PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Inail
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Commissario straordinario prof. Fabrizio D’Ascenzo
e
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP)
con sede in Roma, piazzale di Porta Pia, 121
nella persona del Presidente prof. David Lazzari
 

Di seguito dette anche “parti”
 

PREMESSO CHE

- l’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- l’Inail è tenuto, ai sensi dell’art. 86 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii. e del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a garantire tra le prestazioni istituzionali l’erogazione di tutte le cure necessarie per il recupero (all’esito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del d.lgs. 38/2000) dell’integrità psicofisica a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici;
- il d.lgs. 38/2000, infatti, ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo l’ambito di intervento anche in materia di prevenzione;
- il d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ha conferito all’Inail le funzioni di Ente pubblico nazionale con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’esercizio di attività di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, studio, ricerca e assistenza sanitaria;
- l’Inail ha, quindi, competenza diretta in materia di erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore dei propri assistiti, da esercitare in una logica di integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- per la realizzazione delle attività di ricerca, prevenzione e tutela della salute, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell’Istituto, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale (Delibera Civ n. 12 del 15 novembre 2022 e ss.mm.ii.);
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l’Inail esercita le proprie competenze anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici o partner di comprovata competenza e qualificazione;
- il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi Nazionale è un ente pubblico non economico di natura associativa che riunisce e governa gli iscritti all’Albo, sulla base di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, istitutiva dell’Ordinamento della professione di psicologo (professione ricompresa tra le professioni sanitarie ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e ss.mm.ii., ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561) ed ha il compito di vigilare sulla professione, a presidio dello Stato e a tutela della salute e del benessere dei cittadini;
- il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi annovera tra le attribuzioni ad esso riservate per legge anche quella di cura dell’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, relativamente alle questioni di rilevanza nazionale, ponendosi quale ente di riferimento per ogni iniziativa concernente la promozione, la tutela e la valorizzazione della figura professionale dello psicologo;
- il “Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”, approvato con Delibera Inail C.d.A. n. 404 del 14 dicembre 2021 (di seguito Regolamento), prevede, al Capo IV, gli interventi che hanno l’obiettivo di contribuire alla realizzazione delle condizioni necessarie per il reinserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa degli assicurati e di affiancare i familiari del lavoratore infortunato o tecnopatico ed i superstiti del lavoratore deceduto, mediante il sostegno per il raggiungimento di livelli maggiori di consapevolezza, autostima, autonomia e adattamento;
- le disposizioni del Regolamento, in una logica integrata e coordinata e in una prospettiva che tenga conto di tutte le dimensioni della persona, si pongono in linea di continuità e di convergenza operativa con quelle del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” (Det. Pres. n. 258/2016) e con le disposizioni che regolano l’erogazione delle prestazioni curative e riabilitative. Gli interventi disciplinati, infatti, per un verso, presuppongono un’appropriata e corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, terapeutico-riabilitative e, per altro verso, sono prodromici e complementari a quelli finalizzati al reinserimento nel mondo del lavoro;
- con la circolare Inail n. 7 del 28 gennaio 2022, attuativa del Regolamento ed i relativi allegati (di seguito circ. n. 7/2022), sono definiti il ruolo, la composizione e le competenze delle équipe multidisciplinari, con riferimento agli interventi di cui al Capo IV del suddetto Regolamento;
 

