Tipologia: CCI
Data firma: 3 agosto 2021
Validità: 2020-2022
Parti: Stazione Zoologica Anton Dohrn e Flc-Cgil, Fir-Cisl*, Uil-Rua, Fgu, RSU
Comparti: P.A., Stazione Zoologica Anton Dohrn
Fonte: fircisl.it


Sommario:

 

Premessa
Disposizioni Generali
Art. 1 - Durata
Art. 2 - Procedure di ratifica dell'Accordo
Art. 3 - Ambiti di applicazione del Contratto Collettivo Integrativo
Parte I: Personale appartenente ai livelli I-III (Ricercatori e Tecnologi)
Art. 1 - Costituzione fondo 2020 - 2021 e 2022
Art. 2 - Destinazione annualità 2020, 2021 e 2022
Art. 3 - Indennità per il personale a tempo determinato

 

Art. 4 - Risorse Residue
Parte II: Personale appartenente ai livelli IV-VIII
Art. 1 - Costituzione fondo 2020
Art. 2 - Destinazione risorse
Art. 3 - Criteri e modalità per l'attribuzione della produttività collettiva e individuale
Art. 4 - Indennità per il Personale a Tempo determinato
Art. 5 - Progressioni economiche
Dichiarazione Fir-Cisl


Contratto Collettivo Integrativo (CCI) Trattamento economico accessorio Ricercatori e Tecnologi (livelli I-III) e Trattamento economico accessorio personale tecnico-amministrativo (livelli IV-VIII) Triennio 2020 - 2022
Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.135 del 07/07/2021


Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il Regolamento del Personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn, approvato con delibera CdA n. 5 del 26/04/2016 e con nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, prot. n. 15119 del 29 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n.226 del 27/09/2016;
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Stazione Zoologica Anton Dohrn vigente, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23.07.2019;
Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 settembre 2018 e approvato dal MIUR il 30 novembre 2018 e smi);
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il biennio economico 2000/2001, e ss.mm.ii.;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il biennio economico 2002/2003, e ss.mm.ii.;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il triennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007;
Visto il CCNL del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il biennio economico 2008-2009;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 - 2018 del 19 aprile 2018;
Visto l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, che stabilisce che, nel triennio 2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
Visto l’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010, che stabilisce che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14;
Vista la circolare del 19 luglio 2012 n. 25 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)";
Vista la circolare dell'8 maggio 2015, n. 20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato "Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013";
Visto il comma 2, art. 23, del D.Lgs. 75/2017, in base al quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di tutto il personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
Considerato quanto specificato nella circolare n. 2/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, che spiega come, nei casi di applicazione dell'art. 20, comma 1 del citato D.Lgs. 75/2017, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 può essere incrementato di un valore pari alla misura già percepita a titolo di trattamento accessorio comunque non superiore a quello medio pro-capite del Fondo calcolato utilizzando i dati desumibili dalla rilevazione Conto Annuale (tabelle 1 e 13 al netto di eventuali arretrati), con riferimento alla specifica area di inquadramento e all'ultima annualità disponibile;
Visto che in applicazione dell'art. 20, comma 1 del citato D.Lgs. 75/2017, la SZN ha stabilizzato 11 unità di personale di III livello, 2 unità di personale VI livello ed 1 unità di personale VII livello;
Visto l'art. 7 del D.Lgs. 218/2016 che consente agli Enti Pubblici di Ricerca, nell'ambito della loro autonomia, di adottare un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale e da quanto stabilito all'art. 9 del D.Lgs. 218/2016;
Visti i Piani Triennali di Attività 2018-2020 e 2019-2021 della Stazione Zoologica Anton Dohrn inviati al MIUR in data 20/07/2018 (prot. num. 3928/E1) e in data 24/07/2019 (prot. num. 5673/E1), che descrivono il piano di ampliamento della SZN, definito nell'ambito della propria autonomia e delle disponibilità di risorse, che include la completa riorganizzazione dell'Ente con la creazione di un dipartimento di biotecnologie marine, apertura di sedi territoriali in diverse parti del territorio nazionale, quali a titolo di esempio in Sicilia, Calabria, Lazio, Marche, oltre al potenziamento delle sedi di Portici e di Ischia, ed il recupero della sede di Bagnoli, oggetto del progetto CRIMA finanziato dal MIUR, l'incremento di attività di ricerca di base in tematiche nuove, di ricerca applicata e di valorizzazione della ricerca, l'incremento delle attività di terza missione, il conseguente potenziamento della struttura tecnica e amministrativa, necessario per sostenere e supportare l'incremento delle attività e il raddoppio delle unità di personale, ai quali è correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili;
Preso atto che la Stazione Zoologica Anton Dohrn sta continuando alla campagna di reclutamento prevista dai PTA 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021 che comporta un incremento stabile delle dotazioni organiche con atti ed impegni già deliberati dal CdA in attuazione dei PTA sopra citati;
Considerato che gli Enti pubblici di Ricerca, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;
Visto in particolare l’art. 90 del suddetto CCNL 2016 - 2018 "Fondo per le progressioni economiche di livello";
Visto il parere già espresso dall'ARAN - Servizio di Contrattazione I prot. n. 2664/2017 del 17/03/2017, ns/prot. N. 1631 del 17/03/2017;
Visto il DPR 4/9/2013 n. 122, art. 1 lettera a) in base al quale le disposizioni recate dall'art. 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014;
Vista la delibera del Presidente n. 41 e 42 del 14/07/2017 - con la quale i Fondi 2015 per il trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III e ai livelli IV-VIII sono stati incrementati rispettivamente di € 15.000,00 e di € 52.000,00, in applicazione degli artt. 4 e 9, commi 3 e 4 del CCNL biennio economico 2000/2001;
Considerato che le risorse complessive destinate al trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato appartenente ai Ricercatori e Tecnologi (I-III), per l'anno 2015 erano pari ad € 145.561,00 (al netto della decurtazione permanente di € 4.456,00 in applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2013 n. 147), a cui sono stati aggiunti € 15.000,00, in applicazione dell'art. 9 commi 3 e 4 del CCNL biennio economico 2000/2001, per un totale di € 160.561,00;
Considerato che le risorse complessive destinate al trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato appartenente ai livelli IV -VIII, per l'anno 2015 sono state determinate in € 433.183,00 al netto della decurtazione permanente di € 3.767,00, in applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a cui sono stati aggiunti € 52.000,00, in applicazione dell'art. 4, commi 3 e 4 del CCNL biennio economico 2000/2001, per un totale di € 485.183,00;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27 marzo 2018 che approva l'incremento di € 300.000,00 quali risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai livelli I-III e IV-VIII in considerazione del profondo processo di ristrutturazione dell'Ente Stazione Zoologica Anton Dohrn;
Tenuto conto che le risorse per il trattamento accessorio 2019 del personale appartenente ai Ricercatori e Tecnologi (I-III) derivanti dalle risorse complessive 2015 incrementate della quota parte delle risorse previste nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 23 dicembre 2019, in considerazione del profondo processo di ristrutturazione e aumento del personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn come dai PTA 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021 che prevede un considerevole incremento del personale a tempo indeterminato, ammontano a € 265.404,00;
Vista la Delibera n. 50 del 08/04/2020 di Costituzione del Fondo Salario Accessorio per l'anno 2020 e relativi schemi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera medesima;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 9 del 6 aprile 2020) in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2020;
Vista la Delibera n. 64 del 20/04/2021 di Costituzione del Fondo Salario Accessorio per l'anno 2021 e 2022 e relativi schemi allegati nelle more del parere definitivo del Collegio dei Revisori dei Conti;
A) Per il personale appartenente ai livelli I-III, per l'anno 2020 - 2021 e 2022 di vigenza del presente CCI, l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio, è determinato per ciascun anno in € 331.911,00.
Tenuto conto che le risorse per il trattamento accessorio 2020 del personale appartenente ai livelli IV - VIII derivanti dalle risorse complessive 2015 incrementate della quota parte delle risorse previste nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 23 dicembre 2019, in considerazione del profondo processo di ristrutturazione e aumento del personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn come dai PTA 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021 che prevede un considerevole incremento del personale a tempo indeterminato, ammontano a € 658.517,00
B) Per il personale appartenente ai livelli IV - VIII, per l’anno 2020 - 2021 e 2022, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, è determinato per ciascun anno in € 658.517,00.

