Cassazione Penale, Sez. 4, 18 settembre 2023, n. 37991 - Infortunio mortale con la spazzatrice. Condanna in primo grado, assoluzione in secondo grado di datore di lavoro, dirigente, Rspp, Aspp e direttore tecnico



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI F.Maria - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -

Dott. RICCI A.L.A. - rel. Consigliere -

Dott. MICCICHE’ Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA;

dalla parte civile A.A., nato a (Omissis);

dalla parte civile B.B., nato a (Omissis);

dalla parte civile C.C., nato a (Omissis);

dalla parte civile D.D., nato a (Omissis);

dalla parte civile E.E., nato a(Omissis);

nel procedimento a carico di:

F.F., nato a (Omissis);

G.G., nato a (Omissis);

H.H., nato a (Omissis);

I.I., nato a (Omissis);

L.L., nato a (Omissis);

M.M., nato a (Omissis);

N.N., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO;

che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

udito il difensore ‘avvocato EMANUELE MARIA del foro di MESSINA in difesa delle parti civili che che si riporta alla memoria e alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

udito l'avvocato GULLINO ALBERTO del foro di MESSINA in difesa di G.G. che insiste per il rigetto dei ricorsi.

udito l'avvocato CURRO' GIANLUCA del foro di MESSINA in difesa di F.F. che insiste per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Messina, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina, su appello degli imputati, ha assolto H.H., nella qualità di amministratore unico e successivamente di liquidatore di Messinambiente Spa dal (Omissis), F.F., nella qualità di direttore tecnico di Messinambiente Spa dal (Omissis), G.G., nella qualità di responsabile del servizio prevenzione e protezione di Messinambiente Spa dal (Omissis), M.M., N.N. e O.O., nella qualità di addetti al servizio di prevenzione e protezione di Messinambiente Spa dal mese di aprile 2013 ad oggi, e I.I., in qualità di dirigente responsabile del settore servizi di Messinambiente Spa dal (Omissis), dal reato di cui agli artt. 113, 40 e art. 589 c.p., comma 2, in danno di P.P., dipendente della Messinambiente Spa commesso in (Omissis), "perchè il fatto non sussiste" e ha revocato le statuizioni civili.

1.1.Il processo ha ad oggetto un infortunio, ricostruito nelle sentenze di merito nel modo seguente. Il (Omissis) B.B., alla guida della spazzatrice Sicas Millenium, dopo essersi recato presso la discarica di Omissis per conferire quanto raccolto durante l'attività lavorativa, stava percorrendo via (Omissis)), strada rettilinea in discesa, con direzione monte mare, quando, superato il sottovia che interseca la strada Panoramica dello Stretto, giunto in un punto in cui sulla predetta via si innesta una stradina proveniente da contrada (Omissis), aveva sterzato a destra, sormontato il marciapiede e le aiuole ivi esistenti e, infine, sfondato la ringhiera posta a protezione, precipitando nel greto del torrente; a seguito dell'impatto al suolo B.B. era stato sbalzato fuori dal mezzo ed era deceduto sul colpo a causa di politrauma da precipitazione. La consulenza autoptica aveva escluso che B.B. avesse assunto sostanze in grado di incidere sulla capacità di guida della vittima.

Secondo la contestazione di cui all'imputazione la macchina avrebbe dovuto essere condotta in modalità lavoro e non in modalità trasferimento e, comunque, sempre previo azionamento delle turbine, nel caso di specie non attivate: l'evento era riconducibile, quindi, a uno scorretto uso della macchina, alla eccessiva velocità di marcia ed alla perdita temporanea di efficienza dei freni. Secondo l'accusa i predetti imputati avevano causato l'incidente per negligenza, imprudenza e imperizia e per aver omesso di rendere la dovuta informazione e formazione al dipendente in ordine alle corrette modalità di utilizzo della macchina spazzatrice in violazione del D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 36, 37 e 73; per avere omesso di valutare nel relativo documento i rischi collegati all'utilizzo improprio del mezzo e di predisporre specifiche indicazioni ed istruzioni per i lavoratori ai fini della salvaguardia della loro incolumità in occasione dell'utilizzo delle macchine spazzatrici in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 28 e 33; inoltre per non aver atteso alla manutenzione della macchina o comunque per non aver vigilato sulla adeguatezza dell'attività manutentiva.