CONSIDERATO CHE

- l’Inail intende garantire una forma di tutela globale del lavoratore, in una logica di interazione e collaborazione con tutti i soggetti operanti nel settore del welfare;
- l’Inail intende assicurare un servizio di sostegno psicologico-terapeutico in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, anche integrando le professionalità presenti, nel rispetto della logica di multidisciplinarietà delle équipe e assicurando una funzione di intervento proattivo verso i bisogni dell’assistito;
- con l’Evento “Accanto a Te” organizzato in data 19 luglio 2022, l’Istituto ha dato vita al percorso OASI: “Osservo, Ascolto, Sostengo e Intervengo” per valorizzare la funzione di reinserimento sociale ed il sostegno psicologico in favore delle vittime da infortunio e dei loro familiari, nonché, in caso di evento mortale, in favore dei superstiti come previsto dall’art. 3 del suddetto Regolamento, allo scopo di strutturare una modalità di assistenza uniforme, con oneri a proprio carico;
- la normativa vigente consente di integrare le équipe multidisciplinari, nelle varie articolazioni strutturali/territoriali, in relazione alla complessità e peculiarità dei singoli casi trattati, con altre professionalità;
- le équipe multidisciplinari costituite presso le Sedi Inail (composte, secondo quanto previsto dall’Allegato I della circ. n. 7/2022 dal responsabile del processo lavoratori, dal Dirigente medico, dal funzionario socio-educativo e dall’infermiere), nell’elaborazione dei progetti individualizzati per il sostegno al reinserimento nella vita di relazione, verificano in numerosi casi, sia nei confronti della persona con disabilità da lavoro presa in carico, sia nei confronti dei suoi familiari (anche non conviventi, conviventi non familiari, delle persone unite civilmente, come individuate dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento), la necessità di coinvolgere la figura dello psicologo/psicoterapeuta per favorire l’elaborazione del trauma per l’evento lesivo occorso, della disabilità riportata e delle relative conseguenze sui vissuti e sulla situazione personale, familiare, sociale e lavorativa così come l’elaborazione del lutto, in favore dei superstiti di lavoratori deceduti per motivi di lavoro;
- per la finalità sopra indicata, l’Istituto sta predisponendo uno schema di avviso pubblico da mettere a disposizione di tutte le Strutture regionali Inail per il conferimento di incarichi di collaborazione a psicologi in possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente, per lo svolgimento di attività di consulenza, orientamento e, soprattutto, di supporto psicologico-psicoterapeutico presso le Sedi Inail;
- al contempo l’Istituto intende strutturare, con la partecipazione dell’Ordine degli psicologi, un Elenco, eventualmente ripartito per Regione/Provincia, di professionisti “accreditati”, che possano essere scelti dagli assistiti Inail (ex art. 3, comma 2, del Regolamento e art. 1 della circ. n. 7/2022) per l’erogazione del supporto psicologico-terapeutico, sulla base della libera adesione dei professionisti all’iniziativa di collaborazione di cui al presente protocollo;
- il CNOP ha sviluppato il rapporto di intesa e cooperazione con altri Enti strategici di rilievo nazionale che si occupano di salute, politiche sociali e d’impresa, welfare e scuola;
- il CNOP e l’Inail collaborano già da anni in iniziative finalizzate a promuovere progetti formativi, campagne informative e servizi di supporto psicologico sia per le vittime di infortuni sul lavoro e per le loro famiglie che per particolari categorie professionali;
Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante del Presente Protocollo,
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Finalità

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, intesi a valorizzare il contributo professionale degli psicologi, come sopra indicati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Istituto e ad offrire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la disponibilità degli iscritti all’Ordine aderenti per:
- una presa in carico tempestiva, uniforme e omogenea in favore degli assistiti (infortunati, tecnopatici, familiari, conviventi);
- assicurare generali ambiti di cooperazione in materia di formazione e attivazione di tavoli tecnici di studio;
- attivare specifici progetti nell’ambito della prevenzione e della gestione di rischi psicosociali, anche con il contributo di psicologi professionisti esperti nell’ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- assicurare la cooperazione nell’ambito della psicologia forense, secondo quanto meglio precisato al successivo articolo 2, anche mediante consulenze specialistiche con l’esecuzione di attività testologiche a supporto delle definizioni medico legali dei casi.
 

