Protocollo d'Intesa
tra
Provincia di Brescia
e
Collegio Costruttori Edili di Brescia - Ance Brescia
FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEACGIL
Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia
"Rafforzamento della legalità nell'edilizia pubblica e privata"

 

VISTO:
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e smi recante "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare gli artt. 23 comma 16, 30 (in particolare i commi 3, 4, 5 e 6), 32 comma 14-bis, 80, 84, 95 comma 10, 97 comma 5, lettera d) e 105;
il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nella parte ancora in vigore;
la vigente normativa nazionale in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e regolarità del mercato del lavoro, tra cui il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, ed in particolare l'art. 90 commi 9 e 10;
l'art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78;
l'art. 27, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 che attribuisce ai Comuni la vigilanza e controllo sull'attività edilizia-urbanistica affinché ne verifichi la conformità e la rispondenza alle norme di legge e di regolamento;
l'art. 7 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in virtù del quale i Comune e la Provincia sono titolari di potere regolamentare in ordine alla organizzazione dei propri uffici e all'esercizio delle funzioni proprie o delegate;
la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
l'art. 2, comma 1 lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva";
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in particolare l'art. 1 comma 17 che prevede: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)";
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell'8 giugno 2015;
le circolari Inps n. 126 ed Inail n. 61 entrambe del 26 giugno 2015;
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 1° giugno 2012 e l'interpello n. 1 del 21 marzo 2016 rilasciato dalla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
la Legge 9 marzo 1989, n. 88 recante "Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro" ed in particolare l'art. 49nonché il relativo Manuale di Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali nell'edizione del giugno 2014;
la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge urbanistica";
il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
la Legge regione Lombardia 11 marzo 2015, n. 12 recante "Legge perii governo del territorio";
il Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73;
la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'art. 49;
l'atto della Conferenza Unificata approvato nella seduta del 18 dicembre 2014, recante "Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della CIL e della CILA per gli interventi di edilizia libera";
il Parere Precontenzioso dell'ANAC n. 12/2015 secondo il quale, ai sensi sia dell'art.118, comma 6, sia dell'art.40, comma 6 lett. d) del D.Lgs N. 163/2006, le imprese che svolgono prevalentemente lavori edili, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente. Tale parere risulta collocarsi nel consolidato orientamento dell'ANAC che con Parere n.83 del 30 maggio 2012 rilevava che "ai fini della valutazione della regolarità contributiva non viene infatti in rilievo il C.C.N.L. in concreto applicato dall'impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara nonché delle relative qualificazioni possedute (...) è del tutto evidente che un diverso opinare consentirebbe agevolmente a qualunque concorrente di eludere (in parte) le previsioni normative e amministrative, in tema di verifica di regolarità del requisito della regolarità contributiva usando la semplice accortezza di optare per l'applicazione di una disciplina contrattuale collettiva diversa da quella del settore edile. In questo modo si perverrebbe al risultato, certamente da scongiurare, di consentire a un'impresa di impegnarsi, con varie stazioni appaltanti, a effettuare lavori edili, senza mai dover dimostrare la sua regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili";
la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14775 del 26 luglio 2016;

