ACCORDO
per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con oggetto
“Procedure significative nelle attività di manutenzione stradale in sicurezza”
 

L’anno 2023, il giorno 9 del mese di ottobre,

TRA

Regione Umbria, rappresentata dall’Assessore Enrico Melasecche Germini ;
INAIL - Direzione regionale Umbria, rappresentata dal Direttore regionale Alessandra Ligi;
C.E.S.F. (Centro Edile per la Sicurezza e Formazione di Perugia), con sede in Perugia, via Pietro Tuzi 11, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione come per statuto, Agostino Giovannini;
T.E.S.E F. (Terni Edilizia Sicurezza e Formazione) con sede in Terni, zona Fiori 116/L, rappresentato da dal Presidente del Consiglio di Amministrazione come per statuto, Paolo Ratini;
di seguito dette “le Parti”.
 

PREMESSO CHE

❖ il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
❖ l’INAIL in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
❖ agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’INAIL vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
❖ la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art.9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
❖ il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, approvato in sede di conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020 in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
❖ l’Agenda 2030 adottata dall’ONU comprende obiettivi inerenti la sicurezza stradale (Road Safety). I pilastri su cui la Road Safety poggia sono la gestione della manutenzione stradale, la sicurezza delle strade e della mobilità;
❖ la Commissione europea ha emanato il 17.05.2018 un'apposita comunicazione in cui ha adottato il cd. Safe System che punta sulla sicurezza delle infrastrutture viarie, sulla mobilità sostenibile, sicura e interconnessa;
❖ nell’atto di indirizzo del 2018 la Commissione europea ribadisce di far proprio l'obiettivo di "zero morti" (Vision zero): avvicinarsi quanto più possibile a zero vittime sulle strade entro il 2050 e ridurre del 50% il numero delle vittime della strada e dei feriti gravi tra il 2020 e il 2030;
❖ con il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 - emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- il legislatore è intervenuto per disciplinare la materia al fine di ridurre i rischi specifici delle attività nel cantiere stradale e quelli derivanti dai possibili incidenti causati dai veicoli in marcia;
❖ nell’allegato I il DM del 2019 prevede disposizioni sulla segnaletica stradale al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’incolumità degli utenti;
❖ il “sistema” della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alla Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
❖ il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 (PNP) prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e include espressamente, tra i programmi predefiniti da realizzare in ambito regionale, la prevenzione degli infortuni stradali- occorsi nei cantieri o a seguito di sinistri stradali e la riduzione della gravità dei loro esiti ed auspica, in tale ambito, un approccio multisettoriale e di fattiva collaborazione tra le istituzioni;
❖ la Regione Umbria con Legge regionale del 17 aprile 2014 n. 8 detta disposizioni per il miglioramento della sicurezza stradale e per la riduzione delle vittime di incidenti stradali e promuove azioni di rafforzamento e sviluppo sistematico delle forme di raccordo e di collaborazione intersettoriale e inter-istituzionale, anche attraverso la definizione di apposite procedure;
❖ la Regione Umbria pianifica e programma interventi, azioni e misure, volti a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, attraverso il Piano regionale della sicurezza stradale e valuta l’impatto della sicurezza stradale degli interventi nel campo delle infrastrutture viarie e dei trasporti tramite la Consulta regionale sulla sicurezza stradale;
- i due Comitati paritetici territoriali, costituiti in Provincia di Perugia - denominato C.E.S.F. - e in Provincia di Terni - denominato T.E.S. E F., svolgono attività di studio in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, formulando a tal fine proposte e suggerimenti e partecipando ad iniziative promosse sul territorio a sostegno, soprattutto, della piccola e media impresa edile, largamente diffusa nel territorio umbro;
- il T.E.S.E F. di Terni e il C.E.S.F. di Perugia intendono favorire, in collaborazione con la Regione e con l’INAIL Umbria, il rinnovamento e il rilancio di una nuova metodica delle attività di informazione nelle attività lavorative solte nei cantieri stradali;
- gli infortuni sul lavoro nei cantieri stradali, spesso con conseguenze gravi o irreparabili, continuano a rappresentare un grave onere per i costi sia economici sia sociali derivanti dalla disabilità e dalle morti evitabili;
- in base ai risultati delle rilevazioni statistiche, aggiornate in Open data - banca dati statistica dell’INAIL- al 30 aprile 2022, relative al periodo 2017-2021, si rileva che nell’ultimo quinquennio la quota media degli infortuni stradali sul totale degli infortuni denunciati in Umbria, è del 16%, che sale al 48% per i casi mortali;
- con questa iniziativa si intende affrontare e rilanciare il tema della centralità del lavoratore, sostenere una politica di valorizzazione della stessa risorsa, migliorando al tempo stesso il contesto organizzativo-produttivo, con attenzione specifica ai temi della salute e sicurezza;
- il presente Accordo è stipulato ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune alle Parti.
- con la deliberazione di Giunta n. 63 del 4 ottobre 2023 la Regione Umbria ha approvato il presente accordo, il DIP ed il Piano economico finanziario ad esso allegati (allegati n.1 e n.2);
 

