Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 26927 - Caduta mortale dal ponteggio. Rendita ai superstiti



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - rel. Consigliere -

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 12554-2017 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA D'ORSI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE PULLANO;

- ricorrente principale -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 876/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/12/2016 R.G.N. 2022/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto


che:

la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 10 dicembre 2016, ha rigettato l'appello proposto da A.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall'INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, con la quale era stato chiesto, il pagamento della somma di Euro 107.192,11 oltre miglioramenti di rendita ed accessori, relativa alla rendita corrisposta agli eredi di un dipendente del A.A. che era caduto da un ponteggio e deceduto poche ore dopo l'infortunio;

il procedimento penale azionato nei confronti del datore di lavoro per omicidio colposo si concludeva con sentenza di patteggiamento e, sul piano amministrativo, venivano definite con oblazioni alcune irregolarità riscontrate dallo SPISAL;

la Corte territoriale, dopo aver dato atto che il primo giudice aveva acquisito gli atti del procedimento penale e quelli di indagine dello SPISAL ed aveva pure acquisito le testimonianze richieste, ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione di regresso, posto che il relativo dies a quo aveva iniziato a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, che risulta dall'apposita annotazione del cancelliere, ed era inoltre stato interrotto dal deposito del ricorso;

la sentenza ha ritenuto provata nel merito la responsabilità del datore di lavoro; quanto alle doglianze sul quantum, la Corte ha rilevato la genericità delle contestazioni rispetto alla presunzione di legittimità dell'azione amministrativa dell'INAIL;

avverso tale sentenza, ricorre A.A. sulla base di un motivo;

resiste l'INAIL con controricorso e ricorso incidentale basato su un motivo a cui il ricorrente principale non ha opposto difese;

il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di gg. 60 (art. 380 bis 1 c.p.c.);

 

Diritto


che:

con l'unico motivo di ricorso principale, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11 e art. 112, dell'art. 648 c.p.p., 544 c.p.p. e 585 c.p.p. per il mancato pronunciamento della prescrizione e/o della decadenza dell'INAIL dall'azione di regresso esercitata per la tutela giudiziaria della pretesa;

in particolare, il ricorrente contesta che il dies a quo del decorso del termine vada individuato dal timbro apposto dal cancelliere;

in particolare, ad avviso della parte, la sentenza di patteggiamento che aveva definito il procedimento penale sarebbe passata in giudicato antecedentemente alla data indicata dal cancelliere nell'apposito timbro;

il motivo del ricorso principale non è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui (Cass. n. 26852/17) la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione c.p.p. in mancanza della quale deve reputarsi, anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla già menzionata sentenza in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto (Cass. 21 giugno 2004, n. 11483);

nel caso di specie, la sentenza ha correttamente individuato in quella emergente dall'attestazione del cancelliere l'effettiva data dell'irrevocabilità della sentenza, mentre l'accoglimento delle deduzioni difensive comporterebbe la violazione del citato art. 27;

il motivo del ricorso incidentale, concernente la doglianza della mancata disamina della domanda di aggiornamento dell'importo della rendita ai superstiti, non è autosufficiente in quanto non localizza nel tempo e nello spazio la proposizione della domanda che si assume essere stata omessa; a tal fine non è certo sufficiente la produzione dell'attestato del direttore della sede;

in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (Cass. 28184 del 2020); in definitiva, il ricorso principale va rigettato; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile;

la reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2023