PROTOCOLLO D'INTESA
tra
Inail
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
rappresentato dal Commissario straordinario Prof. Fabrizio D'Ascenzo
Confindustria Energia
Federazione delle Associazioni del comparto energia
con sede legale in Roma, Piazzale Sturzo, 31
rappresentato dal Presidente Guido Brusco
Organizzazioni sindacali del settore energia-petrolio
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
rappresentati dai Segretari Generali: Marco Falcinelli, Nora Garofalo e Daniela Piras

Di seguito dette anche "parti"
 

PREMESSO CHE

- l'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale, Istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art.9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la prevenzione e la ricerca caratterizzano le politiche attive dell'istituto volte al miglioramento e alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo delle funzioni di ricerca e prevenzione, l'istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell'istituto, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Inail esercita le proprie competenze in materia di prevenzione e di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti, protocolli e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l'Inail agisce, altresì, tenuto conto degli obiettivi trasversali come declinati nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 ed in particolare per quanto relativo alla capacità di anticipare e gestire la trasformazione del mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica;
Confindustria Energia e le Organizzazioni sindacali del settore energia-petrolio Filctem CGIL, Ferrica CISL e Uiltec UIL hanno manifestato l'interesse a sottoscrivere con l'istituto un Protocollo d'intesa volto ad avviare soluzioni in grado di incidere concretamente sui livelli di salute e sicurezza dei lavoratori delle aziende del settore dell'energia e del petrolio e a contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
Confindustria Energia è la Federazione delle Associazioni del Comparto Energia di Confindustria, rappresentative delle aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio, avente lo scopo di concorrere a definire la politica industriale dell'intero settore energetico in stretto raccordo con le istituzioni europee e con quelle nazionali e di favorire la rappresentanza e la tutela dell'industria energetica nel suo complesso;
Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL intendono collaborare nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, finalizzate al miglioramento continuo della prevenzione dei rischi lavorativi nel settore d'interesse;
Confindustria Energia, Filctem CGIL, Femca CISL ed Uiltec UIL sono da tempo impegnate a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell'ambiente alle aziende associate del settore Energia e Petrolio, anche attraverso le attività realizzate nelle tematiche "Health, Safety & Environment" (HSE);
 

CONSIDERATO CHE

sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici, degli incidenti e delle malattie professionali, anche attraverso specifiche attività di prevenzione e ricerca;
il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro;
è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell'ambito del presente protocollo al fine di renderli applicabili e disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento;
- le sinergie tra Inail, Confindustria energia, Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nel settore del petrolio e dell'energia;
 

CONVENGONO

Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- definizione di azioni di prevenzione finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore Energia e Petrolio;
- promozione di modalità gestionali innovative nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso visite periodiche nelle aziende del settore;
- implementazione dì soluzioni pilota, presso Aziende associate, finalizzate a sperimentare sistemi innovativi per il monitoraggio dell'integrità e dell'invecchiamento degli impianti;
- sviluppo dì soluzioni innovative per la sicurezza degli operatori in situazioni critiche e negli ambienti confinati e/o sospetti d'inquinamento, promuovendo approcci specifici di addestramento;
- valutazione di scenari d'impatto sulla sicurezza degli impianti e degli addetti nel processo di transizione energetica e digitale;
- iniziative a carattere informativo e/o formativo in materia di salute e sicurezza nel lavoro da realizzare anche in occasione delle Conferenze Territoriali/Nazionali sulle tematiche HSE;
- ricerca e sperimentazioni di metodi, strumenti e soluzioni organizzative per la riduzione degli infortuni e delle malattie lavoro-correlate.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano, di volta in volta, il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
 

Articolo 4
Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre indicati da Inail e tre indicati dalle altre parti stipulanti. Al comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.
 

Articolo 5
Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di compartecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle partì, il cui costo è considerato di natura figurativa; tali attività troveranno, in ogni caso, apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 6
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in logica di compartecipazione, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- i referenti scientifici per le attività di prevenzione e ricerca;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- i ruoli di privacy di volta in volta assunti da ciascuna parte e le rispettive responsabilità nell'ambito delle attività oggetto di ciascun Accordo attuativo;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 7
Durata

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d'intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito del presente Protocollo d'intesa e degli Accordi attuativi di cui agli articoli 5 e 6.
Le parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
Nell'ambito dello sviluppo di attività dì ricerca, ciascuna parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Protocollo ("Background"). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Protocollo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi ì brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture ("Risultati individuali"). Ciascuna parte sarà libera di gestire i propri Risultati individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati individuali, anche .. mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale delle parti, e derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale ("Risultati Congiunti"), resteranno di proprietà comune delle parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti stabilita con apposito accordo scritto ("Accordo di Gestione Congiunta") per ciascuno degli accordi attuativi di cui all'art. 5, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l'opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell'Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 13, le parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 11
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Articolo 12
Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R..
 

Articolo 13
Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
I. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
II. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita è la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
III. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso, non inferiore ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 14
Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
 

Articolo 15
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e Integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.