INAIL
Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024. Articolo 18 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l’art. 1 “Riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici”;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2023, di nomina a Commissario straordinario dell’istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell’istituto ai sensi della disciplina vigente;
visto l’articolo 1, n. 28 in combinato disposto con l’articolo 4, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in base ai quali è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
visto l’articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che stabilisce che per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art 39;
visto l’articolo 1, commi 128 e 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi, nonché dei premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
visto l’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che dispone per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 l’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore;
visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969 recante “approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 7 maggio 1969, relativa alla adozione di premi speciali unitari per gli alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali”;
visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 luglio 1987 con il quale è stata approvata la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 dicembre 1986 che stabilisce le nuove misure dei premi speciali unitari per l'assicurazione degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali a decorrere dal 10 agosto 1987;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2012 con il quale è stata approvata la determinazione n. 23 del 6 dicembre 2011 adottata dal Presidente - Commissario straordinario dell’Inail, che riconferma il regime del premio speciale unitario esclusivamente per gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali;
considerata la necessità di aggiornare il premio speciale vigente in ragione della predetta estensione della copertura assicurativa di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
viste la relazione del Direttore generale in data 14 settembre 2023 e la nota tecnica della Consulenza Statistico attuariale dell’istituto, ivi allegata,
 

DELIBERA

il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è fissato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 nella misura di 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’adozione del decreto di approvazione.