Tipologia: CRL
Data firma: 12 ottobre 2023
Validità: 31.12.2026
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Area Comunicazione, Artigianato-PMI, Veneto
Fonte: fistelveneto.cisl.it


Sommario:

 

Premessa
1. Relazioni sindacali
2. Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'artigianato della comunicazione
3. Formazione degli addetti del settore
4. Occupazione femminile e pari opportunità
5. Accantonamento annuo di compensazione (banca ore)
6. Banca ore solidale
7. Flessibilità settimanale dell'erario di lavoro
8. Contratto a Termine
9. Lavoro Agile
10. Elementi retributivi regionali

 

11. Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)
12. Welfare aziendale su base contrattuale
13. Contribuzione di secondo livello EBAV
14. Obblighi in carico all'impresa non aderente ad EBAV
15. Assistenza sanitaria integrativa Sani.In.Veneto e obblighi in carico all'impresa non aderente delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.
15. Previdenza complementare
16. Assorbimento normative derivanti da precedenti CCRL
17. Deposito del CCRL
18. Campo di applicazione - Decorrenza e durata
Allegati
Avviso comune


Contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI Area Comunicazione

Il giorno 12 Ottobre 2023 presso la sede di EBAV si sono incontrate: Confartigianato Imprese Veneto […], Cna Veneto […], Casartigiani Veneto […] e Slc-Cgil […], Fistel-Cisl […], Uilcom-Uil […]

Premesso che:
- Il 16 maggio 2022 è stato rinnovato il CCNL Area Comunicazione
- l'accordo di riforma di EBAV del 04/12/2020 prevede un intervento volto alla razionalizzazione dei fondi e delle prestazioni di secondo livello
- il settore della comunicazione ha subito una radicale trasformazione dettata principalmente dall'introduzione delle tecnologie digitali che hanno comportato la necessità per le imprese ed i lavoratori di adeguare le proprie competenze e l'organizzazione aziendale alle nuove richieste del mercato
- le imprese ed i lavoratori si trovano ad affrontare un periodo di difficile congiuntura economica caratterizzato da una situazione internazionale che ha contribuito ad innalzare il costo dell'energia e delle materie prime, generando una ripresa dell'inflazione che impatta negativamente sulla capacità di investire delle imprese e sul potere d'acquisto dei lavoratori
- le parti intendono utilizzare le nuove opportunità offerte dalla normativa individuando strumenti in grado di valorizzare il welfare territoriale bilaterale quale opportunità per consentire ad imprese e lavoratori di poter beneficiare di un sostegno concreto in un contesto economico incerto
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1. Relazioni sindacali
Le parti regionali si impegnano a proseguire, per quanto di competenza, il dialogo e il confronto sugli istituti della bilateralità.
Tale confronto dovrà essere orientato ad aprire un dialogo con le istituzioni regionali e provinciali volto alla promozione e al sostegno del settore della comunicazione.

3. Formazione degli addetti del settore
Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresenta una scelta strategica per la qualificazione delle imprese e del lavoro artigiano del settore della comunicazione.
A tale proposito le Parti esprimono un giudizio positivo sull'attività di formazione professionale finanziata dall'Ente Bilaterale in questi anni, con particolare riguardo al lavoro svolto con il Centro Professionale S. Marco di Venezia e S. Zeno di Verona.
In tale direzione le Parti convengono che sia necessario allargare qualità e quantità della attività formative rivolte al settore della comunicazione.
Si rende necessario individuare i nuovi e mutati fabbisogni formativi delle imprese del settore al fine di poter indirizzare gli strumenti di sostegno vigenti nell'ambito della bilateralità, all'incremento delle competenze di imprese e lavoratori del settore.
A tale scopo le parti si impegnano ad operare una ricognizione utile a mappare i principali fabbisogni formativi con specifico riferimento alle diverse tipologie di imprese che operano nel comparto, prevedendo la possibilità di intervenire ad integrare il catalogo formativo previsto nell'ambito del servizio A07 "formazione" di Ebav allo scopo di implementare le tipologie di percorsi formativi che intercettino il favore di imprese e lavoratori del settore comunicazione.

