Cassazione Civile, Sez. 3, 07 novembre 2023, n. 30981 - Ribaltamento della macchina schiacciasassi e responsabilità della ditta appaltatrice per la morte del lavoratore. Estinzione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. GORGONI Marilena - rel. Consigliere -

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
 


sul ricorso iscritto al n. 17889/2021 R.G. proposto da:

A.A., B.B., C.C., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ELISA BARONE, (BRNLSE46H53H703J);

- ricorrenti -

contro

S.M. Srl , in persona del legale rappresentante p.t., D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 732/D, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BRACCO, rappresentata e difesa dall'avvocato INGRID BARTOLI, (BRTNRD75T51G224O);

- controricorrente -

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa in persona del proprio procuratore, E.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI, 103, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DELLAGO, (DLLMSM72D26H501R), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO MARTINI, (MRTFPP64C12F205V), e MARCO RODOLFI, (RDLMRC68L11F205K);

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 678/2021 depositata il 24/02/2021 e notificata, tramite pec, il 14/04/2021;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25/09/2023 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
 

Fatto



A.A., B.B. e C.C. agivano in giudizio nei confronti di S.M. Srl, chiedendone la condanna generica al risarcimento del danno derivante dalla morte di F.F., muratore alle dipendenze della società R. Srl , alla quale la convenuta aveva subappaltato parte dei lavori di realizzazione della fognatura nera e bianca del Comune di (Omissis), oggetto di un appalto di cui era aggiudicataria;

assumevano a tal fine che la morte del loro congiunto, avvenuta per causa del ribaltamento della macchina schiacciasassi/rullo compressore che era intento a manovrare, era da imputarsi alla violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro, come accertato nel giudizio penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Como n. 1887/14 - passata in giudicato - che aveva condannato sia i rappresentanti legali della impresa subappaltatrice, datori di lavoro della vittima, sia il coordinatore dei lavori ed il preposto alla sicurezza per non avere predisposto un piano di sicurezza che tenesse conto dei rischi di ribaltamento della macchina schiacciasassi;

gli eredi del lavoratore deceduto ritenevano incontestabile che anche la ditta appaltatrice dovesse essere considerata responsabile per avere violato l'obbligo di cooperare e coordinarsi con l'impresa subappaltatrice allo scopo di evitare il rischio di cedimento delle pareti, degli scavi e il franamento dei medesimi;

la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva, tra l'altro, di essere manlevata da Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;

il Tribunale di Como, con la sentenza n. 848/2019, accoglieva la domanda attorea e riteneva la società appaltatrice corresponsabile nella misura del 20%;

la Corte d'Appello di Milano, investita dell'impugnazione da S.M. Srl e da UnipolSai Assicurazioni Spa le quali sostenevano l'assoluta autonomia della subappaltatrice, individuavano la causa dell'infortunio nella inesperienza del lavoratore e nell'omessa adozione da parte sua delle misure di sicurezza, con la decisione n. 678/2021 (depositata il 24/02/2021 e notificata, tramite pec, il 14/04/2021), ha accolto l'appello; per l'effetto, ha escluso ogni responsabilità della impresa appaltatrice ed ha regolato le spese di lite facendo applicazione del principio di soccombenza;

avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, gli eredi di F.F.: la moglie e i suoi due figli;

resistono con autonomi controricorsi S.M. Srl e Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

 

Diritto




1) i ricorrenti, tramite l'avvocato OMISSIS, a ciò previamente autorizzato, hanno fatto pervenire, in data 22 settembre 2023, atto di formale rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato in pari dati alle controricorrenti e dalle medesime accettato;

2) va quindi dichiarata l'Estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.;

3) le spese sono compensate come, peraltro, richiesto dalle parti;

4) la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560 e successiva giurisprudenza conforme).

 

P.Q.M.


La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dalla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2023