PREMESSO CHE:
la legalità è il primo presidio perché, nella comunità locale, possa svilupparsi una corretta dinamica concorrenziale tra soggetti economici e che, anche secondo il principio della sussidiarietà, è dovere delle istituzioni pubbliche locali e delle parti sociali collaborare affinché la concorrenza non assuma valore solo formalistico portando ad una profonda e radicale alterazione delle condizioni di mercato tali da pregiudicare la stessa sopravvivenza di un settore o comparto economico e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
dal complessivo quadro normativo, più sopra delineato, emerge che per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali esercenti attività edile, la regolarità contributiva delle stesse, accertata per mezzo del DURC, deve essere verificata nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;
vi è la comune volontà di contribuire alla realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità, in particolare nei settori produttivi più esposti, come è quello dell'edilizia, a partire dalla garanzia del pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa all'interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri per contrastare il lavoro sommerso nell'ambito del sistema sia dei lavori pubblici che dei lavori privati;
nel settore dell'edilizia, sia nell'ambito degli appalti pubblici di lavori che in quello degli interventi promossi dai privati, il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e fiscale nonché il mancato puntuale rispetto del contratto collettivo di lavoro rischiano di consolidarsi con grave danno per la libera concorrenza tra le imprese, per la qualità delle opere, per la sicurezza dei lavoratori, per le stesse condizioni di lavoro e di retribuzione dei dipendenti e di creare i presupposti per il nascere, o affermarsi, di tentativi di estorsione e corruzione nonché di favorire la pressione delle organizzazioni criminali;
la correttezza del comportamento delle imprese impegnate nell'esecuzione di opere edili comporta anche la verifica dell'iscrizione alle Casse Edili per evitare forme di distorsione ed elusione della concorrenza leale tra operatori economici;
pur essendo in corso di definizione un più articolato e ampio "Patto Territoriale della Legalità a valere per il Settore Edile", con il coinvolgimento, oltre del Comune di Brescia - quale soggetto promotore - e delle Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo, di altre Pubbliche Amministrazioni - quali Ministero del Lavoro, Inps, Inail - coordinate dalla Prefettura, appare opportuno, in attesa della definizione di tale Patto, concordare da subito, nei più ristretti limiti delle competenze affidate ai soggetti sottoscrittori, azioni finalizzate a tutelare la correttezza dei comportamenti degli operatori economici che svolgono lavorazioni edili e nell'ambito degli stessi anche quelle attività più esposte a rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata;
il presente Protocollo risulta coerente con quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Amministrazioni, nonché con eventuali protocolli già in essere nella medesima materia, i quali si intendono integrati, ovvero sostituiti nelle parti non più compatibili, dal presente accordo.

VISTO E PREMESSO QUANTO SOPRA
le parti che sottoscrivono il presente protocollo, si impegnano ad incrementare ulteriormente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle rispettive autonomie, il controllo del rispetto della legalità nell'edilizia, e precisamente negli appalti pubblici di lavori edili nonché nell'ambito dell'edilizia privata, con specifico riferimento alla regolarità contributiva ed assicurativa ed al puntuale rispetto del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia, quali strumenti volti a contrastare, oltre il lavoro irregolare in ogni sua forma, anche le pressioni della criminalità organizzata nel settore edile.
A tal fine, prevedono che:
per quanto riguarda i soli Comuni:

1) Nell'ambito dell'edilizia privata,
le lavorazioni edili, anche ai fini del riconoscimento di agevolazioni, come specificate nell'allegato al presente Protocollo, saranno eseguite da imprese iscritte alla Cassa Edile la cui iscrizione sia attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di regolarità Contributiva - DURC - rilasciato dalle Cassa Edili, come previsto nel Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015. In attuazione dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, il Comune, con riferimento agli interventi edili sul territorio comunale, potrà verificare a campione, dandone comunicazione preventiva ai proprietari anche ai fini dell’applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, che l'esecuzione delle lavorazioni edili, come specificate nell’allegato al presente Protocollo, sia svolto da imprese iscritte alla Cassa Edile attestata come sopra descritto per quanto riguarda sia la Provincia di Brescia che i Comuni:

