D'altra parte - come nota correttamente la difesa controricorrente - la stessa affermazione del giudice del lavoro, secondo cui l'errata compilazione del formulario operata da Procter non fosse circostanza idonea ad escludere la responsabilità di Agrideco per l'incendio in questione non può certo essere intesa, come pretenderebbe la ricorrente, come disconoscimento di una sua concorrente responsabilità; con essa infatti il giudice ha solo inteso affermare che la scorrettezza nella compilazione di formulari dei rifiuti da smaltire per conto di Procter non può assurgere a fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la condotta di Agrideco e l'evento lesivo, ma non certo ad escludere una concorrente responsabilità di Procter sulla cui responsabilità i giudici di primo e secondo grado, come già detto, nei giudizi anzidetti non si erano mai pronunciati. L'unico giudicato che può discendere da quella vicenda conclusa è quello relativo all'accertamento della responsabilità di Agrideco nei confronti dei danneggiati, non certo l'inesistente affermazione della irresponsabilità di Procter che è stata qui invocata senza fondamento.

13.- Con un secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 nonchè del combinato disposto degli artt. 2049, 2055 c.c. e art. 121 c.p.c. nonchè art. 41 c.p. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la Corte di merito, facendo erronea applicazione delle disposizioni normative citate, non ha ritenuta preclusa nell'ambito del presente giudizio di rivalsa promosso dall'Inail nei confronti dei responsabili, l'ulteriore azione di regresso ex art. 2055 c.c. da questi proposta nei confronti di Procter ritenendo quest'ultima corresponsabile dell'evento dannoso senza che fosse stato dai medesimi richiesto l'accertamento della responsabilità penale di Procter anche solo in via incidentale.

In sostanza con il presente motivo la P&G lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto incidentalmente sussistente la sua responsabilità penale al fine di giudicare di una azione di regresso promossa ex art. 2055 c.c., senza che nemmeno ci fosse stata una specifica deduzione ed allegazione in ordine alla medesima responsabilità penale.

14.- Il motivo è infondato.

15.- Anzitutto va rilevato che la qualificazione della domanda rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in Cassazione in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. ove sorretta da valida e logica motivazione (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019); e nel caso in esame la Corte d'appello ha affermato correttamente che dovessero applicarsi all'azione di regresso in questione, esercitata da Agrideco ex art. 2055 c.c., gli ulteriori presupposti del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11.

16.- Detta affermazione peraltro è tutt'altro che scorretta sotto il profilo giudico. Come è noto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 8136 del 2008, n. 11311 del 2017, n. 12561 del 2017, n. 375/23), il soggetto che concorre all'attuazione degli obblighi di sicurezza, ancorchè non datore di lavoro, è autonomo soggetto passivo dell'azione di regresso dell'INAIL; e quindi il datore di lavoro Agrideco convenuto in giudizio dall'Inail, agendo nei rapporti interni con azione di garanzia, poteva certamente far accertare l'esistenza dei medesimi presupposti rispetto ad altri eventuali corresponsabili solidali, in forza della interpretazione sistematica del combinato degli artt. 10 e 11 tu e l'art. 2055 c.c. a cui la Corte di merito ha inteso in realtà fare riferimento.

17.- Inoltre, può essere altresì rilevato che, indipendentemente dalla esistenza della responsabilità penale di P&G e dalla sua preliminare allegazione nel giudizio, l'accertamento comunque operato in via incidentale dell'esistenza di tale presupposto soddisfa al tempo stesso, ed a fortiori, anche quello in merito all'esistenza della responsabilità civile ex art. 2055 c.c. al cui accertamento secondo la ricorrente si sarebbe dovuto invece limitare la Corte di merito. In effetti, avendo la Corte accertato l'esistenza di una responsabilità colposa di Procter (per lo smaltimento illegittimo dei rifiuti) ed anche un autonomo contributo causale alla produzione dell'evento (atteso che la Corte ha accertato che l'infortunio non si sarebbe verificato se Procter avesse smaltito i propri rifiuti in maniera corretta e regolare) resterebbero comunque integrati i presupposti tanto dell'illiceità penale quanto della illiceità civile, sicchè la stessa censura sollevata dalla ricorrente si rivela pure inammissibile per mancanza di decisività e carenza di interesse.

18. Non è poi sostenibile che l'esplosione dei rifiuti si sia verificata esclusivamente per responsabilità della Agrideco ovvero soltanto per lo scorretto trattamento dei rifiuti che erano stati triturati dallo smaltitore Agrideco pur essendo manifestamente infiammabili e non per aver P&G affidato i propri rifiuti ad uno smaltitore non autorizzato a trattarli senza neppure specificare che si trattasse di rifiuti pericolosi.

