• Appalto e Contratto d'opera
  • Cantiere Temporaneo e Mobile
  • Coordinatore per l'Esecuzione
  • Datore di Lavoro
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Dispositivo di Protezione Individuale
  • Vigilanza, Ispezioni e Prescrizioni
  • Informazione, Formazione, Addestramento

 

Responsabilità di RI., amministratore unico della ME. Fo. s.r.l., quale datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del MI. quale coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione, nominato dalla AT. Ca., e del PR. quale responsabile della sicurezza sul cantiere per infortunio occorso a dipendente della Me.Fo. srl.

 

Era accaduto che alle ore 15,30 circa, l'operaio Se. Pe., dipendente della ditta Me. Fo. s.r.l., subappalatrice su committenza delle ditte AT. Co. e IC. di lavori di costruzione di un capannone all'interno dei cantieri della Fi. di (OMESSO), nel mentre era impegnato nel lavoro di fissazione dei pannelli sul tetto del costruendo capannone, cadeva da un'altezza di 40 metri decedendo poco dopo.
All'esito del sopralluogo di personale dell'Ispettorato del lavoro si accertava che l'operaio risultava sprovvisto della imbracatura imposta dalla legge, sul luogo del sinistro venivano trovate una fune ed una imbracatura entrambe non a norma. Inoltre, si accertava che il Se. avrebbe dovuto lavorare in continuo ancoraggio con un punto fisso e nelle immediate vicinanze di un ponte mobile (gru con cestello).

 

Ricorrono tutti in Cassazione: La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di PR. TO. (per omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza innanzi alla Corte d'appello) con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.

 

Rigetta i ricorsi di RI. MA. e MI. AL.

 

"È da premettere che all'esito dei giudizi di merito la colpa specifica, contestata ad entrambi gli imputati, in ragione dei ruoli da essi rispettivamente ricoperti, essendo stato ritenuto insussistente il fatto di non aver fornito al lavoratore dipendente un'imbracatura completa anticaduta, è stata circoscritta alla mancata vigilanza sull'osservanza della procedura di lavoro e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, alla mancata informazione al Se. Pe. sui rischi connessi all'attività lavorativa e alla mancata formazione del medesimo in materia di sicurezza e salute.

 
Dato di fatto pacifico è che la vittima non utilizzò l'imbracatura anticaduta e che se fosse stata utilizzata l'evento letale non si sarebbe verificato.
Orbene, analizzando i motivi posti a base del ricorso del RI. MA. , la Corte d'Appello ha correttamente argomentato sul punto, sulla base dei dati obbiettivi della vicenda acquisiti e con riferimento all'evidenziata normativa in tema di sicurezza nei posti di lavoro, circa la riscontrata colpevolezza del ricorrente, amministratore unico della ME. FO. S.R.L.., presso cui era dipendente la vittima.
Invero, a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 (articolo 391 e articolo 392, comma 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in riferimento alla norma c.d. "di chiusura del sistema" ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza.
In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p.p., comma 2.
Nè tali obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro, di per sè delegabili ad altro responsabile (il che, peraltro, non risulta avvenuto nel caso di specie), vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 8 e 9) intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Per contro, la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti. Per altro, nel caso di specie il RI. ricopriva anche le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione."

 

Altrettanto manifestamente infondate sono le argomentazioni, poste a base dei motivi del ricorso del MI. AL., relative alla dedotta non riferibilità al ricorrente delle suddette norme antinfortunistiche.

 

In effetti, non si contesta, sia con i motivi di appello che con quelli oggetto di questo giudizio, la specifica posizione di "garanzia" del ricorrente derivante dal ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute (lettera f) Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 404, (ndr. 494) articolo 2: "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori...." formalmente e sostanzialmente dal medesimo ricoperto, e la Corte d'Appello è stata ampiamente esaustiva nell'indicare le ragioni di fatto e di diritto per cui incombeva in capo al MI. l'obbligo di vigilare sull'osservanza della procedura di lavoro e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale e di provvedere all'informazione e alla formazione dei dipendenti."

 
"Altrettanto puntuale è poi il richiamo da parte della Corte territoriale alla giurisprudenza di questa sezione che ha delineato i compiti e le responsabilità di tale figura posta a garanzia della sicurezza sul lavoro.
Invero, il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 ha introdotto appunto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere".


