MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 

OGGETTO: Circolare in materia di pausa psicofisica, buono pasto e servizio mensa.

PREMESSA - Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla fattispecie in oggetto, definendo le disposizioni applicative della vigente normativa in materia di pausa psicofisica di cui all’art. 22 del CCNL 2019/2021, in armonia con i consolidati orientamenti interpretativi forniti dall’A.R.A.N.
Stante, infatti, i numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione da vari Enti, si ritiene utile fornire un’indicazione applicativa sull’istituto, che annulla e sostituisce la precedente circolare M_D GCIV REG2018 0082847 11-12-2018, già sospesa in data 28.01.2019.

SOMMARIO
1) Quando matura il diritto/obbligo alla pausa psicofisica.
2) Irrinunciabilità alla pausa.
3) Pausa e permessi.
4) Pausa psicofisica e vitto gratuito/servizio mensa.
5) Pausa e buono pasto (ticket).
6) Buono pasto e smart working.
7) Pausa e personale turnista.
8) Pausa e lavoro straordinario.
9) Divieto di monetizzazione del buono pasto.


1) Quando matura il diritto/obbligo alla pausa psicofisica
L’art. 22 del CCNL 2019/2021 sancisce il diritto/dovere del lavoratore (non turnista) di fruire di una pausa di almeno 30 minuti, che può o meno coincidere con la consumazione del pasto, per il recupero delle energie psicofisiche, qualora la prestazione lavorativa ecceda le sei ore.
La norma - già art. 23 CCNL 2016-2018 - ha, come noto, sdoganato l’obbligo della continuità delle predette sei ore per la maturazione del diritto alla pausa, che prima era invece espressamente previsto (“sei ore continuative” secondo la previgente disposizione di cui all’art. 7 dell’Accordo su tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996, ai sensi dell’art. 19 comma 5 del CCNL del 16 maggio 1995, abrogato nell’attuale disposizione del CCNL.), consentendo una perfetta conciliazione dell’istituto della pausa con la disciplina della flessibilità; pertanto, è possibile fruire della predetta pausa anche prima del raggiungimento delle sei ore.
Ne consegue che il diritto alla sopra citata pausa pone, come presupposto imprescindibile, il concorso delle seguenti due condizioni:
a) una prestazione lavorativa che nell’arco dell’intera giornata ecceda le sei ore lavorative effettive, anche nel caso in cui queste ultime non siano continuative, in quanto interrotte da eventuali permessi;
b) la prosecuzione (escluso i turnisti) dell’attività lavorativa dopo i trenta minuti di pausa per un tempo autorizzato dal datore di lavoro o per il tempo previsto nell’articolazione oraria giornaliera superiore alle sei ore (esempio in caso di articolazione oraria di complessive ore 7,12, +30 minuti di pausa per un totale di ore 7,42).

2) Irrinunciabilità alla pausa
La pausa psicofisica è considerata un diritto volto a tutelare la salute dei lavoratori e, come tale, è irrinunciabile. Secondo il prevalente orientamento A.R.A.N., “qualora l’orario di lavoro ecceda il limite delle sei ore, anche non continuative, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per la pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto”.
La pausa, quindi, si configura come un diritto/dovere del dipendente e non è suscettibile di rinuncia indipendentemente dalle ragioni sottese all’espressione di volontà in tal senso da parte dello stesso dipendente.
Il dipendente che intenda fruire della pausa al di fuori dell’Ente di servizio deve darne comunicazione preventiva al suo diretto responsabile. Si precisa che, in tali casi, l’uscita e l’entrata dalla sede di servizio, dovranno essere registrate con le apposite apparecchiature di rilevazione delle presenze e l’eventuale periodo oltre i 30 minuti previsti per la predetta pausa dovrà essere recuperato quale permesso personale, oppure altra tipologia di recupero/permesso. Al riguardo si precisa, che nella fattispecie in esame, non sussiste in capo al Direttore dell’Ente alcuna forma di responsabilità in caso di eventuale infortunio occorso al dipendente. Per contro sussiste invece, la responsabilità per infortunio “in itinere” nel caso di sinistro verificatosi durante il tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione del pasto qualora non esista un servizio mensa.

