REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE
 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero                   - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo                - rel. Consigliere
Dott. MAISANO Giulio                - Consigliere
Dott. IZZO Fausto                     - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto         - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) G.S. , N. IL ***;
avverso la sentenza n. 2886/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 14/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Padova con la quale G.S. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno di S.P. .

Trattasi di un infortunio sul lavoro occorso in data *** alla S., dipendente della ditta S. s.p.a., addebitato al prevenuto nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della stessa società, per avere consentito alla S. di svolgere la propria attività lavorativa al nastro trasportatore, per la cernita della frutta e la verifica del contenuto di frutta all'interno delle vasche di lavaggio - nastro trasportatore ubicato al di sopra di una struttura interamente metallica la cui pavimentazione era costituita da grigliato ed in alcune parti ricoperta da lamiere zigrinate antiscivolo -senza l'uso di calzature che assicurassero un buon livello di sicurezza: di tal che, la S., dovendo spostarsi continuamente sul ballatoio cosi strutturato, poggiando il piede su una lastra zigrinata, era scivolata a terra procurandosi le lesioni quali dettagliatamente descritte nel capo di imputazione.

Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo, con un unico motivo di gravame, violazione di legge e vizio motivazionale laddove i giudici di merito hanno ritenuto la penale responsabilità del G., pur non preposto alla sicurezza: si sostiene con il ricorso che la Corte d'Appello avrebbe errato nell'individuare nell'imputato la figura del datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, posto che al G. sarebbero stati delegati solo poteri di ordinaria amministrazione, con conferimento della rappresentanza della società solo in tale ristretto ambito, senza alcun riferimento all'organizzazione della sicurezza e senza l'attribuzione di un budget di spesa per poter provvedere alla sicurezza dei lavoratori: con la conseguenza che i giudici di merito avrebbero dovuto individuare il rappresentante legale della società in altro soggetto, e precisamente nel Presidente del Consiglio di Amministrazione cui spettava la firma sociale.

Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria ampliando le argomentazioni poste a fondamento della proposta impugnazione.

Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza della censura dedotta.
Per consolidata, e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte, nelle imprese gestite da società di capitali, come nel caso di specie (trattandosi di una società per azioni), gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (così, "ex plurimis": Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 ud. - dep. 14/01/2003 - Macola ed altri, Rv. 226999; Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 ud. - dep. 08/02/2008 -Mantelli ed altro, Rv. 238958). A ciò aggiungasi, "ad abundantiam", che il G. era stato anche nominato amministratore delegato della società; né il ricorrente ha allegato documentazione da cui poter desumere l'esistenza di una delega specifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione in materia di sicurezza del lavoro.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.