"Il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione di lavori non in occasionali sopralluoghi sul cantiere, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, così da evitare pericolosi vuoti di vigilanza e da rendere effettiva e non meramente eventuale la tutela dei lavoratori.
La Corte conclude che il MI. venne meno al preciso obbligo di verificare, dopo la predetta diffida all'impresa del 10.10.2001, la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti allo specifico lavoro svolto dal Se. e di ordinare, in mancanza, l'immediata sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, come a lui imponeva il Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, comma 1, lettera a) ed f)."


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo Sebastian - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere 
 Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:


1) RI. MA. , N. IL (OMESSO);

2) MI. AL. , N. IL (OMESSO);

3) PR. TO. , N. IL (OMESSO);
 
avverso la sentenza n. 260/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso dei ricorsi di Ri. e Mi. an. de. SE. co. ri. re. al. po. de. Prenga.
Ud. pe. la. pa. ci. l'. Sv. El. si. ri. al. no. sp.
ud. il. di. av. Bo. Ga. ch. in. pe. l'. de. ri.
 
 
Fatto
 
 
R. M. , MI. AL. e PR. TO. ricorrono in Cassazione avverso la sentenza, in data 22.05.2009, con cui la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna, emessa nei loro confronti il 4.07.2005 dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Castellammare di Stabia - in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, riconosciuta la prevalenza anche per il RI. delle concesse attenuanti generi che sull'aggravante contestata, ha rideterminato la pena per quest'ultimo ed ha dichiarato n.d.p. nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati contravvenzionali contestati ai capi c), d) ed e) della rubrica perchè estinti per prescrizione.

In sintesi i fatti di causa.

L'(OMESSO), alle ore 15,30 circa, l'operaio Se. Pe., dipendente della ditta Me. Fo. s.r.l., subappalatrice su committenza delle ditte AT. Co. e IC. di lavori di costruzione di un capannone all'interno dei cantieri della Fi. di (OMESSO), nel mentre era impegnato nel lavoro di fissazione dei pannelli sul tetto del costruendo capannone, cadeva da un'altezza di 40 metri decedendo poco dopo.
All'esito del sopralluogo di personale dell'Ispettorato del lavoro si accertava che l'operaio risultava sprovvisto della imbracatura imposta dalla legge, sul luogo del sinistro venivano trovate una fune ed una imbracatura entrambe non a norma.
Inoltre, si accertava che il Se. avrebbe dovuto lavorare in continuo ancoraggio con un punto fisso e nelle immediate vicinanze di un ponte mobile (gru con cestello).

Si procedeva nei confronti del RI. , amministratore unico della ME. Fo. s.r.l., quale datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del MI. quale coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione, nominato dalla AT. Ca. , e del PR. quale responsabile della sicurezza sul cantiere.

Il Tribunale riteneva la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al delitto di cui all'articolo 589 c.p., comma 2 e delle contestate contravvenzioni antinfortunistiche ai capi c), d) ed e) ad eccezione di quella ascritta al capo b) - Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 10 per non aver fornito il lavoratore dipendente di una imbracatura completa anticaduta - dalla quale gli imputati venivano assolti perchè il fatto non sussiste.  

La Corte d'Appello, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado in punto di responsabilità relativamente al delitto colposo, ha rilevato la infondatezza dei motivi di gravame.

RI. Ma. denuncia con un primo motivo violazione di legge in quanto erroneamente i giudici di merito hanno assunto quale fonte di responsabilità la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Si argomenta che la legge attribuisce a detta figura un mero valore consultivo di studio e valutazione del rischio, di elaborazione delle misure preventive, delle procedure di sicurezza, ma non ritiene che possa essere considerato responsabile dei fatti intervenuti in conseguenza della violazione di norma antinfortunistica.
 
Con un secondo motivo denuncia vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per l'omicidio colposo nella qualità di datore di lavoro con riferimento ad una svalutazione illogica della prova testimoniale con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste M. , compagno di lavoro della vittima, che ha ricordato che il Se. aveva partecipato con lui ad un corso di una settimana di informazione sui rischi.
Si ritiene altrettanto illogica l'asserzione della Corte secondo cui la colpa del RI. emerge ancor di più per non aver dato seguito alla diffida del Mi. con cui si contestava alla ditta Fo. l'esistenza di un non corretto uso dei D.P.I. da parte degli operai, dando atto della decisione di provvedere alla formazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 43, comma 5, lettera a).
Si argomenta che, premesso che detta diffida è stata fatta pervenire solo 21 giorni prima dell'incidente, non si comprende cosa mai si sarebbe potuto esigere dal datore di lavoro Ri. così che detto infortunio non si sarebbe realizzato.
 