1.2. Il Tribunale, ricostruita nel modo anzidetto la dinamica, dopo aver dato atto dei contributi testimoniali acquisiti nel processo, nonchè delle conclusioni dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, della parte civile e di alcuni degli imputati, aveva ritenuto che la causa del sinistro fosse da ravvisare nella conduzione del mezzo in modalità "trasferimento", anzichè in modalità "lavoro" (ossia con le spazzole rotanti abbassate e l'aspiratore acceso come indicato nel manuale di istruzioni), e, dunque, in modalità non consona alle caratteristiche della strada percorsa, tratto in discesa in forte pendenza, e che sotto tale profilo il lavoratore deceduto (così come i suoi colleghi di lavoro) non avessero ricevuto adeguata formazione e informazione.

1.3. La Corte di Appello ha rilevato che la situazione di incertezza in ordine alle cause che avevano determinato il sinistro non consentiva di ritenere accertato il nesso di causalità fra le condotte ascritta gli imputati, tutti investiti di ruoli diversi, e l'evento. Ha, inoltre, ritenuto, che l'assunto da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, per cui la strada percorsa era in forte pendenza e dunque tale da obbligare il conducente del mezzo ad impostare la modalità "lavoro", così come spiegato dal manuale di istruzioni, non fosse condivisibile: il teste Q.Q. aveva riferito che per "discese ripide" devono intendersi le strade con una pendenza almeno del 20%, mentre la via lungo la quale si era verificato il sinistro aveva una pendenza compresa fra il 6 ed il 10%, nettamente inferiore, dunque, a quella prevista dal libretto per azionare l'interruttore della turbina. In ogni caso-ha spiegato la Corte di Appello- era emerso che la spazzatrice disponeva di due differenti sistemi frenanti, oltre al freno di stazionamento. Il primo, frenatura di servizio, principale sistema di frenata che opera su tutte e quattro le ruote, consentiva al mezzo di fermarsi, alla velocità di 38,7 km/h, in circa 19 metri. Il secondo era il freno motore per cui, sollevando il piede dall'acceleratore, il mezzo diminuiva la velocità fino a fermarsi, alla stessa velocità di cui sopra, in 32,05 metri, ma con minore stabilità. Sulla base di tale dato, la Corte ha, dunque, ipotizzato che la improvvisa sterzata di B.B. sia stata determinata da una imprudente immissione nella strada da parte di R.R , ovvero da inadeguata manutenzione del mezzo.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina e le parti civili.

2.1. Il ricorso del Procuratore Generale si articola in un unico motivo con cui si deducono la violazione di legge ed in specie dell'art. 590 c.p., (rectius 589), e la contraddittorietà e illogicità della motivazione a seguito di erronea valutazione delle prove. Il ricorrente ha richiamato:

-le dichiarazioni del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero S.S , il quale aveva ritenuto che la macchina, nel percorrere il tratto di strada in forte e lunga discesa (circa 10%), non fosse stata impostata in modalità tali da garantire una efficace azione frenante, ovvero in modalità "lavoro", con cui si può arrivare ad una velocità massima di 20 km/h, invece che in modalità "trasferimento", con cui si può arrivare ad una velocità massima di 42 km/h; l'evento doveva essere ricondotto alla velocità di marcia oltre che alla perdita temporanea di efficienza dei freni dovuta al surriscaldamento, mentre la rottura meccanica degli organi di sterzo rilevata sul mezzo doveva essere imputata allo scavalcamento del marciapiede conseguente alla manovra di sterzata a destra; l'incidente sarebbe stato evitabile, qualora la macchina fosse stata condotta in modalità lavoro con la turbina azionata;