2) Nell’ambito degli appalti pubblici di lavori,
a) Le lettere di invito o i bandi di gara specificheranno se la categoria prevalente sia edile o meno con riferimento alla classificazione di cui all’allegato al presente Protocollo che riporta le lavorazioni edili. Per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 30, comi 3,4,5, e 6, del D.Lgs. 50/2016, qualora la categoria prevalente sia edile, il bando dovrà richiedere che il concorrente rilasci autodichiarazione di iscrizione alla Cassa Edile con il relativo codice. Nel capitolato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 105, commi 9 e 16 del D.Lgs. 50/2016, sarà previsto che eventuali imprese subappaltatrici, qualora il subappalto abbia oggetto prevalente l’esecuzione delle lavorazioni edili specificate nell’allegato al presente Protocollo, siano iscritte alla Cassa Edile con il relativo codice. Ogniqualvolta sia necessario il DURC, per i casi sopra menzionati, si dovrà verificare che lo stesso sia stato rilasciato anche dalla Cassa Edile.
b) Per gli appalti fino al milione di euro verrà privilegiato il metodo di affidamento dei lavori a misura, previa esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, Comma 8 del Codice degli appalti).
c) Nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà evidenziato che, in caso di ricorso all'avvalimento, dal contratto e dalle dichiarazioni previste dall'art. 89 del Codice degli appalti il prestito dei requisiti, a pena di esclusione, deve riportare:
- per la manodopera: le figure professionali prestate e il numero complessivo di ore lavorative;
- per i macchinari: la tipologia ed il tempo del prestito;
- per i materiali: tipologia e quantità.
Dopo la gara e prima del verbale di aggiudicazione l'Amministrazione verificherà che le tipologie e l'entità delle risorse indicate siano sufficienti a coprire la qualificazione prestata e necessaria per l'esecuzione delle opere.
d) Il computo metrico estimativo, a corredo dei progetti, da richiamare nella lettera di invito o nel bando di gara e futuro documento facente parte del contratto, dovrà evidenziare per ciascuna voce la categoria SOA più prossima, indicando quindi tutte le categorie presenti nell'elaborato con il relativo importo complessivo. La categoria con l'importo più elevato sarà definita prevalente.
e) I capitolati prevederanno che il Direttore di lavori, a fronte di ogni riserva o di fatti che possano comportare un esborso non previsto per l'Amministrazione, sia tenuto a fornire al RUP, entro 15 giorni dalla formulazione delle riserve o dal verificarsi del fatto, un'apposita relazione esprimendo il suo parere.
f) Compatibilmente con la vigente normativa in materia, con la struttura organizzativa e con i carichi di lavoro degli uffici dell'Amministrazione, sarà prevista la separazione tra personale addetto alla progettazione, personale addetto alla Direzione Lavori e alla Sicurezza, personale addetto alla predisposizione dei documenti di gara e personale addetto ai collaudi.
g) Nei bandi di gara e nelle lettere di invito verranno evidenziate le modalità di pagamento da parte dell'Amministrazione direttamente al subappaltatore, in ossequio all'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo, in aggiunta a quanto già previsto dalla vigente normativa, che:
- l'Amministrazione pagherà direttamente il subappaltatore a fronte di una richiesta formale dello stesso. Il pagamento al subappaltatore avverrà previa dichiarazione congiunta di appaltatore e subappaltatore dalla quale risulti l'importo da liquidare al subappaltatore.
- in caso di contestazione tra i due soggetti, l'Amministrazione procederà al pagamento della sola quota parte del lavoro per la quale non sussistono contestazioni. La somma in contestazione verrà liquidata in presenza di accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, insieme alla rata di saldo dell’appaltatore.
h) Nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei contratti di appalto verrà espressamente evidenziato che i requisiti di qualificazione necessari per l'aggiudicazione dell'appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione dei lavori. A tale fine, la Stazione Appaltante, durante la fase di esecuzione del contratto, provvederà a monitorare la permanenza della qualificazione SOA in relazione alla scadenza triennale e/o quinquennale della stessa.
i) Nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà previsto che nella documentazione amministrativa dovrà essere inserito, a pena di esclusione, specifico patto di integrità/protocollo di legalità, sottoscritto dall'offerente, il quale recepisce i contenuti del presente accordo.
l) Con riferimento al Decreto Legislativo n. 50/2016, ciascuna Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze si riserva di verificare nei modi di legge, in sinergia con la CAPE e con gli altri Enti competenti, l'attuazione degli artt. 23, comma 16, 30, commi 3 e 4, 95, comma 10, 97, comma 5 lett. d), 105, commi 9 e 16, e 216, comma 4 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'accertamento circa l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni lavorative, sia per l'appaltatore sia per gli eventuali subappaltatori e subcontraenti.
Le Amministrazioni che aderiscono al presente accordo e la Cassa Edile di Brescia, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, provvedono al reciproco scambio delle pertinenti informazioni, compresa la segnalazione da parte della Cassa Edile di eventuali anomalie nonché al monitoraggio, anche attraverso agenti della Polizia Locale/Provinciale (ovviamente nei limiti delle competenze degli stessi), relativi alle attività di natura edile che si svolgono sul territorio di rispettiva competenza, finalizzate a rilevare Le situazioni di irregolarità in materia edilizia, urbanistica e di tutela delle condizioni di lavoro, anche con riferimento al rispetto del presente Protocollo, con modalità attuative da definire tra le parti.
Per il monitoraggio delle azioni previste dal presente Protocollo d'intesa le parti si incontreranno se richiesto da una delle Amministrazioni ovvero di comune accordo dalle altre parti sottoscrittrici.
Il presente Protocollo di Intesa rimarrà in vigore fino alla piena operatività del "Patto Territoriale della Legalità a valere per il Settore Edile", e, comunque, non oltre tre anni dalla sua sottoscrizione. Lo stesso potrà essere rinnovato previo accordo fra le parti e con le stesse modalità della sua prima sottoscrizione.
Il presente protocollo di intesa è aperto alla adesione, anche successivamente, da parte di altri Comuni che ne condividano le finalità. A tale fine, il Comune interessato provvede a trasmettere a tutte le parti il testo del presente accordo opportunamente datato e sottoscritto dal soggetto avente titolo, risultando, a decorrere da tale data, assoggettato a quanto nello stesso previsto.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e smi "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", si precisa quanto segue.
Il trattamento dei dati avverrà per finalità istituzionali e di legge di ciascuna Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze e della Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia ("CAPE"), connesse o strumentali all'attività da questi svolte in adempimento dei propri doveri e poteri.
In particolare, i dati verranno trattati da ciascuna Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze ed esclusivamente dalla CAPE sulla base del presente protocollo di intesa specifico al fine di consentire:
1. alle sole Amministrazioni comunali di svolgere l'attività di controllo di cui:
I. all'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001; la suddetta disposizione di legge, infatti, attribuisce al Comune il potere e dovere di vigilanza e controllo, in senso ampio, sull'attività edilizia-urbanistica affinché ne verifichi in generale la conformità e la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, con ciò, imponendo, dunque, la verifica della conformità dell'attività sotto i molteplici profili che la interessano;
2. sia alle Amministrazioni comunali che alla Provincia di Brescia, di svolgere l'attività di controllo di cui:
II. alla vigente normativa in tema di lavori pubblici, ove la Pubblica Amministrazione agisca quale Stazione Appaltante così come definita dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici
In tale senso la condivisone dei dati è elemento essenziale, imprescindibile e strumentale per l'utile e fattivo svolgimento dell'attività di controllo, di prevenzione e di inibizione di attività svolte in modo non conforme alla normativa che attiene l'attività edilizia sotto i suoi diversi profili, sia nell'ambito privato sia in quello pubblico;
3. a CAPE di Brescia di svolgere con efficacia ed effettività: (i) il ruolo di certificatore della regolarità contributiva delle imprese inquadrate e/o inquadrabili nel settore edile, alla stessa riconosciuto dalla legge, nell'ambito dei lavori privati e degli appalti di lavori pubblici con particolare riferimento alle verifiche preliminari connesse al rilascio del DURC, (ii) nonché il recupero della contribuzione di versamenti dovuti a CAPE stessa e omessi, in tutto o in parte, anche per l'effetto di segnalazioni provenienti dai soggetti preposti alla vigilanza nel settore.