4. Occupazione femminile e pari opportunità
Le parti si impegnano a promuovere iniziative in materia di azioni positive favorendo il superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale e alla rimozione di barriere architettoniche.
In particolare sono considerate azioni positive:
- l'adozione degli strumenti di flessibilità oraria previsti dalla normativa di legge e dal presente CCRL;
- la formazione volta a salvaguardare la professionalità del lavoratore/lavoratrice dopo periodi di assenza per genitorialità o assistenza persone con handicap:
- eventuale formazione volta a tutelare i diritti dei lavoratori nello svolgere il loro ruolo di genitorialità/assistenza. A titolo esemplificativo: formazione in materia di Assegno Unico, congedi parentali, diritti per L.104, etc
- accoglimento - compatibilmente con la realtà aziendale - delle richieste di part time reversibile post congedo maternità/paternità
- l'adozione di modalità di lavoro agile
- l'utilizzo della banca ore solidale di cui all'art. 6
- ogni altra iniziativa volta a favorire le parità di genere e la conciliazione vita/lavoro dei dipendenti
per tali azioni le ditte potranno usufruire del supporto delle prestazioni Ebav sulla formazione e su eventuali ulteriori prestazioni che le Parti si impegnano a promuovere.

5. Accantonamento annuo di compensazione (banca ore)
Fermo restando l'istituto della banca ore di cui all'art. 28 del CCNL e quello della flessibilità di cui all'art. 7 del presente CCRL , al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti concordano che le imprese potranno ricorrere all'"accantonamento annuo di compensazione" (banca ore) istituito dal CCRL 7/6/2002 che comprenderà oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività soppresse e alle 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui al CCNL:
• le quote orarie spettanti nell'anno per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4/11;
• le quote orarie eventualmente spettanti nell'anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni;
• le eventuali quote orarie di maggiorazione del 10% e del 20% previste dal successivo punto 7 "Flessibilità settimanale dell'orario di lavoro.
Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di altrettanti permessi retribuiti.
Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.
Di norma con la mensilità di settembre di ogni anno saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del monte ore maturate sino al 31 dicembre dell'anno precedente e non ancora utilizzate, tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi, previa intesa tra azienda e dipendente.

7. Flessibilità settimanale dell'erario di lavoro
Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario (art.31) e fermo restando l'istituto della flessibilità di cui all'art.30, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario settimanale normale di lavoro previsto dal CCNL può essere realizzato - in applicazione dell'art. 29 del CCNL - come media in un arco temporale plurimensile, non superiore ai dodici mesi.
A tale scopo, previo accordo scritto tra impresa e lavoratori, così come previsto dall'art.30 del CCNL, di cui al prospetto allegato D, potrà essere attuato un regime di orario normale di lavoro che comporti, nei limiti del CCNL, settimane con orari superiori alle 40 ore e/o settimane inferiori alle 40 ore.
Si conviene che la variabilità dell'orario normale settimanale non potrà superare le 48 ore. Mensilmente ai dipendenti verrà corrisposta la paga corrispondente all'orario di lavoro contrattuale (40 ore settimanali nel caso di tempo pieno).
Per tutte le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà erogata una maggiorazione del 10% fino a 144 ore e del 20% da 145 a 160 ore che potrà essere trasformata in permessi, che saranno accantonati nell'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'art.6 che precede, laddove attivato.
Alla fine del periodo concordato o comunque a scadenze prefissate nell'accordo, sarà verificato se le ore lavorate nel periodo sono coerenti con una media di 40 ore.
A. Nel caso risultassero superiori, per tutte le ore eccedenti sarà riconosciuta al dipendente la retribuzione oraria più il 10% fino a 144 ore e 20% da 145 a 160 ore.
Eventuali ore eccedenti le 160 e fino ad un max di 220 saranno considerate ore di straordinario a tutti gli effetti e retribuite con la maggiorazione del 35%.
Queste maggiorazioni saranno erogate con la busta paga del mese successivo alle scadenze concordate. Tale riconoscimento è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti.
B. Nel caso risultassero inferiori, tutte le ore mancanti saranno prelevate dal monte ore di cui al punto 6, laddove attivato, che precede, o in carenza del citato monte ore, utilizzando eccezionalmente altri istituti contrattualmente previsti.
Tutti gli istituti contrattuali differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale di 40 ore.
Le ore retribuite con la maggiorazione del 35%, saranno considerate quale prestazione di lavoro straordinario e concorreranno al raggiungimento di un massimo di 220 ore.
Complessivamente, la compensazione della flessibilità settimanale dell'orario di lavoro non potrà superare le 160 ore annue (in eccesso e in difetto).
Ad ogni lavoratore che aderisca all'istituto della flessibilità settimanale previsto dal presente articolo, per ogni annualità in cui viene effettuata la flessibilità, saranno riconosciute le otto ore di permessi retribuiti aggiuntivi previsti dall'art. 30 del CCNL.
L'andamento dell'utilizzo della presente normativa sarà soggetto a verifiche quadrimestrali a livello regionale.
La normativa di cui sopra sarà utilizzata anche per il part-time in proporzione all'orario di lavoro pattuito, fermi restando gli eventuali vincoli di maggiorazione previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.61 e successive modifiche.