- il manuale di uso e manutenzione della macchina spazzatrice (pag 15 sezione 2 - sicurezza- par 2.3.- prescrizioni per la circolazione su strada) che prevede, quale modalità corretta di utilizzo della macchina priva di carico, nei tratti in forte pendenza, la modalità "lavoro" con turbina attivata;

- le dichiarazioni del Consulente Tecnico di Parte Civile, Ing. Scibilia in merito all'assenza di specifica istruzione degli operatori preposti alla guida, da considerarsi causa del sinistro (pur se insieme ad una non corretta manutenzione del mezzo) e le convergenti dichiarazioni dei testimoni in merito alla assenza di attività formativa, rispetto alle quali la difesa non aveva addotto prove documentali di segno diverso;

- le note tecniche del Consulente Tecnico, ing. Q.Q. (incaricato dall'imputato R.R assolto in primo grado) quanto alla mancata incidenza nella causazione dell'incidente delle carenze manutentive.

Il ricorrente osserva che la Corte aveva svalutato le considerazioni tecniche del Consulente Tecnico S.S , fondate su evidenze oggettive, tecnicamente oltre che logicamente spiegate e rileva, altresì che, laddove la Corte avesse ritenuto permanere interrogativi non risolti, avrebbe dovuto effettuare una perizia. Sostiene, inoltre, che la Corte aveva ritenuto, con una propria valutazione confliggente con quelle formulate dai consulenti nel processo, che la discesa non fosse ripida, richiamando una affermazione del teste Q.Q. (nominato dalla Polizia Giudiziaria quale ausiliario con il compito di accertare la corretta esecuzione degli interventi manutentivi sulla macchina spazzatrice e non anche di ricostruire la dinamica del sinistro), secondo cui le discese ripide sono quelle con pendenza superiore la 20%, che in realtà non era riportata nella relazione scritta e che, comunque, anche laddove fosse stata espressa nella deposizione orale, non valeva a superare le espresse previsioni contenute nel manuale di istruzione: in realtà-osserva il Procuratore ricorrente -fra i segnali di pericolo per la circolazione stradale vi è anche quello "discesa pericolosa con pendenza la 10%" e in ogni caso gli operatori di Messinambiente avevano tutti concordemente riferito che quella discesa era considerata pericolosa. La Corte non si era confrontata con il passaggio della sentenza di primo grado, nel quale il Tribunale si era soffermato sulla mancanza di prove in ordine alla corretta formazione e informazione dei lavoratori sulle modalità di conduzione delle spazzatrice e avrebbe, addirittura, introdotto ricostruzioni alternative dell'incidente, che non avevano trovato alcun avallo nell'istruttoria, quale quella per cui R.R non sarebbe stata ferma all'incrocio e avrebbe effettuato una manovra improvvisa, ovvero quella per cui vi sarebbe stata una inadeguata manutenzione del mezzo.

2.2. Il ricorso delle Parti Civili si articola in un unico motivo con sui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore, riprendendo nella sostanza le stesse censure già formulate dal Procuratore Generale, lamenta che la Corte di Appello, valutando dati inesistenti nel processo e omettendo di considerare dati decisivi, fosse giunta a conclusioni contrastanti con le emergenze processuali ed in particolare con le conclusioni del Consulente Tecnico S.S (il quale aveva ritenuto che la macchina nel percorrere il tratto di strada in forte e lunga discesa, circa 10%, non era stata impostata in modalità tali da garantire una efficace azione frenante), le dichiarazioni della teste R.R (la quale aveva riferito di aver visto, mentre si trovava ferma con la propria auto, B.B. procedere lungo la discesa e muovere a scatti il manubrio, come se si fosse trovato in una situazione di pericolo) e le dichiarazioni dei testi S.S e T.T. (colleghi di lavoro della vittima, i quali avevano riferito della totale mancanza di formazione e informazione sulle modalità di conduzione della macchina spazzatrice). Al contrario la Corte aveva ritenuto che la strada percorsa dal mezzo, in quanto con pendenza inferiore al 20 %, non potesse essere considerata ripida, ma in tal modo aveva introdotto una propria definizione della nozione di strada ripida, non presente nel manuale di istruzione del mezzo.