MI. AL. denuncia a sua volta violazione di legge e vizio di motivazione nonchè nullità della sentenza per inosservanza degli articoli 521 e 522 c.p.p..
Premesso che è stata data prova che il MI. ha tenuto condotte conformi alla sua specifica posizione di garanzia, redigendo il piano operativo di sicurezza e di aver incontrato con una certa frequenza i lavoratori per informarli dei rischi e delle misure da adottare nello specifico caso di effettuazione di lavori in quota, si rileva che in data 10.10.2001 all'esito di un'ispezione, rilevata l'inosservanza di alcune misure antinfortunistiche, aveva intimato alla ditta esecutrice che, nel caso in cui tali condotte si fossero ripetute, avrebbe sospeso i lavori.
I giudici del merito hanno affermato che la responsabilità del MI. non derivava dal non aver fornito al Se. adeguate informazioni nè una sufficiente formazione in materia di sicurezza sul lavoro bensì per l'inerzia   conseguente alla sua intimazione alla ditta al rispetto delle misure e delle procedure di sicurezza.
Tale affermazione è in contrasto con i principi che regolano la formazione della prova in relazione al capo d'imputazione.
In sostanza sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno ricavato proprio dal documento redatto dal ricorrente (diffida del 20.11.2001), che comprovava l'adempimento da parte sua di quanto imposto dalla legge, un'ulteriore fonte di responsabilità mai contestata.
Si tratta di una violazione degli articoli 521 e 523 c.p.p. che ha spostato il tema del processo vanificando il diritto di difesa.
Si evidenzia che i giudici del merito hanno erroneamente sovrapposto la posizione di garanzia rivestita dal MI. con quella del responsabile per la sicurezza del cantiere.
La posizione rivestita dal MI. non richiede la presenza quotidiana nel cantiere la responsabilità diretta del coordinatore per la sicurezza può derivare esclusivamente dalla provata sussistenza del nesso eziologico tra la presunta omissione e l'evento.
I giudici hanno esteso la responsabilità alla "inerzia" che avrebbe contraddistinto la condotta del ricorrente colpevole di non aver attivato i poteri di sospensione dei lavori.
La motivazione della sentenza impugnata non tiene conto che il MI. era stato assolto dalla accusa di non aver fornito i D.P.I. (l'imbracatura), affermare che se il MI. avesse sospeso i lavori il sinistro non sarebbe avvenuto appare privo di significato concludente, anche perchè l'affermazione potrebbe essere facilmente neutralizzata con la prospettazione difensiva secondo cui se il MI. fosse stato presente avrebbe sicuramente sospeso i lavori.
Il rimprovero mosso al ricorrente dai giudici è consistito nel non avere costantemente monitorato il cantiere, ma questo punto risulta smentito dal numero dei verbali depositati e delle relative date, ed, inoltre, la cadenza per i controlli sui cantieri non è stabilita per legge; per cui ne deriverebbe una violazione di una norma non scritta convenzionale e soggetta ad interpretazioni posteriori modificabili secondo criteri estranei al processo penale.
La frequenza con cui il coordinatore deve essere presente in cantiere deve essere sicuramente ispirata ad una effettiva partecipazione alla formazione e vigilanza ma no può raggiungere le medesime caratteristiche ed incombenze ricadenti sul responsabile per la sicurezza del cantiere.
 
PR. To. denuncia violazione di legge con riferimento agli articoli 178 e 179 c.p.p. per omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza innanzi alla Corte d'Appello.  

  
   

Diritto 
 
   
È fondato il ricorso presentato dal PR. TO. .
 
Dagli atti emerge che effettivamente per l'udienza del 6 febbraio 2009, innanzi alla Corte d'Appello, non era stato notificato l'avviso all'avv. Fabrizio Savella, difensore di fiducia del ricorrente, che, a verbale, venne dato "assente"; alla stessa udienza fu disposta la rinnovazione della citazione per tutti gli imputati per l'udienza del 23.03.2009, ma, ugualmente, non fu notificato l'avviso al difensore avv. Savella, non presente.
Dunque, è evidente la nullità assoluta di cui all'articolo 178 c.p.p., lettera c) e, conseguentemente, la sentenza impugnata, in riferimento alla posizione processuale dell'imputato PR. TO. , va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.

I motivi posti a base dei ricorsi degli altri due imputati sono infondati sicchè i rispettivi gravami di legittimità vanno rigettati.
 
