Tipologia: Accordo RLST
Data firma: 15 dicembre 2021
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Sezione Imprenditori Edili-Unione Industriali, Anaepa-Confartigianato Costruzioni, Cna Costruzioni e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Savona
Fonte: cassaedilesavona.com


Sommario:


Il giorno 15 dicembre 2021, presso la sede dell’unione Industriali della provincia di Savona si sono riunite le Parti Sociali sottoscritte: la Sezione Imprenditori Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Savona […], Anaepa-Confartigianato Costruzioni Savona […], Cna Costruzioni Savona […], la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, Feneal-Uil, Liguria […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini Filca-Cisl Liguria […], la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini Fillea-Cgil, Sindacato Territoriale di Savona […]

Premesse
che il punto 3 dell’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 prevede che nelle aziende nelle quali siano occupati fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 del medesimo decreto;
che il punto 4 dell’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 prevede che nelle aziende con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito territoriale delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno;
che il punto 8 dell’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 garantisce comunque l’esercizio delle funzioni di RLS nei casi di mancata elezione sia nelle aziende fino a 15 lavoratori, (rappresentanza aziendale ovvero territoriale o di comparto), sia in quelle con oltre 15 lavoratori (rappresentanza aziendale);
che intendono, con la sottoscrizione del presente accordo, modificare ed integrare i precedenti accordi in materia di funzionamento del l’RLST che si intendono pertanto superati.
Visti
• gli artt. 48 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81;
• l’Accordo Quadro Nazionale sul Rappresentante Territoriale della Sicurezza nel settore edile del 15 novembre 1995;
• l’art. 87 del CCNL 18.06.2008 Ance – Fillea Cgil – Filca Cisl – Feneal Uil per i dipendenti dalle imprese edili ed affini;
• l’accordo sindacale 26 luglio 2004 e ss.mm.ii;
• L’accordo di attuazione del Patto della Fabbrica Confindustria Cgil Cisl Uil del 12.12.2018, (che sostituisce l’Accordo Interconfederale 22.06.1995);
Considerato che il citato art. 87 CCNL prevede che, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il Rappresentante per la Sicurezza è individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;

Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Obiettivo
L’RLST è il soggetto che rappresenta i lavoratori nei confronti delle imprese, in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Tale soggetto persegue l’obiettivo di realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in ossequio alle attribuzioni di cui all’Art. 48 del D.lgs. n. 81/2008, a tal fine collaborerà con i responsabili della sicurezza delle imprese.

Art. 3 - Ambito di attività
L’RLST esercita le sue attribuzioni nei confronti di tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Savona che occupano fino a 15 dipendenti, all’interno delle quali non siano stati eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all’articolo 47 del D.lgs. n° 81/2008.
L’RLST opera altresì nelle aziende iscritte alla cassa edile di Savona, ma che occupano più di 15 dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’Accordo Salute e Sicurezza attuazione del Patto della Fabbrica Confindustria Cgil Cisl Uil del 12.12.2018 all’articolo 5.1 comma b) ed alla contrattazione collettiva nazionale di settore.

Art. 4 - Attribuzioni
L’RLST esercita le attribuzioni previste dall’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, con le garanzie e facoltà previste dal medesimo articolo e dal presente accordo.
L’esercizio delle sopra indicate attribuzioni, per i profili che coinvolgono i rapporti con le imprese di cui al successivo articolo 11 avviene in collaborazione con i relativi RSPP (responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale) delle stesse o con i soggetti altrimenti all’uopo indicati dai datori di lavoro, alla cui presenza andranno effettuate le visite nei cantieri.
Al fine di sviluppare la collaborazione di cui al comma precedente il RLST dovrà concordare con l’azienda le visite nei cantieri con un adeguato preavviso, fatto salvo i casi in cui vi sia un pericolo imminente o grave rischio per l’incolumità dei lavoratori.
I RLST e i RSPP (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende), preventivamente concorderanno l’attività di cui sopra.
I RLST e i RSPP (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende), si potranno avvalere dell’ausilio consultivo dei tecnici dell’ESE Savona – settore Sicurezza per la soluzione di questioni di particolare complessità e anche per eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di igiene e sicurezza del lavoro.
Ferme restando le prerogative di cui al D.lgs. n° 81/2008 le parti convengono sulla opportunità che gli RLST e l’ESE Savona – settore Sicurezza collaborino affinché le rispettive azioni sul territorio possano avvenire in modo tale da massimizzarne gli effetti, ma senza sovrapposizioni e nel rispetto delle reciproche attribuzioni.
Si ricorda infatti che il ruolo dei tecnici dell’ESE Savona – settore Sicurezza è di assistenza e consulenza.

