Roma, lì data del protocollo

Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio II - Sezione 6
ª “Sicurezza della Navigazione delle unità da pesca”
 

CIRCOLARE TITOLO “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”
Serie: “PESCA” N. 01/2023


Argomento: Lingua di lavoro a bordo delle unità da pesca.-


In relazione all’argomento si partecipa che lo scrivente Reparto ha avuto notizia della sempre maggiore presenza a bordo delle unità da pesca di marittimi extracomunitari, anche di differente origine linguistica, ovvero con la compresenza di marittimi di nazionalità differenti.
Su tale assunto, si rammenta che la Reg. V/14 della SOLAS 74 prevede che per tutte le unità, indipendentemente dalla tipologia e dallo scopo di impiego, sia stabilita la lingua di lavoro; obbligo, per le unità da pesca, in capo al Comandante, e ciò al fine di garantire che ciascun marittimo comprenda e, se del caso, impartisca ordini e istruzioni nella lingua stabilita.
È evidente, infatti, che i membri dell'equipaggio devono essere in grado di comunicare tra loro, sia nell’ambito di tutte le operazioni nave, ivi comprese le attività di pesca, sia in caso di situazioni di emergenza, in modo tale che la gestione sicura dell’unità - in qualsiasi situazione, operativa e di emergenza - non venga mai compromessa.
Necessario richiamo, va fatto anche su quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271, con obbligo per l'Armatore ed il Comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre che formare\informare i marittimi, di organizzazione del lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica, con espresso riferimento, per “l’impiego di equipaggi multinazionali sulla stessa unità ”, agli “ostacoli del linguaggio”¹.
In ultimo, va aggiunto che se la lingua di lavoro non è quella italiana, anche tutti i documenti, per i quali sussiste l’obbligo di affissione, siano necessariamente redatti nella lingua di lavoro stabilita.
Pertanto, sia in relazione all’attività di certificazione svolta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, del Decreto 5 agosto 2002, n. 218 e del Decreto Legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, sia per gli aspetti di vigilanza di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è necessario verificare che la lingua di lavoro sia individuata, annotata e, soprattutto, che l’equipaggio sia in grado di comunicare in modo efficace.
Tutto quanto sopra premesso, si invitano gli Armatori, Equipaggi e Associazioni di Categoria ad una attenta applicazione di quanto chiarito con la presente Circolare. Si invitano altresì codesti Comandi a voler porre in essere una accurata attività di vigilanza sulla tematica de qua, anche mediante campagna di sensibilizzazione con le locali marinerie.
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione”² a fini di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO

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¹ Allegato I (rif. art. 6 comma 5 lettera d) Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271
² https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione