Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA

N. 270
 

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2022

Istituzione della Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro


Onorevoli Senatori. – La battaglia per la sicurezza nei luoghi di lavoro è una battaglia di civiltà: è inaccettabile che si muoia sul lavoro in un Paese moderno e avanzato. Sono la precarietà, l'improvvisazione, l'omissione delle misure di sicurezza, la carenza di adeguati controlli, rispetto alla dimensione delle situazioni di rischio, nonché un'insufficiente cultura della prevenzione, le cause più diffuse della frequenza e della gravità degli incidenti sul lavoro.
Secondo i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Italia registra un inquietante record in questo campo, con 1.250 morti e quasi un milione di incidenti all'anno, di cui oltre 200.000 non registrati che provengono dall'economia sommersa. Inoltre, alcune problematiche riguardanti il mondo del lavoro ancora oggi solo raramente vengono riconosciute come tali: pensiamo, ad esempio, alle malattie professionali. Secondo l'Organizzazione mondiale del lavoro in Europa per ogni infortunio mortale sul lavoro ci sono quattro morti per malattie professionali.
È vero che i dati statistici indicano una riduzione: si ricorda, per estratto, che tra il 2001 e il 2006 gli infortuni sul lavoro sono diminuiti dell'8,6 per cento (gli incidenti tra i lavoratori sarebbero passati infatti da 1.023.379 del 2001 a 935.500 del 2006, secondo stime previsionali del dato annuo consolidato). Gli infortuni mortali nello stesso periodo sarebbero passati da 1.546 a 1.250, con una contrazione pari a -19,1 per cento. Al giorno d'oggi, quindi, si muore meno sul lavoro rispetto a dieci, venti o sessanta anni fa, ma si muore e ci si infortuna ancora e una più matura coscienza sociale non dovrebbe accettarlo.
A tale riguardo si ricorda altresì quanto emerso nella Seconda conferenza nazionale sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro celebrata nel 2007 a Napoli, dopo quella di Genova del 1999, in cui è stata evidenziata l'esigenza di intervenire – in ossequio anche ai nuovi orientamenti europei sulla materia – sull'organizzazione del lavoro intesa non solo come produttività, ma come relazioni interpersonali. Il benessere, e non più semplicemente la salute, dovrà essere al centro degli interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Risulta indispensabile, quindi, avviare un circolo virtuoso che, a partire dalle attività di prevenzione, consenta di diminuire i rischi e di limitare i danni attraverso il ciclo di cura, riabilitazione e reinserimento, nonché di perseguire la drastica riduzione degli infortuni e dei costi sociali ed economici che il fenomeno determina nel Paese (i costi sociali degli infortuni tra lavoratori regolari e irregolari per la collettività sono stimati dall'INAIL in 41,6 miliardi di euro ogni anno). Per raggiungere questo obiettivo è necessario innanzitutto promuovere una grande campagna di diffusione di una cultura e di un'educazione alla sicurezza sul lavoro attraverso attività di formazione e di informazione. Bisogna creare una cultura diffusa della legalità e della prevenzione. A tale fine si deve agire insieme (istituzioni, sindacati, imprese, scuola) sul terreno della lotta al lavoro sommerso e irregolare e su quello del potenziamento della prevenzione, con una maggiore qualificazione degli addetti e attraverso un raccordo con i servizi ispettivi, che tengano conto delle specificità territoriali. Occorre intensificare i controlli e prevedere misure premiali per le imprese virtuose. Dobbiamo elevare il livello di attenzione rispetto a un fenomeno così diffuso, nella consapevolezza che un cambiamento culturale può concorrere al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
A tale fine il presente disegno di legge mira a istituire la Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro per onorare la memoria delle vittime e promuovere, nei luoghi di lavoro, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni, momenti di approfondimento e di riflessione sul tema finalizzati a diffondere la cultura della legalità e della sicurezza sul lavoro.
 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 19 settembre quale « Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro », in memoria del sacrificio pagato in termini di perdita di vite umane, di infortuni e di malattie professionali sui luoghi di lavoro.
 

Art. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina una commissione incaricata dell'organizzazione, della promozione e del coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 3.

1. In occasione della Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro sono organizzate:
a) iniziative volte a celebrare il ricordo dei caduti sul lavoro, a incentivare la solidarietà nei confronti dei mutilati e degli invalidi per lavoro e a riaffermare la necessità del rigoroso rispetto di ogni misura per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro attraverso, in particolare, convegni, incontri ed eventi di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro, al fine di contribuire alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, anche con il coinvolgimento degli enti locali, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, connotando la Giornata nazionale della sicurezza del lavoro quale momento unitario di riflessione e di promozione di iniziative di informazione sul tema;
b) campagne di informazione e di prevenzione, a livello nazionale, sulla sicurezza sul lavoro.
 

Art. 4.

1. Qualora la Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro ricada in un giorno festivo o prefestivo, essa è celebrata nel successivo primo giorno lavorativo utile.
2. La Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.


fonte: Senato della Repubblica