Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e, in particolare, l’articolo 131, concernente l’autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla costruzione e all’impiego di ponteggi metallici fissi;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, che ha disposto la soppressione dell’ISPESL e l’attribuzione delle relative funzioni all’INAIL;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 12, rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale";
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il decreto del Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 25 settembre 2020, n. 55, con il quale è stato costituito, per un triennio, il Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131, decreto legislativo n. 81 del 2008;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, che, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001, ha incaricato il dr. Gennaro Gaddi della titolarità della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
TENUTO CONTO che il suddetto Gruppo di lavoro tecnico è ora incardinato presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO che in data 24 settembre 2023 è venuto a scadenza il periodo per quale è stato costituito il suddetto Gruppo di lavoro;
RAVVISATA la necessità di procedere alla sua ricostituzione per il successivo triennio;
VISTE le designazioni effettuate dall’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. n. 4824 del 3 maggio 2023 e dall’INAIL, con nota prot. n. 3704 del 21 luglio 2023;
ACQUISITI i curricula vitae degli interessati;
ACQUISITE le dichiarazioni rese dagli interessati, quali componenti effettivi e supplenti, in seno al Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in ordine all’ assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi per lo svolgimento dell’incarico;
CONSIDERATA altresì, l’esigenza di disciplinare le modalità di funzionamento del Gruppo di lavoro oggetto del presente provvedimento
 

DECRETA


Art. 1
(Costituzione e composizione)

1. E’ costituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per la formulazione di pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali di cui al medesimo articolo 131, composto da funzionari esperti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL.
2. Il Gruppo di lavoro fornisce, all’esito di idonea istruttoria, un parere tecnico in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per eventuali profili applicativi in materia di opere provvisionali.
3. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani Ahmad, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;
- ing. Mariella Chiurazzi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Vincenzo Laurendi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Rita Neola, in rappresentanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- arch. Rita Tramontano, in rappresentanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- ing. Luca Rossi, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Francesca Maria Fabiani, in rappresentanza dell’INAIL;
- arch. Davide Geoffrey Svampa, in rappresentanza dell’INAIL;
- p.i. Calogero Vitale, in rappresentanza dell’INAIL.

 

Art. 2
(Funzionamento e durata)

1. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono convocate dalla competente divisione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, su proposta del coordinatore. Nella convocazione sono indicate analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame del Gruppo di lavoro.
2. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono valide se risulta presente almeno la maggioranza dei componenti e siano, in ogni caso, rappresentate almeno due Amministrazioni. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente.
3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione sottoposta alla sua valutazione, nonché per eventuali pareri tecnici sui profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali, il Gruppo di lavoro redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dal Gruppo, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di riunione cui al comma 5, di cui costituiscono parte integrante.
4. Il Gruppo di lavoro rende i propri pareri all’unanimità dei presenti.
5. Di ciascuna riunione del Gruppo di lavoro viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
6. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante la divisione competente, il necessario supporto amministrativo al funzionamento del Gruppo di lavoro, anche ai fini del coordinamento interno.
7. Il Gruppo di lavoro resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
8. Ai componenti del Gruppo di lavoro non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
9. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 28 settembre 2023

Gennaro Gaddi