Disposizioni Generali
Art. 3 - Ambiti di applicazione del Contratto Collettivo Integrativo

Il presente Contratto Collettivo Integrativo si riferisce al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV- VIII (Tecnici e Amministrativi) e al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I - III (Ricercatori e Tecnologi) in forza all'Ente sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Parte II: Personale appartenente ai livelli IV-VIII
Art. 2 - Destinazione risorse

[…]
c. Indennità di rischio periodo 2020 - 2022: tale indennità è relativa al rischio connesso all'attività ordinaria di lavoro (attività rischio per la presenza dei laboratori nell'Ente, etc.), è erogata a tutto il personale del profilo IV-VIII avente diritto ed è pari al € 1,19 per ogni giorno di presenza in servizio.
d. Indennità attività a mare (fuori fondo salario accessorio dal 2021):
1) L'indennità attività a mare si applica in caso di utilizzo di mezzo nautico di proprietà dell'Ente o di mezzi nautici terzi previa autorizzazione del Direttore Generale. Tale indennità è erogata solo in caso di superamento di n. 3 giornate di immersioni o di attività mare su base mensile. L'indennità di conduzione mezzo nautico è invece determinata per tutte le uscite.
[…]
2) Per le attività che prevedono immersione con ARA o altri dispositivi al di sotto dei 10 m di profondità (escludendo quindi l'apnea e snorkeling), l'importo da corrispondere è pari a € 35,00 per una immersione giornaliera e € 55,00 per due immersioni nello stesso giorno.
3) Per le immersioni ARA nei primi 10 m di profondità è prevista una indennità di € 25 giornaliere.
4) Nel caso in cui nella stessa giornata vengano effettuate immersioni ARA sia al di sotto dei 10 metri sia entro i primi 10 metri di profondità, è prevista una indennità di € 40.
5) In caso di attività a mare senza immersione, per ogni attività successiva alla terza mensile, tutte di durata superiore alle 4 ore, viene corrisposta un'indennità pari a € 15.
6) Per le attività che prevedono la conduzione del mezzo nautico, l'indennità di conduzione è pari a € 75 al giorno (solo per i natanti di dimensioni superiori a 16 m), € 45 al giorno (solo per i natanti di dimensioni comprese fra 10 e 16 m) e € 25 al giorno (solo per i natanti di dimensioni inferiori a 10 m).
7) L'indennità di immersione e l'indennità di conduzione comprendono l'indennità uscita a mare.
[…]
e. Indennità di responsabilità: […] L'indennità di responsabilità si applica anche al personale che riveste il ruolo di RSPP. […]
g. Indennità di reperibilità: da attribuire al personale in reperibilità secondo specifiche esigenze dei servizi e definito in base agli orari definiti […] Con determina del Direttore Generale, su proposta del Responsabile, sono individuate le unità di personale a cui sarà assegnata l'indennità di reperibilità in base al turno stabilito. Il personale in ferie, durante i periodi di chiusura dell'Ente, può risultare reperibile. In questo caso, è corrisposta l'indennità prevista per i giorni festivi. I turni saranno stabiliti su base almeno trimestrale dal Responsabile e comunicati alla Direzione e all'ufficio Gestione Risorse Umane. Per ogni intervento effettivamente svolto è corrisposto, in aggiunta all'indennità di reperibilità, un compenso in termini di ore di lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, festivo/notturno. Nelle 24 ore successive dall'intervento (derogabili nel caso in cui la scadenza ricada in giorni festivi o prefestivi), il responsabile dovrà far pervenire alla Direzione dell'Ente una relazione tecnica sintetica nella quale si evidenzia: 1) la natura dell'intervento, b) la sua durata e c) l'esito dello stesso e le eventuali azioni da intraprendere per sanare o prevenire eventuali problemi in futuro.
h. Compenso per lavoro straordinario: il fondo sarà utilizzato per l'erogazione del compenso per il lavoro straordinario in relazione agli interventi espletati in regime di reperibilità (vedi sopra), in relazione ad attività straordinarie resesi necessarie per rispettare scadenze oggettive e verificabili da parte dell'Amministrazione Centrale o in relazione ad attività straordinarie preventivamente richieste o autorizzate dal Direttore Generale, garantendo, ove possibile, la rotazione del personale qualificato alla funzione richiesta.
i. Indennità sedi disagiate: è riconosciuta, conformemente ai dettami della normativa vigente, previa valutazione, al personale che opera in sedi che sono soggette a disagio. Le modalità di corresponsione vengono definite da apposito regolamento.
[…]

Art. 4 - Indennità per il Personale a Tempo determinato
1. Al personale a Tempo determinato sono corrisposte tutte le indennità previste per il personale a Tempo indeterminato. […]
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