L'istruttoria aveva, dunque, chiarito che l'incidente era dipeso dalla mancata formazione e informazione del B.B. rispetto alla guida della spazzatrice, e non già da problemi di funzionamento dell'impianto frenante non adeguatamente manutenuto ovvero per il frapporsi improvviso e inevitabile di un ostacolo. Ciò nonostante, la Corte di Appello aveva ritenuto essere rimasti irrisolti alcuni dubbi in ordine alla dinamica dell'incidente e non aveva, comunque, come sarebbe stato allora necessario, disposto un accertamento peritale atto a fugare quei dubbi.

3. In data (Omissis) è pervenuta memoria del difensore di F.F. con cui si chiede il rigetto dei ricorsi.

Il difensore, in sintesi, a tal fine evidenzia che:

- la posizione di colui che aveva effettuato la manutenzione della macchina spazzatrice era stata stralciata ed in tal modo era stata sottratto al contraddittorio l'accertamento di una causa autonoma, che, da sola, avrebbe potuto determinare l'evento;

- l'ing. Q.Q., nominato come ausiliario di Polizia Giudiziaria con il compito di accertare la corretta esecuzione degli interventi manutentivi sulla macchina spazzatrice, aveva assunto informazioni presso la ditta produttrice dei mezzi ed appreso così che la modalità lavoro per la conduzione del mezzo avrebbe dovuto essere osservata non già nel tipo di discesa percorsa da B.B., bensì in discese molto più ripide (20 %), piene di tornanti, quali quelle della (Omissis);

- la documentazione relativa alle prove di omologazione provava che le stesse erano state effettuate su una strada con pendenza analoga a quella percorsa da B.B.;

- la ricostruzione operata dalla Corte, secondo la quale B.B. aveva svoltato a destra per non impattare con la vettura di R.R doveva essere ritenuta plausibile.

4. Nel corso dell'udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

 

Diritto


1. I ricorsi sono fondati e la sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio.

2. I motivi dei ricorsi colgono nel segno nella parte in cui rilevano, nella sostanza e con argomentazioni sovrapponibili, che la Corte di Appello nel caso di specie, in primo luogo, ha ribaltato in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, senza adottare la c.d. motivazione rafforzata e, in secondo luogo, non si è accostata in modo metodologicamente corretto alla prova scientifica, attraverso la quale nel corso dell'istruttoria sono state ricercate e individuate le cause dell'incidente mortale occorso alla vittima.

3. Sotto il primo profilo, occorre ribadire che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve, comunque, offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, Troise, dep. 2018, Rv. 272430). Nel caso di riforma della sentenza di primo grado, sia essa assolutoria, sia essa di condanna, i giudici devono, dunque, dare compiuta indicazione delle ragioni in forza delle quali una determinata prova assume una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonchè adottare un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, a prescindere dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P. Rv. 278056).

