ACCORDO ATTUATIVO
per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nell’ambito del Protocollo d’intesa INAIL - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Assoporti - Associazione dei Porti Italiani, stipulato in data 12/04/2023
tra
INAIL Direzione regionale Friuli Venezia Giulia (DR FVG)
con sede in Trieste, via G. Galatti, 1/1
nella persona del Direttore regionale Angela Forlani
e
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP MAO)
con sede legale in Trieste, via K.L. von Bruck, 3
nella persona del Presidente Zeno D’Agostino
e
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI)
con sede legale in Trieste Via Costantino Costantinides, 2
nella persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Luigi Finotto.

di seguito dette anche “le Parti”.
 

PREMESSO CHE

• Con il Protocollo d’intesa sottoscritto il 12/4/2023 l’INAIL, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e l’Assoporti - Associazione dei Porti Italiani hanno definito, all’art. 3, obiettivi, ambiti e modalità delle iniziative volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza in ambito portuale, da realizzare congiuntamente, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, nella forma ritenuta più adeguata rispetto alle finalità e alle condizioni di fattibilità di ciascuna iniziativa, anche con il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali che fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza;
• Ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti dal sopracitato art. 3, e nel rispetto delle funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio affidate al Comitato di coordinamento di cui all’art. 4, il Protocollo d’intesa prevede, all’art. 5, l’individuazione di iniziative ed azioni in grado di incidere sui livelli di sicurezza dell’ambiente di lavoro portuale e demanda la regolazione di tali ambiti di collaborazione alla stipula di specifici Accordi attuativi realizzati a livello territoriale, aventi i contenuti di cui all’art. 6;
• per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo attuativo, si fa rinvio al predetto Protocollo d’intesa, con le premesse ivi contenute;
 

CONSIDERATO CHE

• Nell’ambito portuale di Trieste da anni è attiva un’ampia sinergia e convergenza di azioni tra Istituzioni, Enti, Parti sociali, Imprese e Lavoratori, orientata alla pianificazione e realizzazione di interventi organici e coordinati, nel rispetto delle competenze e responsabilità di ciascun soggetto, per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza del lavoro, il contrasto e la prevenzione del fenomeno infortunistico e l’emersione del fenomeno tecnopatico, attraverso il coordinamento delle attività di indirizzo e controllo degli Enti preposti, la valorizzazione del ruolo degli RLS/RLSS e RSPP/RSPPS, la promozione della cultura della prevenzione e la formazione delle figure preposte, la rilevazione dei dati del fenomeno infortunistico e l’assistenza alle imprese, anche mediante l’elaborazione di specifici strumenti e metodologie;
• Nell’ambito di tali sinergie, sono state nel tempo sviluppate iniziative di carattere prevenzionale, rivolte alle Imprese e ai Lavoratori operanti nel Porto di Trieste, con la partecipazione e l’apporto fondamentale, oltre che dell’AdSP MAO e dell’l’INAIL, anche dell’ASUGI, atteso il ruolo centrale rivestito nel sistema ordinamentale della salute e sicurezza sul lavoro nel Porto;
• L’ampia convergenza di intenti è stata rinnovata da Istituzioni e Parti sociali con la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito portuale di Trieste” avvenuta in data 3/8/2023;
• Per i motivi sopra esposti, il Porto di Trieste rappresenta un contesto ideale in cui poter sperimentare l’adozione ed implementazione di azioni migliorative e innovative, in coerenza con le finalità di cui al Protocollo d’intesa del 12/4/2023, con la valorizzazione dell’apporto delle professionalità delle Parti e, per l’INAIL, anche dei professionisti dei Dipartimenti della Direzione Centrale Ricerca (DIT e DIMEILA), nell’ottica della progettazione e diffusione di buone pratiche e soluzioni innovative;
In tale ottica, sono stati individuati e condivisi gli specifici ambiti di intervento declinati nei progetti descritti all’art. 2 del presente Accordo attuativo;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
 

ARTICOLO 1
FINALITÀ

Le Parti, con il presente Accordo attuativo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata allo sviluppo di interventi diretti a rafforzare il sistema della prevenzione e sicurezza nell’ambito del Porto di Trieste, attraverso la realizzazione delle attività delineate nei tre (3) progetti descritti all’art. 2.
 

ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti si impegnano a collaborare nella realizzazione delle seguenti iniziative, denominate nel seguito progetti “Condivido”, “Safety 4.0” e “Ergonomia dei mestieri del Porto” che prevedono nello specifico lo sviluppo delle seguenti attività:
- Progetto “Condivido”: consiste nella progressiva implementazione, presso le Imprese portuali, le relative Associazioni e l’AdSP MAO, del sistema di rilevazione e analisi dei near miss basato sulla piattaforma informatica “Condivido” realizzata dal DIMEILA, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche al fine della raccolta e messa a disposizione di open data. L’implementazione progressiva della Piattaforma comprende la formazione e l’addestramento all’utilizzo della stessa.
- Progetto “Safety 4.0”: consiste in attività di ricerca finalizzata alla sperimentazione e implementazione, con la valutazione di fattibilità, presso le Imprese portuali, di tecnologie innovative secondo gli indirizzi del paradigma 4.0. Tali tecnologie (ad esempio Digital Twin, sensoristica integrata per la rintracciabilità dei lavoratori o su attrezzature di lavoro per evitare investimenti/collisioni) dovranno trasferire il concetto di sicurezza by design applicato alle infrastrutture critiche e saranno orientate principalmente a gestire aspetti riguardanti la sicurezza degli accessi alle zone di lavoro di mezzi e lavoratori con particolare attenzione all’interfaccia uomo/macchina, elemento di spicco delle cause di infortunio in ambito portuale. In questo modo si migliorerà anche l’organizzazione dei flussi operativi riducendo, di conseguenza, anche i rischi interferenziali. Verranno inoltre valutati, studiati e resi disponibili aspetti innovativi di sicurezza legati alla manutenzione delle attrezzature di lavoro in uso. Attività uniformi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori portuali potranno essere svolte anche con tecniche di AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) e MR (Mixed Reality) o attraverso l’uso di simulatori fisici che riproducono situazioni critiche di lavoro per i lavoratori portuali.
- Progetto “ergonomia dei mestieri del Porto”: consiste dell’analisi delle problematiche ergonomiche e soprattutto posturali dei lavoratori portuali per gruppi omogenei, delle metodologie adottate per la valutazione del rischio specifico e delle misure di mitigazione implementate, anche ai fini della migliore declinazione dei contenuti di eventuali iniziative di formazione e/o sensibilizzazione mirate. In questo ambito si valuterà la sperimentazione di esoscheletri, dispositivi ergonomici, accessori o attrezzature per la riduzione del sovraccarico biomeccanico sui luoghi di lavoro.
La declinazione delle attività e delle modalità realizzative di dettaglio, ricomprese nei progetti sopradescritti, nonché l’articolazione in fasi e la rispettiva tempificazione, saranno specificate nel Piano operativo che sarà predisposto dal Comitato territoriale di cui all’art. 3 e concordato tra le Parti successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.
 

ARTICOLO 3
FUNZIONE DI GESTIONE

A livello locale è costituito un Comitato territoriale, composto dal Segretario Generale e dal responsabile della sicurezza dell’AdSP MAO, da due rappresentanti dell’INAIL e due dell’ASUGI, che declinerà nel Piano operativo di cui all’art. 2 gli aspetti operativi delle attività e si interfaccerà con il Comitato di coordinamento, monitorando e condividendo i risultati raggiunti.
 

ARTICOLO 4
IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse.
Gli impegni delle Parti in termini di risorse umane e strumentali, necessari alla realizzazione delle specifiche attività oggetto del presente Accordo, saranno declinati nel Piano operativo di cui all’art. 2.
 

ARTICOLO 5
ASPETTI ECONOMICI

Il presente accordo attuativo prevede l’apporto delle risorse di cui all’art. 4.
Eventuali apporti di natura finanziaria potranno essere concordati tra le Parti in relazione alle necessità emergenti dalla pianificazione delle attività contenuta nel Piano operativo di cui all’art. 2.
 

ARTICOLO 6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Nello svolgimento delle attività previste dal progetto, le Parti osservano le disposizioni di cui all’art. 9 del Protocollo d’intesa sottoscritto da INAIL, MIT e ASSOPORTI, stipulato in data 12/04/2023.
 

ARTICOLO 7
TUTELA DELL’IMMAGINE

Le Parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.
Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul rispettivo sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
L’utilizzo del logo delle Parti, straordinario e/o estraneo all’azione corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’articolo 2 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.
 

ARTICOLO 8
TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, nonché alle disposizioni di cui all’art. 13 del Protocollo d’intesa sottoscritto da INAIL, MIT e ASSOPORTI, stipulato in data 12/04/2023.
 

ARTICOLO 9
RECESSO

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

ARTICOLO 10
DURATA

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente alla scadenza del Protocollo d’intesa, di durata triennale. Le attività progettuali con esso convenute possono essere espletate entro il 12/04/2026.
 

ARTICOLO 11
FORO COMPETENTE

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
 

ARTICOLO 12
MODIFICHE ALL’ACCORDO ATTUATIVO

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte.
 

ARTICOLO 13
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio al Protocollo d’intesa e alle norme generali di legge.
Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato dal decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010. L’Accordo sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.