Articolo 2
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività di collaborazione, finalizzate alla piena e omogenea attuazione della tutela dell’integrità psicofisica e del benessere e alla diffusione della cultura psicologica, che le parti intendono realizzare congiuntamente attraverso:
- una comunicazione capillare in ordine all’esistenza della procedura comparativa indetta dall’Inail, mediante avviso pubblico, per la selezione di professionisti psicologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, provvisti di particolare esperienza in tema di disabilità e trattamento di eventi luttuosi o post-traumatici, con l’obiettivo di strutturare una funzione interna all’Istituto e integrare l’equipe multidisciplinare con la figura dello psicologo-psicoterapeuta secondo modalità e condizioni, anche economiche, uniformi sul territorio nazionale, anche ai fini della tempestiva presa in carico dell’assistito;
- l’istituzione, sulla base della volontaria adesione dei professionisti, di elenchi regionali (eventualmente ripartiti su base provinciale) di psicologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente “accreditati INAIL”, per fornire supporto psicologico-psicoterapeutico nei confronti degli assistiti Inail, in esercizio della libera scelta degli stessi, secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero della Salute n. 165 del 19 luglio 2016 - All. 1, Tabella c) e con oneri a carico dell’Istituto;
• la cooperazione nello svolgimento di una formazione specifica sia in favore dei professionisti inseriti nei suddetti elenchi regionali/provinciali, sia dei professionisti selezionati dall’Inail ad esito della procedura comparativa sopra indicata utile ad assicurare una omogenea presa in carico per gli interventi di sostegno e reinserimento nella vita di relazione;
• l’attivazione, eventualmente anche per il tramite della “Fondazione della Professione Psicologica Adriano Ossicini”, istituita presso il CNOP, di specifici progetti di collaborazione, in particolare per la prevenzione e la gestione dei rischi relativi alle violenze e alle molestie in ambito lavorativo;
• attivazione di percorsi di formazione in ambito di psicologia forense a supporto delle attività medico legali dell’Inail;
• la cooperazione, anche attraverso tavoli tecnici di studio, volta alla standardizzazione di percorsi intrapresi dall’Inail, onde assicurare un livello omogeneo delle prestazioni di supporto psicologico-psicoterapeutico.
Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati saranno oggetto di più puntuale disciplina in appositi accordi attuativi, che verranno stipulati tra le Parti per disciplinarne organicamente i rapporti e che potranno prevedere:
• eventuali ulteriori modalità operative per favorire l’incontro tra la rete dei professionisti e gli utenti ammessi a fruire dei servizi di sostegno con oneri a carico dell’Istituto;
• ulteriori iniziative di promozione di tavoli e/o gruppi di lavoro, anche tecnici, finalizzati allo studio e/o alla elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali e culturali o di ricerca;
• organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
 

Articolo 3
Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da 6 referenti, di cui 3 individuati dal Direttore generale dell’Inail e 3 individuati dagli organi del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, le cui modalità di funzionamento saranno definite congiuntamente tra le stesse. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 2 del presente Protocollo.
 

Articolo 4
Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 2, le parti, in funzione delle specifiche missioni, competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e ad impiegare le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 5, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
 

Articolo 5
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 4 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità ed iso-risorse, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
Il Protocollo d’intesa non è, di per sé, a carattere oneroso; tuttavia, nel caso in cui per la realizzazione a livello centrale e territoriale delle iniziative programmate fosse indispensabile un impegno economico-finanziario, tale da richiedere l’adozione di specifici Accordi attuativi, fatto salvo il caso di cui all’art. 4 (oneri figurativi), potrà essere ammesso un investimento diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per ciascuna delle parti da sottoporre a specifica autorizzazione di spesa.
 

Articolo 6
Durata e rinnovo

Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Il presente protocollo potrà essere rinnovato o prorogato solo previo consenso scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.
 

Articolo 7
Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
 

Articolo 8
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito esclusivo di questo Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 4 e 5.
L’Inail e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Articolo 9
Tutela dell’immagine

Le parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente protocollo.
Ciascuna delle parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
L’utilizzazione del logo delle due parti, straordinaria e/o estranea all’azione corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’articolo 2 del presente protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

Ognuna delle parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, segnatamente ai propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 11
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., le parti concordano che - laddove il personale di una delle due parti si recasse presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione - il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Articolo 12
Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
Restano salve le attività compiute e la collaborazione realizzata, anche in attuazione degli accordi attuativi.
 

Articolo 13
Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 (quindici) giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
- diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
- viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiesto per proteggere le proprie informazioni confidenziali a disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 14
Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
 

Articolo 15
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii. a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Per Inail
Il Presidente
prof. Fabrizio D’Ascenzo

Per il CNOP
Il Commissario straordinario
prof. David Lazzari