3.1. Ciò premesso si osserva che nella sentenza di primo grado, a seguito di analitica esposizione delle risultanze istruttorie (e in particolare delle dichiarazioni del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, del Consulente tecnico della Parte Civile, del Consulente tecnico dell'imputato F.F., del Consulente Tecnico dell'imputato M., del rapporto della Polizia Stradale, delle dichiarazioni della teste oculare R.R e dei dipendenti della società) il Tribunale ha ritenuto che la causa del sinistro fosse da ravvisare nella conduzione del mezzo in modalità "trasferimento", non consona alle caratteristiche della strada percorsa, così come chiarito anche dal manuale di istruzione d'suo della macchina, in cui espressamente si prescrive che, per affrontare le discese ripide, è necessario "inserire l'interruttore di lavoro e quindi attivare la turbina e regolare la velocità agendo sull'acceleratore"; tale inappropriata conduzione aveva determinato una velocità di marcia eccessiva e prodotto la perdita momentanea di efficienza dei freni per effetto di surriscaldamento, sicchè B.B., quando aveva visto spuntare sulla strada un'altra autovettura condotta da R.R , che si stava per immettere in detta via, aveva sterzato e urtato contro la ringhiera, per poi precipitare nel greto del torrente; la perdita di controllo del mezzo non era derivata da inconvenienti tecnico meccanici all'impianto frenante e a altre parti del veicolo; le carenze manutentive della macchina, pure presenti, non avevano avuto alcuna efficacia causale rispetto al sinistro. La conduzione del mezzo con modalità non consona alle caratteristiche della strada era da imputarsi ad una assenza di formazione e informazione del dipendente rispetto alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzione da parte degli imputati summenzionati e, prima ancora, ad una carente valutazione del rischio collegato all'uso della macchina nel relativo documento. Le istruzioni e informazioni contenute nel manuale d'uso del mezzo, nella parte in cui indicavano che la carenza di formazione ed esperienza poteva comportare da parte dell'operatore un uso improprio della macchina e dunque il rischio di incidenti, valevano a dimostrare che l'evento era prevedibile.

3.2. Nella sentenza assolutoria, invece, la Corte di Appello, muove dall'assunto che l'istruttoria non avrebbe chiarito a sufficienza quale fosse stata la causa dell'incidente e nel fare ciò non analizza compiutamente i passaggi argomentativi che avevano condotto il primo giudice (in maniera coerente con i contributi tecnici veicolati dagli esperti, con il dato documentale rappresentato dal libretto delle istruzioni del mezzo, con le testimonianze dei colleghi, che avevano riferito dalla assoluta assenza di attività formativa e delle caratteristiche di pericolosità della strada percorsa, e con la testimonianza della teste R.R presente ai fatti) a concludere che, al contrario, la causa della perdita di controllo del mezzo da parte di B.B. era da ravvisarsi nella guida in modalità trasferimento, tale da determinare una eccessiva velocità in rapporto alle caratteristiche di pendenza della strada. In particolare la Corte muove dall'assunto che l'istruttoria non avrebbe chiarito le cause dell'incidente e della sterzata verso destra da parte di B.B. e afferma essere rimasti irrisolti alcuni interrogativi. Poteva essersi verificato, secondo la Corte, un eventuale mancato funzionamento dello sterzo, piuttosto che dell'impianto frenante; un improvviso ostacolo poteva aver determinato l'ingombro della carreggiata; o ancora poteva essersi verificato un guasto improvviso del mezzo, piuttosto che un guasto dovuto ad una inadeguata manutenzione (pag. 17 sentenza impugnata). Secondo la Corte, non erano state accertate le ragioni della improvvisa sterzata da parte di B.B. a destra verso il torrente e poi addirittura sul marciapiede e sulle aiuole, tale da divellere la inferriata ivi posta e farlo precipitare nel greto del torrente. I giudici hanno rilevato che B.B. era autista esperto, impiegato nella guida della spazzatrice da oltre tre anni e abituato anche a percorrere quella strada; che le condizioni del manto stradale, di visibilità e climatiche erano ottimali e che la carreggiata aveva un'ampiezza di oltre sette metri, mentre il mezzo condotto da B.B. non raggiungeva i due metri: tutti tali dati non valevano a spiegare come mai B.B. avesse diretto il mezzo verso il torrente in luogo che proseguire la traiettoria o piuttosto deviare a sinistra ove era presente uno slargo.

