Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 2 ottobre 2023
Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio sulle Wing-in-ground craft (WIG).
G.U. 13 ottobre 2023, n. 240

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo delle unità ad effetto suolo (WIG wing-in-ground craft)»;
Vista la circolare dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 recante le linee guida per le unità ad effetto suolo (wing-in-ground craft (WIG));
Vista la circolare dell'IMO MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005 recante i principi generali e le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e la formazione degli ufficiali che operano sulle WIG;
Acquisito il parere dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con nota prot. 92840-P in data 17 luglio 2023;
Acquisito il parere della direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3ª con nota prot. 18048 in data 13 giugno 2023;
Rilevata la necessità di fornire agli equipaggi operanti sulle unità ad effetto suolo di tipo A di bandiera italiana, conoscenze, competenze e formazione equivalenti a quelle stabilite dalla Convenzione STCW per gli ufficiali che operano su navi convenzionali;
 

Decreta:

Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1
Scopo

1. Il presente decreto detta disposizioni relative al livello di competenza e formazione degli equipaggi - dei quali almeno il comandante nella sua qualità di pilota deve essere italiano ed il primo ufficiale nella sua qualità di co-pilota deve essere comunitario - imbarcati a bordo delle WIG craft di tipo A di bandiera italiana, indipendentemente dalla categoria, come definita dai punti 4.2 e 4.42 della circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 e nelle circolari MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 e MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005.
 

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai comandanti e ai primi ufficiali di coperta, come meglio precisato all'art. 1, che imbarcano a bordo delle WIG craft di tipo A di bandiera italiana, indipendentemente dalla categoria, come definita dai punti 4.2 e 4.42 della circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, e sono responsabili della guardia in navigazione.
2. Ai membri dell'equipaggio non facenti parte di una guardia in plancia si applica l'art. 4, commi 1 e 3, del presente decreto.
 

Art. 3
Definizioni

1. Le denominazioni utilizzate nel presente decreto hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 e di cui alla circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018:
a) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023, è da intendersi il reparto VI «Sicurezza della navigazione e marittima»;
b) IMO: Organizzazione marittima internazionale;
c) società: così come definita all'art. 2.3 del regolamento (UE) n. 336/2006 del 15 febbraio 2006.
 

Capo II
Addestramento
Art. 4
Principi generali per la qualificazione degli equipaggi imbarcati sulle wing-in-ground craft (WIG craft)

1. I membri dell'equipaggio imbarcati sulle WIG craft devono essere in possesso, in base alla corrispondente qualifica riportata nella tabella minima di sicurezza, della formazione di cui alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of training certification and watchkeeping for seafarers (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata.
2. I membri dell'equipaggio facenti parte di una guardia in plancia dovranno, altresì:
a) possedere la licenza di pilotaggio PPL (A) O (H), licenza di pilota privato di velivolo o di elicottero, o titolo superiore (CPL-ATPL), rilasciata da ENAC o conseguita secondo il regolamento UE n. 1178/2011;
b) conseguire l'addestramento per le WIG craft e l'addestramento specifico per le WIG craft di cui ai successivi articoli.
3. I membri dell'equipaggio non facenti parte di una guardia in plancia, oltre alla formazione di cui al comma 1, dovranno ricevere a bordo una familiarizzazione, secondo il sistema di gestione della sicurezza della società, sui seguenti argomenti:
a) ubicazione e utilizzo dei mezzi di salvataggio dell'unità, compresi gli equipaggiamenti di sopravvivenza;
b) localizzazione e utilizzo delle vie di fuga dell'unità e l'evacuazione dei passeggeri;
c) localizzazione e utilizzo degli equipaggiamenti e sistemi antincendio ed utilizzo degli stessi in caso di incendio a bordo;
d) localizzazione e utilizzo di equipaggiamenti e sistemi di controllo dei danni, compreso il funzionamento di porte stagne e pompe di sentina.
 

Art. 5
Conseguimento dell'addestramento per le WIG craft

1. I comandanti (piloti), i primi ufficiali di coperta (copiloti) per accedere ai corsi di addestramento per le WIG craft devono essere in possesso della certificazione STCW di cui all'art. 4, comma 1, e la licenza di pilotaggio di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) in corso di validità.
 