8. Contratto a Termine
Al fine di favorire l'inserimento al lavoro di particolari categorie di soggetti svantaggiati, sono esenti dal limite di cui al comma 1 dell'art. 23 del Dlgs. 81/2015 e s.m.i. come disciplinato dal vigente CCNL, i contratti a tempo determinato conclusi con i soggetti in mobilità, i disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, come individuati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

9. Lavoro Agile
Le Parti Sociali, nell'impegno a promuovere forme di flessibilità presso le ditte artigiane e PMI, allo scopo di garantire la parità dei generi favorendo l'effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e/o di assistenza a familiari conciliando tempi di lavoro con tempi di vita, con il presente CCRL richiamano nel dettaglio la regolamentazione del Lavoro Agile di cui al CCNL 16/5/2022.
In particolare: i contenuti dell'accordo individuale, la regolamentazione dell'orario, le fasce di reperibilità, i tempi e modalità della disconnessione, i pari diritti dei lavoratori che adottano tale modalità di lavoro, i luoghi di lavoro deputati idonei, la volontarietà delle parti nell'attivare lo strumento. Si impegnano inoltre a favorire il rinnovo dell'accordo interconfederale regionale sul lavoro agile e le prestazioni EBAV a favore delle ditte che attivano lo smart working.

16. Assorbimento normative derivanti da precedenti CCRL
Le Parti convengono che le normative contenute in tutti i precedenti CCRL Veneti siglati fino ad oggi, se non espressamente richiamate nel presente CCRL, siano assorbite, superate ed integralmente sostituite dalle disposizioni contenute nel presente CCRL

18. Campo di applicazione - Decorrenza e durata
Il presente CCRL si applica:
1) alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane;
2) alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste;
3) alle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese.
operanti nei settori di attività così come definiti dall'art. 1 del CCNL 16 maggio 2022 e s.m.i.
[…]

Avviso comune
Le parti firmatarie del Contratto Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Artigiane Area Comunicazione stipulato in data 12 ottobre 2023, Confartigianato Imprese Veneto - Cna Veneto - Casartigiani del Veneto - Slc-Cgil Veneto - Fistel-Cisl Veneto - Uilcom-Uil Veneto in relazione al campo di applicazione di cui all'art. 18 del CCRL dichiarano che il CCRL non si applica ai dipendenti delle Confederazioni datoriali dell'artigianato a tutti i livelli nonché dai loro enti e/o società costituiti, partecipati o promossi.

Mestre, 12/10/2023
Letto, confermato e sottoscritto.