3) Pausa e permessi
Considerato che il riconoscimento della pausa è ammissibile qualora la prestazione ecceda le sei ore anche non continuative (esempio ore 7,12 + 30 di pausa), nulla osta alla possibilità del dipendente di fruire di un permesso orario che vada ad interrompere l’attività lavorativa, purché quest’ultima, una volta ripresa, garantisca sempre una durata complessiva della prestazione per l’intera giornata eccedente le sei ore. Quindi nessun tipo di permesso (salvo i permessi per servizio), anche se retribuito (quindi tale da non produrre debito orario) può configurarsi quale periodo utile al completamento dell’orario di lavoro necessario per far maturare il diritto alla pausa. In tali casi, il diritto-dovere alla pausa maturerà qualora il dipendente prosegua la prestazione lavorativa, al termine del permesso, per il tempo necessario a soddisfare le condizioni di cui alla lettera a) e b) del precedente punto 1) ovverosia che la prestazione ecceda le sei ore, anche non continuative ma effettive e che si prolunghi, dopo la mezz’ora di pausa, per un congruo tempo autorizzato dal dirigente o previsto dall’articolazione oraria giornaliera anche nella fascia pomeridiana. Siffatta regola si applica anche in caso di fruizione in modalità oraria di permessi di cui alla Legge 104/92, che, come già detto, non possono configurarsi quale periodo utile al completamento dell’orario di lavoro necessario per far maturare il diritto alla pausa.
L'entità delle prestazioni minime pomeridiane, per aver diritto alla pausa ed all’eventuale buono mensa, deve essere determinata in via preventiva dall'ente, secondo i consueti principi di correttezza e di ragionevolezza, evitandosi peraltro situazioni che possono dare luogo a forme di disparità di trattamento tra i dipendenti.
Inoltre, si fa presente che il Dirigente e/o titolare dell’Ente è l’unico soggetto in grado di effettuare in piena autonomia e responsabilità le valutazioni coerenti con l’organizzazione del lavoro dell’Ente cui è preposto, nonché con lo spirito dell’Accordo sui buoni pasto del 30.04.1996, tutt’oggi vigente. Nell’ipotesi in cui il dipendente, in ragione della propria articolazione oraria giornaliera, debba fruire della pausa obbligatoria, qualora la stessa non venga a determinarsi - a seguito di interruzione, a qualsiasi titolo (permessi di varia natura), dell’attività lavorativa senza rientro in servizio - la mezz’ora di pausa non dovrà essere conteggiata nell’eventuale monte ore da recuperare.


4) Pausa psicofisica e vitto gratuito/servizio mensa
Il diritto alla fruizione del servizio mensa presuppone il concorso delle medesime condizioni della pausa psico-fisica. Conseguentemente si determina l’esclusione dell’attribuzione del pasto presso la mensa in tutte quelle ipotesi in cui l’attività lavorativa espletata non integri gli elementi essenziali già indicati al punto 1) lettera a) e b).
Ciò premesso, si rappresenta che l’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce al datore di lavoro: “la direzione, il coordinamento ed il controllo dell’attività dei propri uffici, nonché la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai suddetti uffici”. Inoltre l’art. 5, comma 2, d.lgs. 30.3.2001, n. 165, come modificato dall’art. 2, d.lgs. 25.05.2017, n. 75, prevede, in particolare, che il Responsabile dell’Ente possa adottare “le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti.”
Per quanto sopra, nel caso in cui l’orario ordinario di lavoro preveda per quella giornata solo sei ore, il Responsabile dell’Ente dovrà individuare con correttezza e ragionevolezza delle congrue fasce temporali (da valutare in funzione delle esigenze di servizio) di effettivo prolungamento dell’attività lavorativa straordinaria dopo le sei ore, al netto della pausa, al fine di consentire, nell’ambito della suddetta pausa, il riconoscimento del vitto gratuito presso la mensa (esempio 6 ore + 30 minuti di pausa +1ora di straordinario di prosecuzione dell’attività lavorativa).
Le considerazioni espresse sui permessi di varia natura in occasione della pausa psico-fisica valgono anche per il riconoscimento del vitto gratuito/servizio mensa; ergo, solo i permessi per motivi di servizio sono utili ai fini del raggiungimento dell’orario giornaliero richiesto per la fruizione del servizio mensa. Ne consegue che il dipendente potrà fruire della mensa di servizio a condizione che il permesso orario sia tale da consentire - al netto dello stesso - il raggiungimento dell’orario per fruire della mensa: esempio sei ore + mezz’ora di pausa + orario autorizzato dal dirigente. Di contro, la fruizione del vitto/servizio mensa sarà, nella giornata di utilizzo del permesso preclusa (nel caso in cui l’orario giornaliero sia stato effettivamente inferiore alle sei ore) e successivamente concessa nella giornata in cui si procede all’eventuale recupero del debito orario. Il dipendente che non intenda utilizzare la mensa di servizio potrà fruire della pausa anche in modalità diverse non legate alla consumazione del pasto. Eventualmente il dipendente potrà anche utilizzare la precitata pausa fuori dalla sede di lavoro valendo, in tal caso, le medesime modalità e considerazioni di cui al paragrafo 2, ultimo cpv.
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 38/2000, si prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di denunciare all’INAIL gli infortuni subiti dai dipendenti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello della consumazione abituale del pasto solo qualora non sia presente una mensa di servizio. Eccezione è consentita, secondo la nota INAIL del 04/05/1998, dalla sussistenza di una comprovata condizione di salute oggettivamente incompatibile con il servizio mensa, che costringa il lavoratore a recarsi a casa per seguire una dieta appropriata, oppure ad utilizzare il buono pasto.