Art. 5 - Requisiti e nomina
Gli RLST sono designati uno per ciascuno dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie, Fillea Cgil, Feneal Uil, Filca Cisl, pertanto il numero di RLST per la provincia di Savona è pari a tre.
Gli RLST verranno designati nell’ambito di soggetti dotati di un’effettiva conoscenza del settore edile e delle tematiche della sicurezza, attestati dalla partecipazione, prima della nomina, ad apposito corso di formazione teorico/pratico in materia di igiene e sicurezza del lavoro della durata di 120 ore organizzato dall’ESE Savona con superamento della relativa prova finale.
I nominativi dei RLST saranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori mediante comunicazione indirizzata a tutte le parti firmatarie del presente accordo, nonché per informazione all’ESE Savona.
Nell’ipotesi in cui anche solamente una delle Associazioni datoriali o sindacali ritenesse che il segnalato non abbia tutti i requisiti di cui al presente articolo, entro 10 giorni dal ricevimento della formalizzazione, di cui al comma precedente, potrà richiedere la convocazione della Commissione di Valutazione di cui al successivo articolo 14; in attesa della decisione di merito della Commissione la nomina non è efficace.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, considerata la delicatezza delle attribuzioni del RLST, si impegnano, affinché i medesimi RLST siano effettivamente in grado di espletare l’incarico ricevuto sulla base di capacità individuali tali da garantire la massima professionalità e competenza.
Gli RLST, inoltre, dovranno partecipare annualmente a corsi periodici di aggiornamento.
Tali corsi dovranno essere organizzati dall’ESE Savona.
La persona individuata dalle OO.S.S. per svolgere il ruolo di RLST, per l’intera durata del percorso formativo di 120 ore potrà accedere ai cantieri solamente in affiancamento ai tecnici dell’ESE Savona – settore Sicurezza .
L’ESE Savona – settore Sicurezza comunicherà alle aziende i nominativi del/dei RLST, analoga comunicazione verrà effettuata nei riguardi degli organismi di vigilanza territorialmente competenti.

Art. 6 - Durata dell’incarico
La durata dell’incarico è di tre anni come previsto dal D.lgs. 81/2008 e dalla vigente contrattazione collettiva.

Art. 7 - Divieti ed incompatibilità
L’RLST individuato, oltre alle caratteristiche di competenza e professionalità di cui al precedente articolo 5, alla data della nomina e per tutto il periodo, pena decadenza, non dovrà trovarsi in condizioni di incompatibilità per ricoprire tale ruolo, non dovrà essere componente delle segreterie territoriali di organizzazioni sindacali di categoria del settore edile, nonché ricoprire carica di componente di segreterie e/o funzionari confederali di Organizzazioni Sindacali così come previsto dall’art. 48 comma 8 D.lgs. 81/2008 e non potrà essere titolare o avere familiari conviventi titolari di attività commerciali/professionali affini al settore dell’edilizia.
Gli RLST non possono in alcun modo svolgere attività sindacale dì proselitismo e/o propaganda sindacale, promuovere assemblee di carattere sindacale o proporre ai lavoratori rivendicazioni e/o vertenze di tipo sindacale.
Potrà invece partecipare, ove richiesto dai lavoratori delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, a riunioni e/o assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti l’igiene, la salute e la sicurezza sul lavoro, secondo le previsioni del D.lgs. 81/2008.
L’RLST è tenuto al segreto industriale nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
Gli RLST nell’esercizio delle proprie funzioni devono svolgere esclusivamente attività inerenti la tutela dell’igiene, sicurezza e salute sul lavoro, secondo le attribuzioni definite dalla legge, dal CCNL e le indicazioni e modalità operative indicate nel seguente accordo. Qualora l’RLST non si attenga a quanto previsto nel presente punto, o comunque utilizzi il proprio ruolo impropriamente potrà essere dichiarato decaduto dall’incarico ai sensi dell’articolo che segue.

Art. 8 - Decadenza
Ciascuna delle parti potrà, tramite formale comunicazione, denunciare ai sottoscrittori del presente accordo, ogni comportamento contrario alle regole definite nel presente accordo.
La comunicazione andrà inviata alla Commissione di cui al successivo art. 14 e per conoscenza a tutti i firmatari dell’Accordo.
A seguito di tale comunicazione decorsi almeno 7 giorni dalla stessa, qualora non siano emersi elementi a chiarimento sufficienti, la Parte denunciante si attiverà per convocare formalmente un incontro della Commissione di cui all’art. 14 per esaminare la situazione creatasi. Tale incontro dovrà tenersi entro i successivi 7 giorni.
Nelle more della definizione della controversia, che dovrà essere definita entro 15 giorni dalla riunione convocata, l’RLST continuerà a svolgere le funzioni previste dalle norme nei confronti delle aziende che lo abbiano designato.
L’RLST decade dall’incarico in caso di violazione, appurata da parte della Commissione, delle previsioni di cui all’art. 7 del presente accordo ovvero nel caso in cui svolga attività non strettamente connessa alla propria funzione o in violazione del segreto industriale di notizie o documenti ricevuti, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 nello svolgimento dell’incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.
L’organizzazione sindacale che ha individuato e proposto l’RLST, dovrà attivarsi per una sua eventuale sostituzione.
La sussistenza dei presupposti della decadenza sarà valutata dalla Commissione di Valutazione di cui al successivo articolo 14.

Art. 9 - Rapporti con ESE Savona
Gli RLST svolgono la propria attività entro l’ambito provinciale e per agevolarli nell’esercizio delle proprie funzioni possono rapportarsi, anche per un supporto tecnico, con l’ESE Savona – settore Sicurezza.
L’ESE Savona fornisce supporto informativo utile all’esercizio del ruolo sia agli RLST che agli RLS eletti, di cui pertanto detiene l’anagrafica trasmessa dalla Cassa Edile.
La cassa Edile di Savona mette a disposizione del/degli RLST l’anagrafica delle imprese inscritte che abbiano un RLS interno e pertanto non rientranti tra quelle di competenza degli RLST.
Inoltre invierà una comunicazione alle imprese che non comunichino di avere un RLS interno, e pertanto aderenti al servizio, indicando le modalità di contatto degli RLST (mail dedicata e contatti telefonici) onde consentire l’accesso al Servizio.
Ogni RLST redige trimestralmente un rapporto dell’attività svolta e la consegna alla Commissione di cui all’art 14 onde consentire opportune valutazioni delle parti firmatarie sia rispetto all’operato che in relazione a possibili iniziative in materia.