Art. 6
Organizzazione dell'addestramento per le WIG craft

1. Il corso di addestramento di cui all'art. 5, ha una durata non inferiore alle 100 ore, articolate in un periodo non inferiore a 20 giorni, di cui 50 ore per lo svolgimento dell'attività pratica di pilotaggi, decolli e ammaraggi relativa alle conoscenze di base e capacità di operare e manovrare le WIG craft.
2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 5, comma 1, in numero non superiore a dieci e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili.
3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma di cui alla MSC.Circ. 1162 e contenuto nell'allegato A del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001:2015, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
6. Ai fini del riconoscimento di un corso svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei da uno Stato estero, gli stessi certificano che la formazione è avvenuta secondo il programma contenuto nell'allegato A al presente decreto utilizzando il modello di facsimile riportato in allegato D ovvero i suoi contenuti.
 

Art. 7
Accertamento delle competenze e rilascio del certificato di addestramento per le WIG craft

1. Al completamento del corso di addestramento, esclusi i corsi di cui all'art. 6, comma 6 per i quali si procede ai sensi del successivo comma 6, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto specializzato pilota, da un funzionario dell'Organismo-WIG come definito all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo delle unità ad effetto suolo (WIG wing-in-ground craft)» e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a 60 minuti, ed in una prova pratica, come meglio definita al successivo comma 3, nella quale il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito l'abilità pratica alla condotta della navigazione a bordo di una WIG craft.
3. La prova pratica di cui al comma 2 propedeutica all'ottenimento, oltre che del certificato di addestramento, anche del certificato specifico di cui all'allegato G per i fini di cui al comma 17.3 della circolare MSC.1/Circ. 1592, verte sulle materie di cui alla competenza «Manovrare la WIG» di cui all'allegato A e sui punti specifici per tipologia di unità di seguito elencati:
i. conoscenza dei sistemi di propulsione e comando di bordo, comprese le apparecchiature di comunicazione e di navigazione, gli organi di governo, i componenti elettrici, idraulici e pneumatici e le pompe di sentina ed incendio;
ii. configurazione di avaria per i sistemi di comando, governo e propulsione e corretta reazione a tali avarie;
iii. caratteristiche di maneggevolezza del mezzo e condizioni critiche operative;
iv. procedure di comunicazione e di navigazione;
v. stabilità allo stato integro ed in allagamento e sopravvivenza dell'unità in avaria;
vi. ubicazione ed uso dei mezzi di salvataggio a bordo, comprese le dotazioni;
vii. ubicazione ed uso dei mezzi di sfuggita dell'unità ed evacuazione dei passeggeri;
viii. ubicazione ed uso dei dispositivi e degli impianti di protezione ed estinzione d'incendio in caso di incendio a bordo;
ix. ubicazione ed uso dei dispositivi e dei sistemi di controllo avarie compresa la manovra delle porte stagne e delle pompe di sentina;
x. sistemi di stivaggio e rizzaggio del carico - precauzioni di sicurezza;
xi. metodi di controllo e di comunicazione con i passeggeri in emergenza;
xii. ubicazione ed uso di tutti gli altri elementi elencati nel manuale di istruzione;
xiii. regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72) per quanto riguarda la parte applicabile alle WIG;
xiv. condotta dell'unità (pilotaggio, decollo e ammaraggio);
xv. operazioni di manovra.
4. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
5. Al candidato che supera l'esame di cui al comma 2 sono rilasciati, con validità di due anni:
a) da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto un certificato di addestramento, secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto; e
b) dalla Capitaneria di porto un certificato specifico, secondo il modello indicato nell'allegato G del presente decreto.
6. Nel caso in cui il corso è stato svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei da uno Stato estero secondo le disposizioni di cui all'art. 6 comma 6, si dovrà procedere come specificato al successivo art. 10.
7. La Capitaneria di porto inoltra i dati dei marittimi certificati (dati anagrafici, numero del certificato/attestato se presente, data emissione e/o rinnovo) alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
 

