T.A.R. Lazio, Sez. 3 quater, 20 settembre 2023, n. 9326 - Obbligo mascherine: accolto il ricorso di ALI contro l'ordinanza Schillaci


 

N. 06472 /2023

REG.PROV.CAU.

N. 09326/2023 REG.RIC.




R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 9326 del 2023, proposto da

Associazione Avvocati Liberi - United Lawyers For Freedom, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Sinagra, Francesca Villa, Monica Ghiloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
 

per l'annullamento


previa sospensione dell'efficacia,
previa sospensiva, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023, pubblicata in data 29 aprile 2023 (G.U. Serie Generale del 29 aprile 2023) recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Considerato:
- che ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare è necessaria la sussistenza sia del fumus che del periculum;
- che, a un primo esame proprio della presente fase, appare sussistere il profilo del fumus in quanto l’ordinanza in esame non sembra assistita dal requisito dell’urgenza e non è suffragata da un’istruttoria e una motivazione adeguate;
- che, tuttavia, non è comprovata la sussistenza del periculum, posto che parte ricorrente non ha individuato specificatamente il pregiudizio grave ed irreparabile ma si è limitata a dedurre genericamente un ipotetico eventuale e generico “danno alla salute”.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge la richiesta misura cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi Maria Cristina Quiligotti



IL SEGRETARIO