Brescia, 22 aprile 2021
 

Allegato al Protocollo "Rafforzamento della legalità nell'edilizia"


F - COSTRUZIONI
Questa sezione comprende l'attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati odi strutture e le costruzioni di natura temporanea. I lavori di costruzione generali riguardano la costruzione di complessi abitativi, fabbricati per uffici, negozi, ed altri edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali eccetera, nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi eccetera. Questi lavori possono essere eseguiti in conto proprio o percento terzi. Parte dei lavori o il loro complesso possono essere effettuati in subappalto.
Sono classificate in questa divisione anche le unità responsabili di un progetto di costruzione nella sua globalità. Sono incluse anche le attività di riparazione di edifici e le opere di ingegneria. Questa sezione include la costruzione di edifici nel loro complesso (divisione 41), le opere di ingegneria civile (divisione 42), nonché i lavori di costruzione specializzati (divisione 43). Il noleggio di attrezzature con manovratore per costruzioni è classificato fra i lavori di costruzione specializzati effettuati con tali attrezzature. Questa sezione comprende anche lo sviluppo di progetti per la costruzione di edifici o di opere di ingegneria civile attraverso il reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici al fine di realizzare unità immobiliari. Se tali attività non sono finalizzate alla successiva vendita dei manufatti costruiti (o dei progetti realizzati), bensì al loro impiego, l'unità non deve essere classificata in questa sezione, ma in base al tipo di categoria di utilizzo, ossia attività immobiliari, manifatturiero eccetera. In questa sezione è inclusa l'attività delle cooperative finalizzate al reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare progetti immobiliari, residenziali e non residenziali destinati all'utilizzo proprio.