In tal modo, tuttavia, apoditticamente, la Corte definisce come non superati dei dubbi a cui il Tribunale aveva dato, invece risposta: il giudice aveva, infatti, osservato (sulla scorta delle argomentate conclusioni del CT S.S , del teste ausiliario di Polizia Giudiziaria Q.Q. e del CT di parte civile Scibilia) che le carenze sotto il profilo della manutenzione periodica del mezzo non avevano avuto incidenza causale rispetto al sinistro (con la sola voce dissonante di S.), che i danni alle sospensioni ed agli organi dello sterzo e il distacco della ruota erano stati conseguenza e non causa dell'impatto (pag 11 sentenza di primo grado) e aveva dato, anche, conto delle differenti conclusioni cui erano giunti i consulenti tecnici degli imputati (pag 13 e 14 della sentenza di primo grado).

La Corte, inoltre, non si confronta con il percorso motivazionale della sentenza di primo grado nella parte in cui viene affrontato il tema della corretta modalità di conduzione del mezzo e, sulla scorta delle conclusioni dei Consulenti Tecnici del PM e della Parte Civile, nonchè del dato documentale rappresentato dal libretto di istruzioni del mezzo, si afferma che nella strada in discesa percorsa da B.B. avrebbe dovuto essere azionata la modalità "lavoro", tale da garantire una velocità massima non superiore ai 20 km/h. A tale passaggio argomentativo, la Corte si limita a contrapporre la testimonianza dell'ausiliario di Polizia Giudiziaria, il quale, senza addurre argomenti tecnici, aveva affermato che discesa "ripida" fosse solo quella con pendenza almeno del 20 %..

Soprattutto la Corte non si sofferma sulle carenze, rilevate e stigmatizzate dal Tribunale, del Documento di Valutazione del Rischio a proposito dei pericoli connessi alla circolazione di una macchina destinata a operare come spazzatrice e non già come mezzo di trasporto e sulle connesse carenze formative e informative del personale dipendente, che, secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, era stato addestrato non già attraverso specifici corsi, bensì unicamente attraverso affiancamento sul campo ai colleghi più anziani (pagg. 8 e 9 della sentenza di primo grado). Il tema, come detto, compiutamente analizzato in primo grado, è stato solo accennato nella sentenza impugnata, attraverso il richiamo alla esperienza pluriennale della vittima nella conduzione di mezzi di quel tipo (pag.16), senza, tuttavia, alcuna disamina dei rilievi su indicati.

4.Come correttamente osservato da entrambi ricorrenti, e veniamo così al secondo aspetto della doglianza relativo al coretto approccio alla prova scientifica, laddove la Corte di Appello, con adeguata analisi, avesse ritenuto insuperabili le divergenze fra le conclusioni veicolate dagli esperti nel processo, avrebbe dovuto approfondire le relative questioni attraverso un accertamento peritale e non già limitarsi a prendere atto di tali divergenze, ovvero aderire, in maniera immotivata, ad alcune conclusioni e non ad altre.

4.1.Come visto, sono stati introdotti nel processo i contributi dei consulenti delle accuse, pubblica e privata, e della difesa, ma non già quello di un perito del Giudice, sicchè non può trascurarsi il tema dei poteri/doveri del giudice nell'accertamento di fatti che esulino dalle conoscenze, per così dire, "ordinarie" ma che richiedano specifiche competenze tecniche o scientifiche. Si impongono al riguardo alcune puntualizzazioni. L'art. 220 c.p.p., comma 1, prevede che "La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche": il tenore della norma è nel senso che il ricorso alla perizia è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che spetta al giudice del merito, fornendo naturalmente motivazione, che, se adeguata, risulta insindacabile in sede di legittimità, valutare le risultanze processuali e la necessità o meno di una perizia (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena e altri, Rv.254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; sino a Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, A ed altro, Rv.270936). Quanto alla individuazione della portata di tale discrezionalità valutativa, occorre tenere conto che la Corte di Cassazione in più occasioni ha evidenziato che prudente apprezzamento e libero convincimento del giudice non equivalgono certo ad arbitrium merum (tra le numerose, v., assai autorevolmente, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri,) Si è così sostenuto che se è vero che l'ammissione della perizia è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, tuttavia non si può prescindere dal rilievo che essa rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorchè si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati. In tali situazioni, il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, che deve risolvere una serie di problemi che riguardano da un lato l'affidabilità, l'imparzialità delle informazioni che i tecnici veicolano nel processo e dall'altro attengono alla logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza. La sentenza Sez. 4, 43786 del 17/09/2010, Cozzini precisa che tali momenti topici dell'indagine fattuale vengono discussi nella dialettica processuale e conducono infine al giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle valutazioni tecniche compiute nel processo. La razionale ponderazione, naturalmente, trova il suo momento di obiettiva emersione nella motivazione della sentenza, in cui occorre in primo luogo dar conto del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche del giudizio. Si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo. Le indicate modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all'interno del processo rendono chiaro che esso è uno strumento al servizio dell'accertamento del fatto. (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T, Rv. 276151).