5) Pausa e buono-pasto (cd. Ticket)
In caso di assenza del servizio mensa presso la sede di lavoro, ovvero qualora la mensa sia inagibile, ai lavoratori aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni - sempre nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) e b) del precedente punto 1) - o su turnazioni di almeno otto ore continuative, è attribuito un buono pasto. Non potrà essere attribuito in ogni caso più di un buono pasto al giorno, conseguentemente, qualora il dipendente protragga l’attività lavorativa nelle ore serali, non è possibile raddoppiare il beneficio nell’ambito della stessa giornata.
Quindi per l’erogazione del buono pasto (c.d. ticket) è imprescindibile il riferimento all’art. 86 del CCNL 2016/2018 (richiamato dall’art. 22 del vigente CCNL 2019-2021) che, confermando la disciplina del pregresso CCNL comparto ministeri del 30/04/1996, prevede per la singola giornata lavorativa l’attribuzione del buono pasto nelle seguenti ipotesi:
1. nel caso in cui l’orario di lavoro ordinario sia superiore alle sei ore (esempio: articolazione oraria per un totale complessivo di ore 7,42, compresa la mezz’ora di pausa);
2. nel caso in cui l’orario ordinario sia di sei ore e qualora il dipendente effettui, immediatamente dopo le sei ore, nel rispetto della pausa di recupero psico-fisico, tre ore di lavoro straordinario debitamente autorizzato;
3. nel caso di turni superiori alle 8 ore che si svolgano in un’unica giornata, o che ricadano su due giornate, devono intendersi, comunque, svolti in un’unica giornata lavorativa e pertanto, possono dar luogo al riconoscimento di un solo buono pasto. Infatti per giornata lavorativa deve intendersi l’arco temporale di ventiquattro ore consecutive all’interno del quale si svolge l’attività di lavoro, a prescindere dalle due giornate calendariali entro le quali il predetto arco temporale può essere eventualmente compreso; questo principio era già stato ribadito da questa D.G. con circolare n. E11-18098 del 14/03/2007.
Le considerazioni espresse sui permessi di varia natura, in occasione della pausa /mensa valgono anche per il riconoscimento del buono pasto; ergo, solo i permessi per motivi di servizio sono utili ai fini del raggiungimento dell’orario giornaliero richiesto per la maturazione del diritto alla fruizione del buono pasto. Similmente a quanto stabilito dal CCNL del 30.4.1996 nel caso di prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario, finalizzata al recupero di debiti orari, il buono pasto spetta quando si aggiungano al normale orario di servizio un minimo di 3 ore di recupero svolte nella stessa giornata lavorativa e non frazionabili in giornate diverse.
Nel caso di fruizione della pausa e consumazione del pasto mediante ticket all’esterno, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprenderà anche gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. (art. 12 D.Lgs 38/2000).
Si precisa, infine, che l’uscita e l’entrata dalla sede di servizio, dovranno essere registrate con le apposite apparecchiature di rilevazione delle presenze e l’eventuale periodo oltre i 30 minuti previsti per la pausa dovrà essere recuperato quale permesso personale.
Il buono pasto spetta, come soluzione emergenziale e temporanea, anche nell’ipotesi in cui, pur sussistendo un servizio mensa, il dipendente presenti una condizione di salute o di disabilità fisica, comprovata da certificazione medica (rilasciata dal Medico Competente, ma anche dal Medico di Medicina Generale o dal Medico Specialista), che lo renda oggettivamente impossibilitato ad usufruire del suddetto servizio:
a) a seguito dell’accertata presenza di barriere architettoniche per i casi di disabilità fisica;
b) a seguito dell’accertata impossibilità da parte del servizio mensa di predisporre una dieta appropriata per le patologie.
I motivi che impediscono ad un dipendente di fruire del servizio mensa dovranno essere risolti al più presto sia nel caso di un particolare regime dietetico, pena la decadenza del contratto con la ditta erogatrice del servizio, sia nel caso di barriere architettoniche da parte del Responsabile dell’Ente. (DPR 24 luglio 1996 n. 503)

