CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SCHEMA DI DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023

19 OTTOBRE 2023
 

INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Soggetti interessati
Art. 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi
Art. 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
Art. 5 - Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti
Art. 6 - Procedure bandite dalla Centrale di Committenza
Art. 7 - Attività di committenza delegata/ausiliaria
Art. 8 - Compatibilità e limiti di impiego
Art. 9 - Formazione professionale e strumentazione
Art. 10 - Oneri relativi alle funzioni tecniche
Art. 11 - Criteri di ripartizione dell’incentivo
Art. 12 - Erogazione delle somme
Art. 13 - Coefficienti di riduzione
Art. 14 - Quantificazione e liquidazione dell’incentivo
Art. 15 - Applicazione
Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazioni
ALLEGATI TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori pubblici
ALLEGATI TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni
 

SCHEMA DI “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL DLGS. N. 36/2023”

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
 

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante e dell’ente concedente con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all’applicazione della presente disciplina:
- il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
- i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.
 

Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell’allegato I.10 del Codice, “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, cui fa rinvio l’articolo 45, comma 2, del Codice.
2. In base all’art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.
A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.
 

Articolo 4
(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal …………. (responsabile unico del progetto, direttore, dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante) ai fini della successiva individuazione da parte del ……………. (direttore, dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante).
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
c) della opportunità di perseguire un’equa ripartizione degli incarichi;
d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L’atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
 

Articolo 5
(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all’art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’art. 3 della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. I collaudatori dipendenti della stessa Stazione Appaltante appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l’attività di collaudo svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti - dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all’articolo 8, comma 2, della presente disciplina.
 

Articolo 6
(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall’art. 3, lettere cc e dd, dell’Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall’art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 - corrisponde a queste ultime la quota parte dell’incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell’art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall’allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.
 

Articolo 7
(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell’intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l’intera quota dell’incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all’art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l’incentivo in coerenza con quanto previsto dall’art. 10 della presente disciplina.
 

Articolo 8
(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 45, comma 4, del Codice, l’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, la struttura …………… fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
 

Articolo 9
(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
- promuove, ai sensi dell’art. 15, comma 7, del Codice, l’aggiornamento nell’ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell’approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l’abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del Codice.
 

Articolo 10
(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all’art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell’articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
a) per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all’articolo 2;
b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
- all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all’importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:
TAB. A - Lavori pubblici

Classi di importo

Percentuale da applicare

fino alla soglia di cui all’art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell’art. 14, co. 3, del Codice);

2%

oltre la soglia di cui all’art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell’art. 14, co. 3, del Codice) e fino aeuro 10.000.000,00

1,8%

oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00

1,6%

oltre euro 25.000.000,00

1,2%


TAB. B - Servizi e forniture

Classi di importo

Percentuale da applicare

fino aeuro 1.000.000,00

2%

oltre euro 1.000.000,00

1,5%

6. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino a un massimo del % di quella relativa alla corrispondente classe di importo nel seguente caso:
- appalti di lavori complessi: quelli caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
8. Nel caso di modifiche/varianti in corso d’opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell’incentivo.
 

Articolo 11
(Criteri di ripartizione dell’incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
 

Articolo 12
(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento e l’attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all’entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell’atto di cui all’art. 4, comma 3, della presente disciplina, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell’applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’art. 120 del Codice.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento.
5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all’art. 10, comma 3, lett. b).
 

Articolo 13
(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all’articolo 10, comma 3, lett. b).
 

Articolo 14
(Quantificazione e liquidazione dell’incentivo)

1. Il ………… (direttore, dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante), nell’atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del Responsabile Unico del Progetto - le percentuali di attribuzione dell’incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Progetto propone al dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all’affidamento di un servizio o fornitura, l’adozione del relativo atto nei termini che seguono:
a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
- il dirigente competente (o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:
- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente (o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente l’esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l’attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l’attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell’opera;
- dell’assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell’opera o lavoro o per l’acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell’incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
 

Articolo 15
(Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell’ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento delle risorse necessarie.
 

Articolo 16
(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall’entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina approvata con ….

ALLEGATI - TABELLA 1
Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori


ALLEGATI - TABELLA 2
Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni