Tipologia: Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Urbino
Data firma: marzo 2005
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2005
Parti: Comune Urbino e OO.SS., RSU
Comparti: P.A., Funzioni locali, Comune Urbino
Fonte: DGM 9 marzo 2005, n. 50

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art. 3 Definizioni
Art. 4 (art 4. comma 2 CCNL 1/4/99 lettera A)
Art. 5 (art 4. comma 2 CCNL 1/4/99 lettera B)
Art. 6 (art 4. comma 2 CCNL 1/4/99 lettera C)
Art. 7 (art 4. comma 2 CCNL 1/4/99 lettera D)
Art. 8 (art 4, comma 2 CCNL 1/4/99 lettera E)
Art. 9 (art 4. comma 2 CCNL 1/4/99 lettera F)

 

Art. 10 (art. 4, comma 2 CCNL 1/4/99 lettera G)
Art. 11 (art 4. comma 2 CCNL 1/4/99 lettera h)
Art. 12 (art 4. comma 2 CCNL 1/4/99 lettera I)
Art. 13 (art 4. comma 2 CCNL 1/4/99 lettera L)
Art. 14 (art 4, comma 2 CCNL 1/4/99 lettera M)
Art. 15 Materie previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.1999 progressioni economiche orizzontali
Art. 16 Commissione bilaterale di verifica
Art. 17 Interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato


Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Urbino


Premessa
1 - L'attuazione dei processi evolutivi del mondo del lavoro saranno discussi in sede di Commissione Bilaterale di cui all’art 16 del presente contratto Nel rispetto del 6° comma dell'art. 7 del D Lgs. 165/2001, in caso di necessitò di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, l'amministrazione si impegna, per la garanzia dei diritti di chi è assunto a tempo determinato, o con le forme atipiche, ad estendere, per quanto compatibili e/o assimilabili, i diritti del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2 - Per ( applicazione del comma 1 dell’art 31 del D. Lgs 165/2001 (in caso di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività), (’Ente darò informazione alla RSU e alle OO.SS territoriali, sulle motivazioni che hanno portato alle scelte di esternalizzazione
3 - Qualora l'ente intenda ricorrere a quanto sopra tramite appalti e/o convenzioni, si avvieranno momenti di confronto preventivo, tra rappresentanti dell’amministrazione e la RSU, finalizzati anche a verificare eventuali soluzioni alternative alla esternalizzazione del servizio in questione
4 - L'Ente s’impegna di reperire all'interno della propria struttura le professionalità richieste per il conferimento di incarichi.

Art. 1 Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente del Comune di Urbino.

Art. 8 (art 4, comma 2 CCNL 1/4/99 lettera E)
Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili

Linee di indirizzo
L’amministrazione è impegnata attivamente e permanentemente a garantire il rispetto delle Leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e si impegna ad adottare, nei limiti del possibile, le soluzioni tecniche più avanzate onde consentire di mantenersi al massimo degli standard di sicurezza ed igiene.
Ogni anno saranno stanziate apposite somme per il mantenimento dei massimi livelli di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.
Formazione
Formazione dei Rappresentanti per la Sicurezza - Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente oltre alla normativa in materia di salute e sicurezza, anche i rischi esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Tale formazione dovrà essere di almeno 32 ore complessive.
Formazione dei lavoratori sul tema della sicurezza - L'Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il /i rappresentante/i , le attività formative in materia di sicurezza e di salute, dei rischi. La formazione avviene in orario di lavoro e gli oneri sono a carico dell’Amministrazione.
L'attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi.

Art. 9 (art 4. comma 2 CCNL 1/4/99 lettera F)
Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologici e della domanda di servizi;

Le parti concordano che, nel momento in cui si verificheranno le condizioni si convocheranno per disciplinare la materia entro c non oltre trenta giorni dalla istanza della parte richiedente.

Art. 10 (art. 4, comma 2 CCNL 1/4/99 lettera G)
Pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del dpr 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n, 125;
(Art. 19 CCNL del 14/9/2000)

Art. 19 CCNL 14/09/2000: Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell'ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della L. 125/1991 e degli artt. 7, comma l e 61 del DLgs. n. 29/1993 saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in azioni positive a favore delle lavoratrici.
Si concorda di rinviare a prossimi incontri la definizione dei singoli interventi

Art. 12 (art 4. comma 2 CCNL 1/4/99 lettera I)
Modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art.22;

La materia è stata trattata e disciplinata nel verbale del 6 novembre 2003 recepito con atto di GM 234 del 13.10.2004

Art. 14 (art 4, comma 2 CCNL 1/4/99 lettera M)
Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

Si concorda sul mantenimento degli attuali criteri afferenti Le politiche dell’orario di lavoro.

Art. 16 Commissione bilaterale di verifica
Allo scopo di una costante verifica dell’applicazione contrattuale, dell’applicazione degli accordi integrativi, delle nuove forme contrattuali, nonché per l’esame di specifiche problematiche di interesse del personale dipendente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCDI viene costituita una Commissione Bilaterale così composta:
1. rappresentanti dell’Ente: ………….. Potranno variare a seconda delle materie oggetto di discussione
2. Rappresentanti delle OO.SS. e delle RSU aziendali fino a quattro componenti
3 - L’Ente favorisce l’operatività della Commissione bilaterale di che trattasi e garantisce gli strumenti e le informazioni idonei al suo funzionamento. La Commissione Bilaterale resta in carica per la durata della vigenza del presente accordo.