È da premettere che all'esito dei giudizi di merito la colpa specifica, contestata ad entrambi gli imputati, in ragione dei ruoli da essi rispettivamente ricoperti, essendo stato ritenuto insussistente il fatto di non aver fornito al lavoratore dipendente un'imbracatura completa anticaduta, è stata circoscritta alla mancata vigilanza sull'osservanza della procedura di lavoro e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, alla mancata informazione al Se. Pe. sui rischi connessi all'attività lavorativa e alla mancata formazione del medesimo in materia di sicurezza e salute.
Dato di fatto pacifico è che la vittima non utilizzò l'imbracatura anticaduta e che se fosse stata utilizzata l'evento letale non si sarebbe verificato.
Orbene, analizzando i motivi posti a base del ricorso del RI. MA. , la Corte d'Appello ha correttamente argomentato sul punto, sulla base dei dati obbiettivi della vicenda acquisiti e con riferimento all'evidenziata normativa in tema di sicurezza nei posti di lavoro, circa la riscontrata colpevolezza del ricorrente, amministratore unico della ME. FO. S.R.L.., presso cui era dipendente la vittima.
Invero, a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 (articolo 391 e articolo 392, comma 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in riferimento alla norma c.d. "di chiusura del sistema" ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza.
In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p.p., comma 2.
Nè tali obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro, di per sè delegabili ad altro responsabile (il che, peraltro, non risulta avvenuto nel caso di specie), vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 8 e 9) intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Per contro, la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti. Per altro, nel caso di specie.
Il RI. ricopriva anche le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 
Parimenti è infondato il secondo motivo del ricorso.
 
Invero, le argomentazioni difensive appaiono incentrate sulla contestazione dell'apprezzamento delle risultanze processuali (con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste M. ) compiuta dal tribunale e fatto proprio dalla Corte d'Appello: esse, risolvendosi in censure in fatto della sentenza impugnata, sono preclusi in questa sede di legittimità (articolo 606 c.p.p., comma 3).
La motivazione della sentenza relativamente all'analisi delle risultanze testimoniali riguardanti la partecipazione del Se. a corsi di formazione è più che completa ed approfondita (V. sentenza pag. 10 e segg.).
Ed ancora, in riferimento alla dedotta illogicità dell'asserzione della Corte territoriale secondo cui la colpa del RI. emerge ancor di più per non aver dato seguito alla diffida del Mi. con cui si contestava alla ditta Fo. l'esistenza di un non corretto uso dei D.P.I. da parte degli operai, dando atto della decisione di provvedere alla formazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 43, comma 5, lettera a), si contrappone un'argomentazione che inerisce, non alla contestazione della portata logica dell'asserzione, ma ad un mero dato di fatto temporale, secondo cui la predetta diffida è stata fatta pervenire solo 21 giorni prima dell'incidente, e cioè non in tempo per provvedere.
La deduzione non assume valenza difensiva apparendo chiaro che, a fronte di un avvertimento che coinvolgeva la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro, per altro non era richiesto alcun adempimento particolarmente difficoltoso, senza indugio (e non aspettare 21 giorni) avrebbe dovuto ripristinare la situazione di sicurezza seguendo le osservazioni del coordinatore.