CONSIDERATO CHE

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro, lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e la realizzazione di interventi per rendere più sicura la rete viaria regionale;
- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;
- è obiettivo condiviso mettere in campo iniziative di informazione volte alla sicurezza stradale e ad accrescere la salute e sicurezza nei cantieri stradali;
- l’intesa tra le parti è volta a promuovere interventi congiunti che permettano di accrescere la sicurezza delle infrastrutture stradali e che, al contempo, riducano i rischi di infortunio nei cantieri stradali e l’incidentalità sulle reti viarie del territorio regionale;
- la sinergia consolidata tra Regione Umbria, INAIL Umbria, C.E.S.F e T.E.S.E F. è volta alla promozione di iniziative volte a recuperare nel comparto edile procedure significative nelle attività di manutenzione stradale in presenza di traffico veicolare;
- nell’ambito delle attività condivise si intendono evidenziare temi su cui effettuare ulteriori approfondimenti dei rischi aziendali più ricorrenti nel settore edile umbro per individuare soluzioni efficaci volte a contenerli, da mettere a disposizione delle imprese attraverso successivi percorsi di trasferimento, per il tramite degli enti bilaterali, a tutti i soggetti del sistema aziendale;
- nell’ipotesi non preventivamente considerata, che negli sviluppi progettuali, si renda necessario il ricorso a terze Parti non mappate dal citato D.Lgs. 81/2008, la selezione debba avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E
CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Finalità

Con il presente Accordo, le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione per la realizzazione di iniziative nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione delle specificità del “cantiere stradale”, al fine di:
- contribuire a sviluppare e diffondere la consapevolezza che il lavoro in sicurezza nel cantiere è condizione e garanzia di rispetto per tutti coloro che vi operano;
- favorire la diffusione di un processo di attenzione complessiva e crescente alla riduzione del fenomeno infortunistico nel comparto edile stradale, sostenendo lo sviluppo di un percorso volto a una maggior diffusione della conoscenza dei rischi presenti e delle possibili soluzioni per fronteggiarli, in particolare in relazione al rischio da investimento veicolare;
- valutare le migliori esperienze di prevenzione in ambito della cantieristica stradale, individuate attraverso la ricognizione e la verifica di pratiche di lavoro adottate e sperimentate con successo nei cantieri stradali umbri e definire delle best practice.
- proporre un approccio alla sicurezza e prevenzione, quale metodologia complessiva da diffondere tra le imprese e gli operatori del settore della cantieristica stradale
 