41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI
Questa divisione include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. È compresa inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali eccetera.

42 - INGEGNERIA CIVILE
Questa divisione include i lavori generali per la costruzione di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, il montaggio di strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni di natura temporanea. È inclusa anche la costruzione di opere di ingegneria civile quali autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti ed altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, condotte e linee elettriche, impianti sportivi all'aperto eccetera. Queste attività possono essere effettuate in conto proprio o in conto terzi. Il lavoro può essere effettuato totalmente o parzialmente in subappalto.

43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Questa divisione include i lavori di costruzione specializzati, ovvero, la costruzione di parti di edifici, i lavori di ingegneria civile e le attività di preparazione a tale scopo. Si tratta solitamente di attività specializzate in un aspetto comune a diversi tipi di strutture, che richiedono competenze o attrezzature specializzate, quali l'infissione di pali, i lavori di fondazione, i lavori di ossatura di edifici e di strutture in calcestruzzo, la posa in opera di mattoni e pietre, il montaggio di ponteggi, la copertura di tetti eccetera. È inclusa la costruzione di strutture in acciaio a condizione che le varie parti non siano prodotte dalla stessa unità che le pone in opera. Tali attività sono effettuate prevalentemente in subappalto. Sono anche incluse le attività di finitura e completamento degli edifici. Sono inoltre incluse le attività di installazione di tutti i tipi di servizi, necessarie al funzionamento della costruzione. Tali attività vengono generalmente realizzate in cantiere, anche se alcune parti del lavoro possono essere eseguite esternamente in officine specializzate. Ne fanno parte l'installazione di impianti idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, di antenne, di sistemi di allarme e di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori e scale mobili eccetera. Sono inoltre compresi i lavori di isolamento (per umidità, calore, rumore), I lavori di rivestimento metallico, l'installazione di impianti di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti, porti eccetera. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati. Il noleggio di attrezzature per la costruzione con manovratore è classificato fra i lavori di costruzione specializzati effettuati con
queste attrezzature. I lavori di completamento comprendono le attività che contribuiscono alla finitura di una costruzione quali posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, lavori di rivestimento di muri e pavimenti o di rivestimento con altri materiali quali parquet, moquette, carta da parati eccetera, levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, lavori di isolamento acustico eccetera. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati.

Particolari criteri di inquadramento
Aree verdi

Le aziende esercenti attività di creazione, sistemazione e manutenzione delle aree verdi, pubbliche e private devono essere inquadrate nel settore industria o artigianato edile, con il CSC 1/41302, qualora l'attività venga espletata da imprese edili (Circolare n. 30 del 27.1.1995).

Attività di restauro di opere d'arte
1) Aziende iscritte nel registro degli esercenti attività di conservazione e restauro istituito presso le CCIAA
Le imprese esercenti tali attività, iscritte nell'apposito registro tenuto dalle CCIAA devono essere inquadrate con CSC 4.16.01 qualora siano svolte da imprese artigiane e CSC 7.07.06 nel caso di imprese non artigiane (Circolare 41 del 16 febbraio 2001).
2) Aziende non iscritte nel registro
Le imprese esercenti tali attività che non sono iscritte nel registro tenuto dalla CCIAA devono essere classificate, con riguardo al materiale da restaurare (legno, pietra, metallo, carta, tela, ecc.), secondo i seguenti criteri:
- edilizia: restauro o manutenzione di qualsiasi elemento architettonico, esterno o interno, di edifici o altre costruzioni considerate di valore artistico dal Ministero dei beni culturali; restauro di pavimenti, soffitti e controsoffitti, affreschi, dipinti murali, graffiti in grotte, ecc.;
- lavorazione lapidei: per le attività di restauro di opere artistiche in tali materiali, statue, mosaici, lapidi e monumenti funerari, ecc.;
- lavorazione del legno: per le attività di restauro di mobili in legno, dipinti su legno, ecc.
Le altre attività di restauro, riguardanti p. es. dipinti su tela, libri, pergamene, ecc., devono essere inquadrate con CSC 4.16.01
qualora siano svolte da imprese artigiane e CSC 7.07.06 nel caso di imprese non artigiane (Circolare 30 marzo 1998, n. 70).