6) Buono pasto e smart working
Nelle giornate di lavoro agile non è possibile riconoscere il buono pasto stante l’inconciliabilità della modalità di lavoro agile, che, per sua natura, prescinde da precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, con l’istituto della pausa psico-fisica che trova una propria connotazione e assume una effettiva valenza solo entro una cornice spazio temporale ben definita e registrata mediante i sistemi di rilevazione automatica (badge). Ne consegue che, quando la prestazione è resa in regime di smart-working, detti presupposti non sussistono, dal momento che il lavoratore è libero di organizzare la propria attività come meglio ritiene sotto il profilo della collocazione temporale e spaziale.

7) Pausa e personale turnista
In applicazione dell’art. 8 d.lgs. 66/2003 tutto il personale turnista che effettui turni superiori alle sei ore deve fruire di un intervallo di pausa “tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti.” La DG Persociv con circolare n. C/3-35379 del 25.5.2007, predisposta previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali, visionabile sul sito www.persociv.difesa.it, ha disposto che il personale turnista che effettui turni superiori alle sei ore debba fruire di una pausa non inferiore a quindici minuti.

8) Pausa e lavoro straordinario
Nel caso in cui al dipendente, con una prestazione lavorativa ordinaria, corrispondente ad una giornata di 6 ore, sia chiesto di rendere una prestazione di lavoro straordinario tale da eccedere le sei ore di lavoro ordinario, con relativa autorizzazione del dirigente, anche nelle ipotesi in cui sia stato attivato l’istituto della banca delle ore, il lavoratore avrà sempre il diritto/dovere di fruire della relativa pausa di almeno 30 minuti irrinunciabile, che, potrà, o meno coincidere con il pasto e l’eventuale servizio mensa. Mentre nel caso di assenza del servizio mensa, ovvero di inagibilità della stessa ai lavoratori è attribuito un buono pasto qualora rendano una prestazione, dopo le 6 ore ed al netto dei 30 minuti di pausa, pari a tre di lavoro straordinario (anche nel caso in cui sussista la banca delle ore) ai sensi dell’art. 86 del CCNL 2016/2018 richiamato dall’art. 22 del vigente CCNL 2019-2021.
Nelle ipotesi in cui un dipendente non in turno, per particolari esigenze di servizio, presti attività lavorativa straordinaria in una giornata di riposo settimanale (domenica), ovvero in un giorno feriale non lavorativo (sabato), oppure in un giorno festivo infrasettimanale (esempio festa della Repubblica), avrà diritto alla pausa di 30 minuti solo nel caso in cui prestazione ecceda il numero complessivo delle sei ore di lavoro, fruendo, in questo caso, del servizio mensa, oppure, qualora tale servizio non sussista o comunque sia chiuso, beneficiando della corresponsione del buono pasto. Resta, comunque, confermata tutta la disciplina in tema di recupero e di corresponsione della retribuzione prevista dall’art. 21 del CCNL 2016/2018 avvalorata ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all’art. 62 del CCNL 2019/2021.

9) Divieto di monetizzazione del buono pasto
Per quanto sopra esposto sarà cura dell’Ente accertare di volta in volta l’esistenza delle condizioni previste per l’attribuzione del buono pasto, fermo restando il divieto di monetizzazione dello stesso (art.5, comma 4, CCNL 30.4.1996).

La presente circolare annulla e sostituisce la circolare M_D GCIV REG2018 0082847 del 11.12.2018.

Nel richiamare l’attenzione del personale dirigente sull’obbligo di vigilanza, sia nel garantire la legittima fruizione del diritto, ove ne ricorrono le condizioni, sia nel reprimere ogni forma di abuso, si invitano gli Enti in indirizzo a dare capillare diffusione della presente circolare, che viene pubblicata anche sul sito della Direzione generale alla voce “Circolari ed altra documentazione”.
 

IL DIRETTORE GENERALE s.v.
IL VICE DIRETTORE GENERALE CIVILE
Dott. Lorenzo MARCHESI