Articolo 2
Oggetto della collaborazione

Definizione di un “Modello operativo della/e Procedura/e significative in termini di elevata efficacia preventiva” contenente:
- la/e Modalità di riferimento per la prevenzione dei rischi di cui alla cantieristica stradale;
- le Linee guida di riferimento per le imprese e, per i lavoratori e per i soggetti del SPP di tali aziende;
- un Piano di addestramento aggiuntivo, per la sicurezza nei cantieri stradali rivolto a lavoratori, datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza, soggetti formatori e docenti, così come individuati nell’allegato “II” del DM del 22.01.2019, Attività di diffusione ed applicazione del Modello operativo, che preveda sia il coinvolgimento diretto di tutti coloro che operano nei cantieri stradali, a partire da aziende, responsabili, RSPP, RLS, ecc.. sia l’aggiornamento dei siti internet degli enti bilaterali, aperti alla libera consultazione, con l’inserimento dei materiali elaborati nell’ambito del programma.
Tenuto conto del perdurare dell’epidemia dal virus Sars-Cov-2, dovranno essere previsti tutti i possibili adattamenti delle iniziative progettuali poste in essere per assicurare il rispetto delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza e per prevenire il contagio tra i lavoratori e tra i destinatari delle attività formative previste.
Per la modalità di realizzazione in remoto delle attività, dovrà essere garantita, quando richiesto, la possibilità di effettuare controlli sull’effettivo svolgimento delle attività progettuali.
La gestione di tutte le attività descritte dettagliatamente nel documento di indirizzo alla progettazione, allegato n.1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dovrà costituire impegno congiunto delle parti, secondo un piano operativo definito nell’ambito del Comitato paritetico di coordinamento, di seguito indicato.
 

Articolo 3
Comitato paritetico di coordinamento

Le finalità previste all’art. 1 del presente Accordo, sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di coordinamento, composto dai referenti di ciascuna Parte, così individuati:
• Per Regione Umbria:
- Ing. Paolo Gattini
- ing. Patrizia Macaluso
• Per INAIL Umbria:
- dott. Gennaro Cancellaro
- dott. Luca Taglieri
- dott.ssa Monica Salciarini
• Per il C.E.S.F.:
- dott.ssa Cristiana Bartolucci
- ing. Leonardo Cruciani
• Per il T.E.S.E F.:
- dott.ssa Paola Donati
- ing. Massimiliano Capponi
Al Comitato paritetico di coordinamento, sulla base delle linee progettuali di cui agli allegati 1 (Documento di indirizzo alla progettazione) e 2 (Preventivo economico- finanziario), sono affidati i compiti di:
- predisporre i piani semestrali e annuali delle attività delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi;
- programmare le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti; anche con la costituzione di specifici gruppi di lavoro;
- modificare ed integrare il presente atto, a seguito dell’evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza dell’Accordo;
- elaborare il rendiconto annuale, relativo alle attività svolte e agli obiettivi perseguiti da sottoporre ai rispettivi organi competenti.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l’eventuale partecipazione al Comitato paritetico di coordinamento di ulteriori esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.
Il Comitato, dovrà essere convocato anche da una sola delle Parti con una frequenza almeno semestrale o all’occorrenza, quando si renda necessario da particolari circostanze.
 

Articolo 4
Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui ai citati allegati nn. 1 e 2.
 