Art. 10 - Accesso ai luoghi di lavoro
Gli RLST per lo svolgimento delle proprie funzioni, hanno diritto ad accedere ai luoghi di lavoro delle aziende presso cui sono designati concordando con l’azienda le visite nei cantieri con un adeguato preavviso, fatto salvo i casi in cui vi sia un pericolo imminente o grave rischio per l’incolumità dei lavoratori.
Ove l’azienda impedisca l’accesso al RLST questi ne farà materia di rapporto alla Parte designante che a sua volta informerà l’ESE Savona – settore Sicurezza e Parti Sociali per le opportune considerazioni.
All’accesso in azienda l’RLST deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e possedere i necessari DPI.
Le modalità di coordinamento operativo, le procedure per l’accesso, nonché uno schema di documentazione per la verbalizzazione e la relazione delle attività, sono definiti nel Regolamento Operativo degli RLST, dagli stessi definito in collaborazione con le Parti designanti e con il supporto tecnico dell’ESE Savona – settore Sicurezza.
Il Regolamento operativo deve essere coerente con i contenuti del presente accordo, che si considerano prevalenti in caso di contrasto, e sarà comunicato a tutte le Parti firmatarie per le opportune valutazioni, con particolare riferimento all’attività della Commissione (tolto ex) art 14, entro il prossimo 31 gennaio 2022, nonché ogni volta che lo stesso venga modificato.

Art. 11 - Attività
Le attività del/dei RLST sono quelle indicate specificatamente dalla Legge e normate dal regolamento sopra richiamato.
Il verbale di accesso originale, redatto secondo quanto definito dal regolamento operativo sarà archiviato presso la sede messa a disposizione degli RLST

Art. 12 - Finanziamento degli oneri relativi agli RLST
Gli RLST attingono per il finanziamento del servizio dal Fondo RLST, destinato esclusivamente alla copertura dei costi derivanti da attività del RLST.
Versano la dovuta contribuzione, in oggi fissata nella misura del 0,60% le aziende di cui all’art 3 che non abbiano comunicato alla Cassa Edile l’avvenuta elezione/nomina dell’RLS secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 13.
Un contributo forfettario annuo concordato con l’Ente, a valere sulle quote raccolte dalla Cassa Edile, verrà versato all’ESE Savona quale contributo ai costi di funzionamento del servizio (sede, utenze, ecc.) da esso sostenute.

Art. 13 - Esenzione dal pagamento del contributo
Le aziende, per essere esonerate dal pagamento del contributo dovranno inviare alla Cassa Edile di Savona copia della comunicazione inviata all’INAIL di avvenuta elezione e/o nomina e copia dei verbali di elezione/nomina certificata, del proprio RLS interno e l’attestato di frequenza del corso di formazione, previsto dalla normativa vigente.
Fino a quel momento, le aziende saranno tenute al pagamento del contributo definito dalle Parti sociali.

Art. 14 - Commissione di valutazione
Nello svolgimento delle sue attribuzioni, ferme le garanzie a suo favore previste dai commi 4) e 5) dell’articolo 48 del D.lgs. 81/2008, l’RLST farà riferimento ad una apposita “Commissione di Valutazione”, composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori firmatarie del presente accordo. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
La Commissione avrà il compito di valutare l’operato dei RLST e i risultati conseguiti, nonché di decidere in merito alla decadenza disciplinata dal precedente art 8.
Alla commissione è altresì devoluta la soluzione delle controversie sorte ai sensi art. 15.
Oltre alla decadenza disciplinata all’art 8, la commissione potrà prevedere la sospensione del contributo all’O.S. designataria dell’RLST decaduto fino alla nomina e piena operatività (termine delle 120 ore di formazione) del nuovo RLST.

Art. 15 - Controversie
Ogni divergenza sorta sull’applicazione del presente accordo tra il RLST e l’impresa deve essere sottoposta alla Commissione disciplinata dal precedente art 14, che si esprimerà entro 15 giorni.

Art. 16 - Sede
La sede operativa del/dei RLST è presso l’ESE Savona, fermo restando la piena autonomia dal medesimo organismo.

Art. 17 - Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore dal 1 gennaio 2022 e ha validità triennale, dopo di che si prorogherà di anno in anno in assenza di disdetta formale ad opera di una delle parti sottoscrittrici da comunicare almeno 60 gg prima della scadenza a mezzo raccomandata/PEC.