Altrettanto manifestamente infondate sono le argomentazioni, poste a base dei motivi del ricorso del MI. AL. , relative alla dedotta non riferibilità al ricorrente delle suddette norme antinfortunistiche.
In effetti, non si contesta, sia con i motivi di appello che con quelli oggetto di questo giudizio, la specifica posizione di "garanzia" del ricorrente derivante dal ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute (lettera f) Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 404, (ndr. 494) articolo 2: "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori...." formalmente e sostanzialmente dal medesimo ricoperto, e la Corte d'Appello è stata ampiamente esaustiva nell'indicare le ragioni di fatto e di diritto per cui incombeva in capo al MI. l'obbligo di vigilare sull'osservanza della procedura di lavoro e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale e di provvedere all'informazione e alla formazione dei dipendenti.
Puntuale è, poi, la motivazione della sentenza impugnata relativamente alla eccezione di nullità della sentenza ex articoli 521 e 522 c.p.p. per mancata corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza" riproposta anche in questa sede.  
Il Collegio concorda con la Corte territoriale sulla infondatezza dell'assunto difensivo.
Invero, l'articolo 521 c.p.p., comma 1, consente al giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ma il capoverso dello stesso articolo impone la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora accerti la diversità del fatto, senza alcuna possibilità di prosciogliere o assolvere da quello originariamente contestato.
Rilevata, infatti, la diversità del fatto emerso nel dibattimento, il giudice perde automaticamente la disponibilità del procedimento e, dunque, non può pronunciarsi su quello originariamente contestato: un provvedimento in tal senso sarebbe manifestamente abnorme, precludendo la possibilità dell'inizio di una nuova azione penale.
In sostanza, il principio della necessaria correlazione tra il fatto storico contestato e quello ritenuto in sentenza trae il suo fondamento dall'esigenza di tutela del diritto di difesa dell'imputato.
Si deve evitare, infatti, che questi possa essere condannato per un fatto in relazione al quale non ha avuto modo di difendersi, presentando esso connotati materiali del tutto difformi da quelli descritti nel decreto che ha disposto il giudizio.
È, però, indirizzo giurisprudenziale, oramai costante, di questa Corte quello secondo cui la violazione del principio in parola si concretizza quando vi è mutamento del fatto, determinato da una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta in cui si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: ne consegue che la violazione del diritto di difesa, cui preside la regola in esame, non sussiste quando l'imputato, nel corso del processo, si sia trovato comunque nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (V. da ultimo: Sez. 3, sentenza n. 35225 del 28.06.2007, Rv. 237517, imp. Di Martino; Sez. 6 sentenza n. 8987 del 31.10.2007, Rv. 235924, imp. Cicoria; Sez. 4 sentenza n. 10103 del 15.01.2007, Rv. 226099, imp. Granata; Sez. 6 sentenza n. 34879 del 10.01.2007, Rv. 237415, imp. Sartori; Sez. 3 sentenza n. 818 del 6.12.2005, Rv. 233257, imp. Pavanel).
In buona sostanza, la correlazione tra accusa e decisione non va intesa in senso meccanicistico e formale, si deve ritenere, come prima evidenziato, che vi sia comunque tale correlazione tutte le volte che l'imputato ha avuto un'effettiva possibilità di difesa in ordine a tutte le circostanze rilevanti del fatto, che siano emerse nel giudizio.  
Per il caso che ci occupa l'impostazione originaria del fatto, nei suoi elementi caratterizzanti, è stata recepita dal Tribunale e poi dalla Corte di merito, sebbene, effettivamente si sia evidenziata, nell'accadimento del fatto, una circostanza non specificamente contestata cioè quella dell'inerzia conseguente alla sua intimazione alla ditta al rispetto delle misure e procedure di sicurezza.
Che l'imputato abbia avuto modo di difendersi è fuori di dubbio, ma ciò che rileva la circostanza non integra un fatto diverso ma una ulteriore puntualizzazione di una condotta specificamente contestata.
Altrettanto puntuale è poi il richiamo da parte della Corte territoriale alla giurisprudenza di questa sezione che ha delineato i compiti e le responsabilità di tale figura posta a garanzia della sicurezza sul lavoro.
Invero, il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 ha introdotto appunto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere (in ordine ai compiti incombenti sul coordinatore V. sentenza a pag. 11). Ed è in riferimento a tale posizione di garanzia che vanno disattese le richieste della Difesa.
Si è sostenuto che, in ragione del fatto che l'imputato non era destinatario dell'osservanza delle norme antinfortunistiche, demandate per il caso di specie al solo datore di lavoro, egli aveva adempiuto al proprio compito rilevando le manchevolezze e comunicandole a quest'ultimo.
La Corte partenopea, anche in merito all'altra deduzione difensiva, secondo cui la cadenza per i controlli sui cantieri da parte del coordinatore per la sicurezza non è stabilita per legge, correttamente, in riferimento agli specifici compiti assegnati a tale figura dalla richiamata normativa antinfortunistica, ha specificato che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione di lavori non in occasionali sopralluoghi sul cantiere, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, così da evitare pericolosi vuoti di vigilanza e da rendere effettiva e non meramente eventuale la tutela dei lavoratori.
 
La Corte conclude che il MI. venne meno al preciso obbligo di verificare, dopo la predetta diffida all'impresa del 10.10.2001, la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti allo specifico lavoro svolto dal Se. e di ordinare, in mancanza, l'immediata sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, come a lui imponeva il Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, comma 1, lettera a) ed f).

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti RI. e MI. al pagamento delle spese processuali e del solo RI. alla refusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 1,700,00 oltre accessori come per legge.

 

 
P.Q.M.
 
 
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PR. TO. con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Rigetta i ricorsi di RI. MA. e MI. AL. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì RI. alla refusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 1,700,00 oltre accessori come per legge.
2010