Articolo 5
Costi e risorse

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui all’allegato n. 2 (Preventivo economico-finanziario); sono regolati secondo il criterio di cui alle LIOP INAIL 2021 in base a quanto di seguito esplicitato.
La gestione economica del progetto per il valore complessivo di €. 54.540,00, da distribuire nei due anni previsti per lo sviluppo del progetto, viene affidata in via esclusiva ai due Enti bilaterali regionali per l’edilizia.
Le attività saranno cofinanziate, con la partecipazione di tutti le Parti sulla base dei
seguenti importi:
INAIL Umbria € 21.816,00 (40%)
Regione Umbria € 10.908,00 (20%)
C.E.S.F. € 10.908,00 (20%)
T.E.S.E F. € 10.908,00 (20%)
La liquidazione delle spese da parte della Regione Umbria ai due Enti bilaterali avverrà, in anticipazione, successivamente alla firma del presente accordo.
La liquidazione delle spese da parte dell’INAIL ai due Enti bilaterali avverrà, per stati di avanzamento delle attività, a seguito della consuntivazione delle stesse, in due tranche semestrali e sulla base di dettagliate rendicontazioni, corredate dalla documentazione contabile attestante le diverse voci di spesa.
Copia della sopracitata documentazione di rendicontazione completa delle eventuali integrazioni richieste da INAIL Umbria dovrà essere inviata anche alla Regione Umbria per il necessario riscontro delle somme anticipate.
Rispetto ai costi sostenuti per l’acquisto di materiale di consumo, necessario per le attività progettuali, gli Enti bilaterali si impegnano a produrre, in sede di verifica amministrativo contabile, la seguente documentazione:
- prospetto riepilogativo delle fatture di acquisto del materiale di consumo, suddiviso in voci e sotto-voci e sottoscritto dai componenti il Gruppo di progetto;
- singoli giustificativi di spesa;
- prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo;
- prospetto del materiale consegnato ai partecipanti all’attività progettuale, con ricevute di consegna sottoscritte dagli stessi;
- prospetti relativi alle competenze economiche dei tecnici.
Qualora per l’esecuzione delle attività progettuali fosse necessario ricorrere all’acquisto di beni strumentali o servizi, le Parti si impegnano ad utilizzare procedure selettive che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità così come previsto dal D.Lgs. n.36/2023.
L’INAIL provvederà alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e provvederà alla trasmissione dello stesso agli Enti bilaterali.
Le Parti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 3/2003 e s.m.i., che comporta l’obbligo di riportare il numero di CUP su tutte le transazioni finanziarie ed amministrative inerenti il presente atto.
I movimenti finanziari tra i soggetti firmatari del presente Accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute in compartecipazione dalla Parte che ha assunto l’onere della gestione contabile delle attività progettuali.
È prevista la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del “Patto di integrità”, di cui alla determina del Presidente dell’INAIL n. 524 del 17 dicembre 2018;
Il C.E.S.F. di Perugia dichiara che il conto corrente sul quale dovranno confluire tutte le operazioni finanziarie, in entrata e in uscita, attinenti alla realizzazione del presente progetto è il seguente:
Banca ...
Filiale ...
IBAN:.
Intestato a C.E.S.F. CENTRO EDILE PER LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE
Presidente: . - Vice Presidente: ., con firma congiunta.
Il T.E.S.E.F. di Terni dichiara che il conto corrente sul quale dovranno confluire tutte le operazioni finanziarie, in entrata e in uscita, attinenti alla realizzazione del presente progetto è il seguente:
Banca …
IBAN: ...
Intestato a T.E.S.E.F.…
Presidente: … - Vice Presidente: …
 

Articolo 6
Proprietà intellettuale

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso delle Parti proprietarie ed in conformità con le regole indicate da tali Parti e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
 

Articolo 7
Tutela dell’immagine

Le Parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo della Regione, di INAIL e degli Enti bilaterali saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L’utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso delle Parti interessate.
Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Articolo 8
Riservatezza e trattamento dei dati

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" - chiamato anche G.D.P.R. (General Data Protection Regulation).
2. Con la stipula del presente Accordo le Parti accettano che i propri dati, utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura, siano raccolti e trattati con sistemi informatici e manuali ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del presente accordo che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria - Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci n. 96, cap 06121 Perugia (email: ***@regione.umbria.it; P.E.C: ***@postacert.umbria.it; centralino: ***) nella persona del suo legale rappresentante, la Presidente della Giunta Regionale, in conformità al citato G.D.P.R. e alle DD.GG.RR. nn. 485 e 513 del 14 maggio 2018.
4. Per la Regione Umbria il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati per la Regione Umbria i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.
5. Titolare del trattamento dei dati è INAIL con sede legale in Roma, via IV Novembre 144;
6. Titolare del trattamento dei dati per C.E.S.F. con sede a Perugia, in via P. Tuzi 11, nella persona del suo legale rappresentante Agostino Giovannini;
7. Titolare del trattamento dei dati per T.E.S.E F. con sede a Terni, in via A. Garofoli n.15 nella persona del suo legale rappresentante Paolo Ratini;
8. Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Articolo 9
Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Articolo 10
Durata

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione per la durata di due anni e termina con l’avvenuta rendicontazione delle somme impegnate.
 

Articolo 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia.
 

Articolo 12
Modifiche all’Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante dopo la relativa sottoscrizione di tutte le Parti.
Al presente atto quale parte integrante e sostanziale sono allegati:

Allegato n. 1: Documento di indirizzo alla Progettazione
Allegato n. 2: Prospetto economico-finanziario