Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto 25 settembre 2023
Definizione dei requisiti e delle modalità d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato.
G.U. 21 ottobre 2023, n. 247

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» e, in particolare, l'art. 85;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», che, al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, ha istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di seguito denominato Fondo;
Visto l'art. 17, comma 2, del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, il quale ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca siano definiti i requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'art. 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto altresì l'art. 17, comma 3, del medesimo decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Considerata la dotazione del Fondo pari ad euro 10 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024;
Vista la nota prot. n. 8108 del 28 luglio 2023 con la quale l'INAIL ha trasmesso il contributo «elaborato dalla consulenza statistico attuariale dell'Istituto... relativamente al "sostegno economico" a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni di cui all'articolo 17 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85»;
Tenuto conto che occorre provvedere - così come previsto dall'art. 17, comma 2, del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 - alla definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione dell'importo delle prestazioni, nonché delle modalità di accesso al Fondo;
 

Decreta:

Art. 1
Benefici erogati dal Fondo

1. Il Fondo di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, eroga un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
2. Il sostegno economico di cui al comma 1 è determinato in relazione alle risorse disponibili.
3. Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, l'importo del sostegno economico di cui al comma 1 è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
4. Il sostegno economico di cui al comma 1 non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni.
 

Art. 2
Prestazioni cumulabili

1. Il sostegno economico di cui all'art. 1 è cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
 

Art. 3
Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo

1. Il sostegno economico di cui all'art. 1, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta, con parità di diritto:
a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi;
2. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 1, gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo.
3. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 2, gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell'evento lesivo.
3. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
 

Art. 4
Modalità di accesso ai benefici ed erogazioni

1. Il sostegno economico di cui all'art. 1 è erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
2. Nelle more della predisposizione da parte dell'INAIL dell'apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l'istanza deve essere presentata all'INAIL o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo.
3. Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, la relativa istanza dovrà essere presentata, con le modalità di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'istanza deve essere formulata, mediante l'allegata modulistica, che forma parte integrante del presente decreto.
 

Art. 5
Procedura di accertamento

1. La procedura di accertamento è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all'esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all'INAIL.
2. All'esito dell'accertamento, dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'INAIL provvede alla erogazione del sostegno economico di cui all'art. 1.
3. L'INAIL procede al recupero del sostegno economico laddove risulti indebitamente corrisposto, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.
 

Art. 6
Modalità di erogazione e rendicontazione

1. Il sostegno economico regolamentato dal presente decreto è anticipato dall'INAIL.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente al rimborso delle somme anticipate dall'INAIL, a seguito della rendicontazione da parte dell'Istituto, da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione del sostegno economico.
 

Art. 7
Contenzioso giudiziario

1. Il contenzioso giudiziario avverso il diniego dell'erogazione del sostegno economico è posto a carico dell'INAIL.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone
Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara
Il Ministro dell'università e della ricerca Bernini


Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2643
 

Allegato A