Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO in particolare, l’articolo 306, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale “Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”;
VISTO il decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, con il quale si è provveduto a rivalutare, a decorrere dal 1° luglio 2018, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, che ha previsto l’istituzione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la nota prot. 0002575.16-03-2022 dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si ritiene che con riferimento alla procedura di rivalutazione delle ammende e delle sanzioni pecuniarie ".omissis..la relativa funzione non può che rientrare tra le attività di competenza del vigilante MPLS”;
VISTA la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2019- 2023 che, arrotondata ai sensi del citato articolo 306, comma 4 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, risulta pari a 15,9%;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla rivalutazione quinquennale delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché da atti aventi forza di legge
 

DECRETA


Articolo 1

1. Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.
Il presente decreto è invito agli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 settembre 2023

Gennaro Gaddi