19.- La predetta censura pure sollevata in ricorso, anzitutto, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha individuato la corresponsabilità del produttore del rifiuto nella violazione dei principi affermati dall'art. 178 del Testo unico ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006 nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) il quale prevedeva che: "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione nella distribuzione nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale comunitario con particolare riferimento al principio comunitario chi inquina paga".

Merita di essere rievocato il puntuale ragionamento, che non ha trovato alcuna smentita nel ricorso, effettuato in proposito dalla Corte d'appello allorchè ha osservato: che il produttore in quanto primo responsabile della gestione dei rifiuti è tenuto a rispettare specifici obblighi, alcuni dei quali concernenti la stessa scelta del soggetto al quale affidarli; che la classificazione dei rifiuti secondo il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti presente nel D.Lgs. n. 152 del 2006) e le relative responsabilità restano sempre in capo al produttore e non sono compiti delegabili; che l'avere rimesso la qualificazione dei rifiuti all'impresa che avrebbe dovuto procedere al loro smaltimento, senza previa verifica del possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, è manifestazione di patente negligenza da parte dell'impresa produttrice del rifiuto; che proprio l'esame delle fatture emesse da Agrideco riconduceva direttamente a P&G la produzione il conferimento dei rifiuti e che la stessa negligenza, in evidente connessione causale con l'infortunio, fosse conseguenza di una mera convenienza economica perchè ben diverso è il costo di smaltimento dei rifiuti pericolosi trattati secondo le prescrizioni di legge da imprese a ciò autorizzate.

20.- Alla stregua di tali corrette considerazioni va rilevato che la stessa censura in oggetto risulta pure priva di fondamento essendo noto che la colpa debba essere accertata con criteri ex ante, alla luce della prevedibilità e della evitabilità dell'evento al momento della condotta dell'agente e non già alla stregua di tutti i fatti realmente accaduti con valutazione ex post che rilevano invece ai fini della ricostruzione del nesso di causa.

21.- In ogni caso va ritenuto paradossale argomentare dall'illecita modalità di smaltimento (la triturazione dei rifiuti infiammabili) osservata dallo smaltitore abusivo prescelto dal produttore, per invocare l'esenzione da qualsiasi responsabilità di quest'ultimo, giacchè ciò costituisce semmai la conferma più evidente della responsabilità del produttore per culpa in eligendo.

22.- Ed invero, il conferimento illegittimo di rifiuti infiammabili ed esplodenti, in quantità considerevoli (si stava procedendo alla distruzione di circa 150.000 pezzi in due giorni), ad uno smaltitore non autorizzato a trattarli, rendevano prevedibile l'esplosione che ne è derivata, la quale poteva essere anche evitata tenendo proprio il comportamento prescritto dalla legge, in primis al produttore dei rifiuti, con l'affidamento dei rifiuti pericolosi ad un soggetto idoneo per lo smaltimento.

Pertanto il produttore dei rifiuti che attenta all'ambiente ed alla salute del prossimo, smaltendo illecitamente i propri rifiuti, è responsabile o corresponsabile dei danni alle persone che derivano dalla violazione delle norme che regolamentano lo smaltimento, anche in relazione al fondamentale obbligo di scegliere uno smaltitore autorizzato, essendo le stesse norme cautelari ispirate al principio di prevenzione e di precauzione anche nella loro proiezione verso la tutela della salute dei lavoratori ovvero delle persone che per motivi di lavoro sono obbligati ad entrare in contatto con gli stessi rifiuti pericolosi.

23.- Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 in relazione all'art. 360, n. 3 nella parte in cui ha confermato la decisione del tribunale che aveva prefissato una responsabilità concorsuale di Procter nell'abnorme rilevante misura di 1/3 rispetto alla ben più grave responsabilità di Agrideco.

24.- Il motivo è inammissibile, atteso che sottende, attraverso argomenti meramente assertivi, una nuova determinazione dell'entità della responsabilità che appartiene in realtà al potere del giudice del merito effettuare, il quale nel caso in esame - rilevato correttamente che senza il conferimento illegale dei rifiuti l'infortunio plurimo e mortale non sarebbe mai avvenuto - l'ha determinata (ed in modo tutt'altro che abnorme se si pensa alle finalità puramente speculative che hanno animato la condotta della P&G) nella misura di un terzo, in conformità peraltro alla precedente quantificazione effettuata in primo grado, versandosi così anche in un'ipotesi di "doppia conforme", per cui il motivo è pure inammissibile sotto questo ulteriore aspetto ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., u.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, (cfr., fra le tante, Cass. n. 2922 del 12/11/2019).

21.- In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore di ciascuno dei controricorrenti; con raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascun controricorrente, nell'importo complessivo di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2023