Art. 8
Mantenimento delle competenze per le WIG craft

1. Il certificato di addestramento ed il certificato specifico seguono la stessa data di scadenza della licenza di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) anche nel caso in cui il certificato di addestramento sia rilasciato da istituti, enti o società di cui all'art. 6, comma 6.
2. Per ottenere il rinnovo dei certificati di cui al precedente comma 1, entro la data di scadenza, occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante:
a) aver effettuato nel periodo di validità del certificato di addestramento almeno 12 ore di pilotaggio di cui almeno 6 ore nella qualifica della certificazione posseduta oltre a 12 decolli/ammaraggi a bordo di una WIG craft per la quale è stato rilasciato il certificato specifico di cui all'art. 7, comma 5, lettera b) svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta; o
b) la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalità di cui al successivo art. 9 e la prova pratica di cui all'art. 7, comma 3.
3. Il rinnovo del certificato è effettuato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo mediante l'annotazione sul retro del certificato di addestramento, dell'estensione di validità di ulteriori due anni, previa acquisizione di copia dell'attestato di aggiornamento dell'addestramento (refresher training) come da modello in allegato H.
4. La navigazione eseguita sulle WIG craft è considerata valida ai fini del rinnovo del certificato di competenza.
 

Art. 9
Aggiornamento dell'addestramento per le WIG craft (refresher training)

1. L'aggiornamento dell'addestramento (refresher training), della durata di almeno 10 ore, è effettuato presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di addestramento, secondo il programma di cui all'allegato I. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di dieci persone e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili.
2. Gli istituti, enti o società di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento.
3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello allegato H ai corsisti risultati idonei.
4. Ai fini del riconoscimento di un corso di aggiornamento dell'addestramento (refresher training) svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei da uno Stato estero, gli stessi certificano la formazione di cui al programma contenuto nell'allegato I al presente decreto anche attraverso il modello di facsimile riportato in allegato L.
 

Art. 10
Istanza per l'esame pratico di cui all'art. 7, comma 3, nel caso di addestramento eseguito all'estero ai sensi dell'art. 6, comma 6.

1. L'armatore presenta ad una delle capitanerie di porto ed all'Organismo-WIG - nella cui giurisdizione ricadono i porti di approdo della WIG craft - una istanza diretta a richiedere l'effettuazione dell'esame, completa dei dati identificativi della WIG (tipo, modello, categoria, nome, GT, ecc.), corredata dall'elenco dei marittimi da ammettere all'esame, unitamente alla certificazione di cui all'art. 6, comma 6.
2. All'istanza è, inoltre, allegata copia dei seguenti manuali relativi alla WIG a bordo della quale verrà effettuata la prova:
craft operating manual;
route operational manual;
maintenance and servicing manual;
training manual.
3. La prova pratica è svolta dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto specializzato pilota, da un funzionario dell'Organismo-WIG come definito all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo delle unità ad effetto suolo (WIG wing-in-ground craft)» e da un istruttore certificato per WIG craft che svolge anche le funzioni di segretario.
4. Al candidato che supera la prova pratica di cui al comma 3 verrà rilasciato un certificato specifico, secondo il modello indicato nell'allegato G del presente decreto.
5. La Capitaneria di porto inoltra i dati dei marittimi certificati (dati anagrafici, data emissione e/o rinnovo del certificato) alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
 

Capo III
Disposizioni finali
Art. 11
Ritiro del certificato di addestramento e dell'aggiornamento

1. L'utilizzo della WIG craft fuori dall'effetto suolo, nei casi non di emergenza, comporta da parte della Capitaneria di porto nella cui giurisdizione è commesso l'illecito, il ritiro del certificato di addestramento, del certificato di addestramento specifico e dell'attestato di aggiornamento.
2. Inoltre, il certificato di addestramento, il certificato di addestramento specifico e dell'aggiornamento sono, altresì, ritirati nei casi in cui nei 2 anni di validità degli stessi, non si sia raggiunto il numero sufficiente minimo di ore di pilotaggio su una WIG craft di cui all'art. 8.
3. La Capitaneria di porto che provvede al ritiro informa la Capitaneria di iscrizione del marittimo e la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
4. I certificati di addestramento potranno essere nuovamente ottenuti previa frequenza del corso di addestramento per le WIG craft.
 

Art. 12
Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, le violazioni di cui al presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 1231 cod.nav.
 

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto ed i suoi allegati entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2023

Il comandante generale: Carlone

Allegati A-L