4.2. Ciò premesso, nel caso di specie, la Corte non ha fatto buon governo di tali principi. A fronte delle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, il quale si era espresso nel senso che la macchina avrebbe dovuto essere impostata in modalità " lavoro", ha richiamato le differenti valutazioni di un teste, sia pure esperto, cui ha prestato adesione, senza un adeguato vaglio, da condurre sulla base dei canoni su indicati, delle tesi in campo; inoltre, ha espresso valutazioni autonome (ovvero non fondate sui contributi dei consulenti, almeno secondo quanto emerge dalla motivazione) sul sistema frenante della macchina, in violazione del principio per cui il giudice, per l'accertamento di fatti che richiedono specifiche competenze tecniche, deve affidarsi nel senso su indicato al sapere degli esperti e non già sostituirsi ad essi.

5.Per completezza di analisi, pur a fronte della fondatezza dei ricorsi sotto il profilo oggettivo dell'approfondimento in ordine all'accertamento del nesso causale, si deve rilevare che l'eventuale affermazione della responsabilità in ordine al decesso della persona offesa dovrà essere accompagnata da una puntuale verifica della sussistenza delle posizioni di garanzia in capo agli imputati.

Nella imputazione sono indicati quali addebiti di colpa, oltre a quella generica, anche violazioni alla normativa prevenzione infortuni sul lavoro e tutti tali addebiti sono ascritti cumulativamente agli odierni imputati, senza tenere conto dei differenti ruoli rivestiti da ciascuno all'interno della società e senza indicare, con riferimento ad alcuni degli imputati, le qualifiche rivestite in senso prevenzionistico. A tal fine, si deve ribadire che l'addebito di colpa può essere attribuito al titolare di una posizione di garanzia solo se riferito a violazioni inerenti il rischio che egli è chiamato a governare, sulla base delle funzioni esercitate e dei poteri correlati a tali funzioni.

In tal senso si dovrà tenere conto che:

(i) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della struttura aziendale, finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli, rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro: si tratta di adempimento personalissimo che ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17, comma 2, il datore di lavoro non può delegare. Tuttavia lo stesso D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 29, prevede che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (e il medico competente) che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all'analisi e alla gestione del rischio. Il garante da parte sua è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell'impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 18, comma 2. A fronte di tale quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. sez. 4 n. 24958 del 26/4/2017, Rescio, Rv. 270286; sez. 4 n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, David Marco, Rv. 275279; n. 40718 del 26/4/2017, Raimondo, Rv. 270765; n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094, in cui si è sottolineato il ruolo non operativo del RSPP). Con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. (Sez. 4 n. 24822 del 10/03/2021, Solari, Rv. 281433).

(ii) gli obblighi relativi alla formazione e informazione gravano sul datore di lavoro, salva la possibilità di una delega di funzioni ex art. 16 d.gs n. 81/2008.

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Messina cui deve essere demandata, altresì, la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2023