Tipologia: Contratto secondo livello
Data firma: 29 dicembre 2009
Validità: 29.12.2009 - 31.12.2011
Parti: Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl-Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC, Sicilia
Fonte: FABI

Sommario:

 

1. Premio di risultato
2. Premio di anzianità
3. Ticket pasto
4. Fabbisogni qualitativi e quantitativi
5. Figure professionali
6. Provvidenze per familiari portatori di handicap
6 bis Indennità annuali
6 ter Una tantum (cancellato)
7. Formazione
• Autoformazione
8. Rotazione del personale
8 bis Trasferimenti
8 ter Flessibilità
9. Sicurezza nel lavoro

 

10. Condizioni igienico sanitarie
11. Permessi retribuiti
12. Uso di autovettura privata
13. Indennità di rischio
14. Turni delle ferie
15. Contratti a termine
16. Banca delle ore
17. Osservatorio locale
18. Sistemi incentivanti
19. Part time
20. Tutela della dignità della persona
21. Decorrenza, effetti e durata
Allegato A Premio di risultato relativo all'anno 2009 calcolato sui dati di bilancio al 31/12/2008


Contratto di secondo livello per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo

Addì 29 dicembre 2009, in Palermo, tra: la Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo […] assistiti […] dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo […] e Fabi […], Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Sincra/Ugl Credito […], Uilca […] visti gli articoli 8, 28 e 29 del CCNL 21 dicembre 2007, viene stipulato il seguente contratto integrativo regionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali.

4. Fabbisogni qualitativi e quantitativi
In coerenza con le previsioni di cui all'art. 17 del CCNL 21.12.2007, ai fini dell'esame dei fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro, le BCC comunicheranno, annualmente, entro il mese di marzo, gli organigrammi aziendali con relative articolazioni, laddove esistenti, o in mancanza le situazioni d'organico di fatto, alla Federazione siciliana che provvedere a trasmetterli alle Organizzazioni sindacali regionali, almeno 15 giorni prima dell'esame di cui sopra.
Detto esame potrà avvenire anche prima della scadenza annuale, su motivata richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali, laddove emergano esigenze particolari d'urgenza.
Resta inteso che in materia di "fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro", così come previsto all'ultimo comma dell'art. 17 del CCNL 21.12.2007, gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell'ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l'Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni.
[…]

7. Formazione
Le parti riconoscono il ruolo primario della formazione quale funzione deputata allo sviluppo ed alla crescita professionale dei lavoratori e che la stessa:
• è un diritto primario del lavoratore;
• rappresenta lo strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, della mobilità, della crescita e dello sviluppo delle competenze professionali;
• concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera, secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
• assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;
• assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale;
• è elemento determinante per il conseguimento degli obiettivi aziendali;
• è ispirata ai criteri di trasparenza e di pari opportunità.
Secondo il dettato dell'articolo 63 del CCNL, la formazione del personale rappresenta lo strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali. Pertanto, le Aziende e/o le Federazioni locali promuovono corsi di formazione professionale secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, e sulla base delle seguenti previsioni:
• un "pacchetto formativo" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
• un ulteriore "pacchetto" di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro.
La Federazione Siciliana provvederà a comunicare entro il mese gennaio di ciascun anno alle BCC/CRA il piano formativo predisposto per i dipendenti.
Le BCC/CRA provvederanno entro il mese di febbraio di ciascun anno a comunicare alla Federazione le preadesioni al predetto piano formativo.
La Federazione Siciliana provvederà a comunicare entro il mese di marzo di ciascun anno alle OO.SS. il piano formativo definitivo predisposto per i dipendenti.
Entro il mese di febbraio la Federazione Siciliana provvederà, inoltre, a comunicare alle OO.SS. locali le ore di formazione effettuate da ogni dipendente nel corso dell'anno precedente, e su richiesta delle OO.SS. locali si terrà un incontro per effettuare valutazioni congiunte.
Ogni BCC comunica ai propri dipendenti il calendario e i programmi dei corsi di formazione che verranno effettuati nel semestre. Ogni dipendente fa pervenire alla direzione le sue preferenze e/o interessi specifici. Resta di esclusiva competenza dell'Azienda la scelta del corso da far frequentare ai propri dipendenti.
Annualmente l'Azienda rilascerà, su richiesta del lavoratore, un documento di sintesi attestante i corsi effettuati e la quantità di formazione fruita.
[…]
Le parti convengono inoltre che le ore di pacchetto formativo (24 ore annuali) di cui alla lettera a) dell'art. 63 del CCNL 21.12.2007 che non fossero state effettuate nell'anno di competenza, per cause imputabili all'Azienda, verranno aggiunte ai pacchetti formativi degli anni successivi.

