INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

 

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Avvocatura generale

 

Circolare n. 45

            Roma, 26 ottobre 2023
   

    Al Direttore generale vicario
    Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a:  Organi istituzionali
    Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
    Organismo indipendente di valutazione della performance
    Comitati consultivi provinciali

 

Oggetto
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

 

Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Articolo 1, commi 128 e 129.
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
- Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”. Articolo 18.
- Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969: “Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali”.
- Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 luglio 1987: “Premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2012: "Approvazione della determina n. 23 del 6 dicembre 2011 adottata dal Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL".
- Delibera del Commissario straordinario 26 settembre 2023, n. 66: “Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023/2024. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”.
- Circolare Inail 26 febbraio 1990, n. 12: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, statali e non statali, partecipanti alle esercitazioni di ginnastica nonché degli istruttori sportivi in genere”.
- Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
- Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
- Circolare Inail 4 aprile 2006, n. 19: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”.
- Circolare Inail 26 giugno 2012, n. 31: “Scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. Insegnanti: passaggio da premio speciale unitario a premio assicurativo ordinario Alunni e studenti: premio speciale unitario”.
- Circolare Inail 23 febbraio 2016, n. 4: “Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015”.
- Circolare Inail 21 novembre 2016, n. 44: “Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
- Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9: “Premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Finanziamento stabilito dall’articolo 1, comma 110, lettera e), legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dall’anno 2018”.

Premessa
L’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).
L’estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali
1, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie.
Con la presente circolare, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2, si forniscono le conseguenti istruzioni.

A. Tutela assicurativa dei docenti e degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado
Si espongono di seguito le differenze tra la tutela assicurativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e quella prevista dall’articolo 18 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

1. Tutela assicurativa precedente all’art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
a. Docenti
Il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce con gli articoli 1 e 4 i requisiti oggettivi e soggettivi
3 in presenza dei quali opera l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i docenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati.
In particolare, l’assicurazione trova applicazione in caso di:
1) uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico
4, ecc.) o svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche (cd. rischio ambientale);
2) svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l’attività di sostegno
5 e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa.
Per lo svolgimento delle suddette attività è assicurato il personale docente di tutte le scuole e gli istituti di istruzione e formazione, statali e non statali, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Sono ricompresi nella copertura assicurativa gli insegnanti della scuola dell’infanzia che svolgono attività assimilabili alle esercitazioni pratiche
6.
La tutela assicurativa dei docenti, al pari degli altri lavoratori dipendenti assicurati all’Inail, opera per gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative
7, anche se non collegati con il rischio specifico delle attività per le quali sussiste l’obbligo, con il solo limite del rischio elettivo8. Nella copertura assicurativa è incluso l’infortunio in itinere.

b. Alunni e studenti
La copertura assicurativa Inail degli alunni e studenti, così come disciplinata dal testo unico, è prevista a partire dalla scuola primaria e trova applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d’esame
9.
Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa.
Sono esclusi gli infortuni in itinere.
In merito all’assicurazione dei docenti, alunni e studenti, infine, si rinvia a quanto più ampiamente illustrato con le circolari Inail 23 aprile 2003, n. 28, 17 novembre 2004, n. 79, 4 aprile 2006, n. 19, 21 novembre 2016, n. 44.

2. Tutela assicurativa in base all’art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, dispone che: Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
L’articolo 18, comma 2, elenca analiticamente i soggetti tutelati, come segue:
Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
Per effetto della suddetta disposizione, le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell’articolo 18 rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità.
Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024.
Si illustra la disciplina assicurativa attualmente circoscritta esclusivamente all’anno scolastico e accademico 2023-2024.

a. Docenti
La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) del citato articolo 18, comprende tutte le attività di insegnamento.
Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca
10 finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative
11, incluso l’infortunio in itinere12, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata13, con il solo limite del rischio elettivo.
I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

a. Alunni e studenti
La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 784
14, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).
Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela.
L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.
La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).
Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).
Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
15 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro
16.

B. Prestazioni assicurative
In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.
Le prestazioni economiche Inail, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.
Nel far rinvio alla disciplina vigente
17, di seguito si riportano le principali prestazioni corrisposte, al pari degli altri soggetti assicurati dall’Inail, agli infortunati e tecnopatici del sistema nazionale di istruzione e formazione:
1) prestazioni economiche: l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti;
assegno una tantum in caso di morte; assegno per l’assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
2) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);
3) prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.
In base al principio dell’automaticità delle prestazioni, previsto dall’articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, la tutela assicurativa opera anche se gli istituti scolastici e formativi non abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal citato decreto.
Ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è erogata l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea
18 in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all’erogazione del trattamento economico spettante.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione
19 corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori20.

C. Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
L’assicurazione Inail esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.

D. Modalità di assicurazione

Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi.