Autoformazione
Così come espressamente previsto al comma 3 dell'art. 63 del CCNL 21.12.2007, le parti si danno atto che l'autoformazione è strumento formativo a tutti gli effetti sia per quanto riguarda il pacchetto formativo di cui alla lettera a) dell'articolo citato (24 ore annuali) e sia per quanto riguarda quello ulteriore previsto alla lettera b) del medesimo articolo (26 ore annuali).
Utilizzando lo strumento dell'autoformazione, si possono valorizzare le risorse umane cercando di limitare i disagi connessi agli spostamenti e contenendo i costi relativi alla formazione.
Con l'utilizzo di questa metodologia formativa il lavoratore potrà aggiornarsi e gestire i processi di cambiamento normativi ed organizzativi. Al fine di agevolare l'autoformazione, le Aziende cureranno con particolare attenzione i seguenti aspetti:
- predisposizione di locali idonei, comunque non a contatto con il pubblico;
- non dovrà essere interrotta da attività lavorative;
- se dovesse prolungarsi oltre il normale orario di lavoro, il tempo eccedente dovrà essere, così come previsto dal CCNL 21.12.2007, retribuito.
Al fine di agevolare la fruizione della formazione, la Federazione Regionale Siciliana, con il coinvolgimento delle proprie associate, si impegna:
• a verificare la possibilità di realizzare la formazione a distanza anche attraverso sistemi di videoconferenza;
• a organizzare, qualora ci siano le condizioni che lo permettano, corsi di formazione presso sedi decentrate al fine di realizzare aggregazioni territoriali idonee a ridurre, per quanto possibile, gli eventuali disagi che dovessero essere arrecati ai lavoratori chiamati a partecipare a detti corsi.
Per i neo assunti le Aziende si impegnano a organizzare appositi corsi di formazione nel primo semestre dalla data di assunzione.
Le parti si danno atto che la formazione del personale dipendente rappresenta uno strumento strategico essenziale per la tutela dell'occupazione, per la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali, nonché una opportunità di crescita valoriale dell'azienda.
Ciò premesso, le parti raccomandano alle aziende di realizzare la specifica formazione prevista per i neo assunti nel primo semestre dalla data di assunzione.
Le Aziende, d'intesa con la Federazione siciliana, si impegnano inoltre a pianificare specifici percorsi formativi per gli operatori di sportello e corsi specialistici per i lavoratori con più di cinque anni di anzianità, in coerenza con le mansioni svolte nonché appositi corsi di formazione nel caso di adibizione a mansioni diverse.
[…]

8. Rotazione del personale
A norma dell'art. 117 del CCNL 21.12.2007, è riconosciuta l'opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Nelle BCC con organici superiori ai 15 dipendenti, il lavoratore addetto da oltre quattro anni alle medesime mansioni, su sua richiesta, ha diritto di essere preferito nell'assegnazione ad altre mansioni equivalenti e/o ad altri settori operativi.
La richiesta va soddisfatta entro un anno e il mancato accoglimento dovrà essere motivato. Se l'avvicendamento non viene effettuato entro tale termine, troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17 del CCNL citato.
[…]

8 ter Flessibilità
In coerenza con le previsioni di cui all'ultimo comma dell'art. 119 del vigente CCNL, le aziende, compatibilmente con le proprie condizioni tecniche ed organizzative, accoglieranno eventuali richieste di orario di lavoro flessibile, nel limite di trenta minuti, con priorità per il personale interessato da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a pendolarismo, necessità familiari derivanti da figli in età scolare o assistenza a genitori anziani.

9. Sicurezza nel lavoro
Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure efficaci per combattere l'attività criminale al fine di garantire la sicurezza delle persone.
A tale scopo, le BCC sono tenute a dotare ogni sportello di almeno due delle seguenti misure di sicurezza:
• vetri antiproiettile e/o antisfondamento da collocarsi all'esterno della BCC e porte di accesso blindate, con dispositivo di ingresso che permetta il controllo della clientela;
• uso di telecamere e cineprese, installate con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 300 del 20.05.1970;
• utilizzo di guardie armate all'esterno della BCC.
I sistemi di allarme vanno collegati con le forze dell'ordine e/o con gli istituti di vigilanza. Nel caso di ristrutturazione o costruzione di nuove sedi o dipendenze, le misure di sicurezza debbono essere approntate ed installate prima dell'apertura della dipendenza.
Annualmente, entro il mese di febbraio, la Federazione Regionale invierà alle OO.SS. stipulanti il presente contratto i dati statistici consuntivi relativi agli eventi criminosi subiti dalle strutture delle BCC nel corso dell'anno precedente, comunicando inoltre il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presenti nelle Aziende. Prima di adottare misure innovative in materia di sicurezza del lavoro o di variare quelle in atto, le BCC sono impegnate a consultare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il servizio trasporto valori, di norma, deve essere effettuato tramite imprese specializzate, fornite di automezzi appositamente attrezzati.
Le BCC sono impegnate a curare la formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro. A tal fine terranno, con l'assistenza di soggetti professionalmente idonei, almeno una riunione annuale per informazione ed istruzione, anche mediante prove pratiche, su dispositivi e comportamenti di sicurezza, con la partecipazione di tutto il personale.
Le Aziende, di norma, eviteranno che un singolo addetto detenga contemporaneamente sia la combinazione che la chiave di apertura della cassaforte. Viene precisato che il lavoratore non potrà essere ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti da tali anomalie in caso di eventi delittuosi perpetrati da terzi. Per ragioni dì sicurezza, per la tutela dei lavoratori e considerando le problematiche inerenti il possesso delle chiavi, dì accesso della riservatezza, delle strutture blindate, delle casseforti e per quanto riguarda la materia, le parti auspicano che tutte le succursali abbiano in organico almeno 2 addetti ed, in tal senso, rimangono reciprocamente impegnate a sensibilizzare le Aziende acché valutino tale opportunità.
A seguito di eventi criminosi, la BCC assumerà l'onere della visita medica specialistica, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito, entro tre sei mesi dall'evento, dietro presentazione di certificazione medica.
[…]
In caso di rapina, lo sportello interessato resterà chiuso temporaneamente, per l'intera giornata o per il minor tempo ritenuto necessario, secondo prudente valutazione della BCC.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso sono da ricomprendere nella previsione dell'art. 54 del CCNL di categoria.
Le Aziende sono tenute a portare a conoscenza del personale, al momento della sottoscrizione e ad ogni variazione, i contenuti della polizza di assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 71 del CCNL di categoria.
Le parti convengono che con decorrenza gennaio 2010 i capitali da assicurare, ai sensi dell'art. 71 del vigente CCNL, per rischio di morte e per rischio di invalidità permanente vengono incrementati come segue:
• 140% per i lavoratori delle aree professionali e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo;
• 95% per i quadri direttivi di 3° e 4° livello.