1. Docenti e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali
Le scuole e gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 127 e 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
21, secondo cui per i dipendenti dello Stato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni. In attuazione di queste norme, il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 ha previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato”.
La tutela si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, tra cui anche i docenti e gli studenti.
Questa particolare forma di assicurazione non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.
I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare alcun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

2. Docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali
Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli insegnanti è attuata, dal 1° novembre 2012
22, mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie) determinato, ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario, approvata con il decreto ministeriale 27 febbraio 2019, e sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte. Alla medesima voce 0611 è assicurato il personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del comparto scuola che svolge attività necessarie e connesse all'insegnamento.
I soggetti assicuranti in argomento già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2023 sarà versato il premio di rata dell’anno 2024.

3. Studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali
Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, ai sensi dell’articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969
23.
La misura del premio speciale unitario, a seguito dell’estensione della tutela operata dall’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale dell’1%, prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126, in corso di registrazione
24.
Al suddetto premio non si applica la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in quanto oggetto di revisione con la citata determina.
Alle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali già titolari di codice ditta e polizza speciale alunni e studenti, l’Inail invierà la richiesta di premio anticipato per l’anno scolastico formativo 2023/2024 con l’indicazione dei relativi elementi di calcolo, dei termini e delle modalità di pagamento.
Il suddetto premio è determinato moltiplicando il numero degli alunni assicurati nel precedente anno scolastico formativo 2022/2023 per l’importo di 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui si aggiunge l’addizionale dell’1%. Il termine di scadenza per il pagamento del premio è il 16 novembre 2023.
Si ricorda che, come ogni anno, entro il 30 novembre 2023, le scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali devono, inoltre, comunicare il numero degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell’anno scolastico/accademico precedente 2022/2023
25, ai fini della determinazione del premio di regolazione.
Per il suddetto anno scolastico formativo 2022/2023, la misura del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, risulta uguale a 2,92 euro
26.
L’Inail, sulla base della comunicazione effettuata entro il 30 novembre, invierà la richiesta del premio di regolazione calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti per l’importo di 2,92 euro e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
Si evidenzia che le scuole dell’infanzia non statali già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la denuncia di variazione tramite l’apposito servizio online
27.
In assenza di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, le suddette scuole devono presentare la denuncia di iscrizione tramite l’apposito servizio online
28.
Esclusivamente per l’anno scolastico e accademico 2023-2024, le denunce di iscrizione
29 e variazione30 in argomento saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.


4. Allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale è attuata mediante lo specifico premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo le previsioni dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e dell’articolo 1, comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205
31.
Dall’anno formativo 2023/2024, per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022
32, è stato revisionato sia il premio speciale unitario in argomento che l’onere a carico dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.
I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare nessun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

5. Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori
L’assicurazione degli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione determinato, ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta, e sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte.
In particolare, agli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, sono applicate le voci 0611 (per le attività svolte all’interno degli ambienti degli istituti formativi) e 0616 (per la partecipazione alle lavorazioni aziendali o comunque per le attività svolte al di fuori dei locali degli istituti formativi), delle gestioni tariffarie Terziario e Altre Attività, a seconda della classificazione operata dall’Inps.
Ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento, a seconda della classificazione operata dall’Inps, è applicata nella gestione Industria la voce di rischio 0630, nella gestione Altre Attività la voce 0613.
I soggetti assicuranti in argomento già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione per il periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611.

E. Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni
Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca 25 settembre 2023
33, sono definiti i requisiti e le modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché la quantificazione del sostegno economico erogato in attuazione del citato articolo.
Al riguardo, con separata circolare saranno fornite le istruzioni per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto e per la lavorazione delle stesse da parte delle Sedi dell’Istituto, a seguito della pubblicazione del citato decreto.
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1 La distinzione tra scuole statali e non statali rileva ai fini assicurativi Inail sulla base di quanto disposto dai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124:
- articolo 127 Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni”;
- articolo 41 Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie), in base al tasso di premio previsto dalla tariffa (…) e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione. I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.
2 Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0010432.25-10-2023.
3 L’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce la tutela assicurativa per tutte le persone addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L’articolo 1, comma 3, n. 28 del medesimo decreto stabilisce che L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: (…) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.
Con specifico riferimento alle scuole e agli istituti di istruzione, l’articolo 4, comma 1, n. 5, del predetto d.p.r. stabilisce che Sono compresi nell’assicurazione (…) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche, e che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.
4 L’articolo 7, commi 27-32, del decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la dematerializzazione delle procedure amministrative, delle comunicazioni e registrazioni nella scuola, nonché l’utilizzazione da parte degli insegnanti di strumenti informatici per la compilazione di registri e la digitazione di voti e pagelle.
5 Cfr circolare 23 aprile 2023, n. 28: Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.
6 Nelle esercitazioni pratiche che caratterizzano la didattica nelle scuole materne sono incluse le attività ludiche, come illustrato nella circolare 23 aprile 2003, n. 28. Al riguardo, secondo la giurisprudenza consolidata non sono esclusi dalla copertura assicurativa gli insegnati di scuola materna (pubblica e privata) che svolgono attività assimilabili alle esperienze tecnico scientifiche (quali pittura, scultura, cosiddetti "lavoretti" in genere), alle esercitazioni pratiche (la totalità dei giochi attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche), ai lavori (quali la pulizia delle spiagge), atteso che l'infortunio occorso all'insegnante a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa suddetta, dipendendo dal rischio inerente a quella prestazione, è strettamente correlato alla medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica, con la conseguenza che l'infortunio deve essere indennizzato proprio in quanto rischio particolare al quale l'insegnante si trova esposto quando l'attività didattica si sostanzia in attività pratiche svolte con il requisito della manualità e l'uso eventuale di materiale vario e attrezzature (Cassazione civile sez. lav. - 10/04/2015, n. 7277)
7 L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante un'operazione strumentale alle mansioni assegnate all'operatore, quale quella di salire su una scala per prelevare documentazione da una scaffalatura (Cassazione civile sez. lav., 14/10/2015, n. 20718).
8 Secondo la giurisprudenza, Il concetto di rischio elettivo che delimita l'ambito della tutela assicurativa è riferito al comportamento del lavoratore e risulta inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (v. da ultimo Cass. n. 17917 del 20/7/2017). (…) questa Corte ha delineato gli elementi che, concorrendo simultaneamente, configurano il rischio elettivo, che sono: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2019, n. 7649).
9 Delibera del Consiglio di amministrazione 7 maggio 1969, approvata con il decreto ministeriale 1° agosto 1969.
10 Istruzione operativa Inail 20 febbraio 2001 avente a oggetto titolari borse di studio frequenza corsi dottorato di ricerca. Destinatari assegni di ricerca. Tutela assicurativa.
11 Nota della Direzione centrale Prestazioni 8 luglio 1999, prot. 2.0.2, “Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato”.
12 Nota della Direzione centrale Prestazioni 4 maggio 1998 “Linee guida per l trattazione dei casi di infortunio in itinere”; circolare 18 dicembre 2014, n. 62 “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere.
Deviazioni per ragioni personali”.
13 Rientrano nella copertura assicurativa dell’Inail anche gli infortuni derivanti da caso fortuito o cause estranee al lavoro purché verificatisi in lavoro. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.p.r. n. 1124/1965, sono oggetto della tutela assicurativa tutti gli infortuni comunque verificatisi in occasione del lavoro, compresi quelli derivanti da caso fortuito ed, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto (Cassazione civile sez. lav., 3.4.2017, n. 8597).
La nozione di occasione di lavoro di cui al d.p.r. n. 1124/1965, art. 2, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda (Cassazione civile sez. lav., 13.5.2016, n. 9913).
L'indennizzabilità dell'infortunio subìto dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto; conseguentemente, l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cassazione civile , sez. VI, 17.6.2021, n. 17336).
14 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Articolo 1, commi 784, 785 e 786.
784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
785. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.
15 Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, articolo 1, comma 1-bis:
1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.
16 Circolare 21 novembre 2016, n.44 “Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
17 Cfr decreto del Presidente delle Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 66; decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13; Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”, allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione 14.12.2021, prot. 404.
18 Circolare 1° aprile 1987, n. 20 “D.M. 10.10.1985. Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL”.
19 Per tutte, Cassazione, sezione lavoro, n.15939 del 2011.
20 Circolare 11 aprile 1978, n. 22 “Assicurazione infortuni studenti-lavoratori. Prestazioni economiche”; circolare 21 novembre 2016, n. 44 “Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
21 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: articolo 127, comma 2 Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità. Vedi decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985 (GU Serie Generale n.46 del 25-02-1986) Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL.
articolo 190 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127. 2. Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.
22 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2012 di approvazione della determina del Commissario Straordinario n. 23 del 6 dicembre 2011. Vedi circolare 26 giugno 2012, n. 31. In precedenza gli insegnanti in discorso erano assicurati con il premio speciale unitario.
23 Decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969 di approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali.
24 Decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126, recante “Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l’anno scolastico e per l’anno accademici 2023-2024”, di approvazione della determina del Commissario Straordinario 26 settembre 2023, n. 66.
25 La comunicazione del numero di alunni e studenti deve essere effettuata tramite l’apposito servizio online Polizze scuole> Regolazione premio alunni.
26 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 17 agosto 2023, numero repertorio 136/2023.
27 L’utente accede a Servizi online e seleziona Denunce > Denunce di variazione. Dopo aver compilato i relativi campi seleziona Nuova PAT e successivamente Polizza scuole.
28 L’utente accede a Servizi online e seleziona Denunce > Denunce di iscrizione. Dopo aver compilato i relativi campi seleziona Nuova PAT e successivamente Polizza scuole.
29 In deroga all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che stabilisce che la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell’attività che deve essere assicurata.
30 In deroga all’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che stabilisce che le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione devono essere denunciate all’Inail non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le medesime modificazioni o variazioni si sono verificate.
31 Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, articolo 32, comma 8: Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 110, lettera e):
A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: (…) e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
32 Circolare 16 dicembre 2022, n. 45 “Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d’arte”. In precedenza gli allievi in discorso erano assicurati con il premio di assicurazione ordinario.
33 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.247 del 21 ottobre 2023