10. Condizioni igienico sanitarie
Fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/2009 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ad integrazione si conviene quanto segue:
• nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, le Aziende procederanno ad informare del progetto, tempestivamente, le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, od in mancanza le strutture territoriali delle medesime Organizzazioni, per eventuali proposte, da esaminare in funzione della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
• le Aziende sono impegnate a verificare che i video terminali in dotazione siano muniti di filtri ottici e/o schermi protettivi disponendo per l'installazione degli stessi, laddove mancanti;
• l'adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa deve essere di norma contenuta nel limite di cinque ore giornaliere; il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti nell'adibizione al video terminale dopo ogni due ore in via esclusiva e continuativa; oltre dette cinque ore giornaliere e nelle pause di cui sopra, il personale di cui trattasi va impiegato altrimenti;
• la lavoratrice in stato di gravidanza, su richiesta motivata da prescrizione sanitaria (salva possibilità di controllo ex art. 5 legge 300/1970), va esentata dall'adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa;
• il personale che lavora con continuità in condizioni particolari che possano influire sulla salute (addetti ai video terminali in via esclusiva e continuativa, personale che lavora in locali sotterranei o molto rumorosi) va sottoposto a visite mediche preventivamente all'impiego nelle anzidette condizioni e successivamente con cadenza biennale (o con la diversa cadenza consigliata nella prima visita medica);
• le Aziende sono impegnate a verificare l'adeguatezza degli impianti di areazione e climatizzazione installati all'interno dei locali chiusi in cui venga prestata in via continuativa attività di lavoro e, se necessario, ad adottare gli opportuni correttivi;
• le pulizie dei locali, di norma, devono essere eseguite fuori dell'orario lavoro.

15. Contratti a termine
Entro il mese di febbraio di ciascun anno le BCC, per il tramite della Federazione siciliana, informano le Organizzazioni sindacali regionali relativamente al numero ed alla durata dei rapporti di lavoro a termine intrattenuti nell'anno precedente.
[...]

16. Banca delle ore
Con specifico riferimento alle previsioni di cui all'art. 127 del vigente CCNL, le parti convengono che:
- il recupero delle prestazioni aggiuntive (ex straordinario) e dell'eventuale riduzione d'orario (23 ore annuali) può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz'ora;
[...]
- le Aziende provvederanno ad informare periodicamente i lavoratori, con gli strumenti ritenuti più utili, circa la propria situazione relativa al quantitativo di ore complessive confluite in banca delle ore e circa i termini di scadenza per il recupero delle stesse.

17. Osservatorio locale
Le parti si danno atto che l'Osservatorio locale di cui all'art. 13 del CCNL 21.12.2007 è strumento utile per esaminare la situazione occupazionale delle Aziende, per monitorare l'applicazione delle previsioni del presente contratto in materia di sicurezza, di formazione e di pari opportunità e che questo è attivabile su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto.

20. Tutela della dignità della persona
Le parti riconoscono che la tutela della dignità delle persone è fondamentale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e, quindi, che è necessario prevenire e contrastare l'insorgere di azioni lesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia.
Considerata la rilevanza, a tutti i livelli, delle conseguenze del mobbing, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di legge in materia, le parti concordano circa l'opportunità di effettuare azioni mirate, a livello aziendale, idonee a rimuovere eventuali condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità della persona.