Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
VISTI in particolare, gli articoli 1, comma 3, n. 28, e articolo 4, comma 1, n. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in base ai quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
VISTO in particolare, l’articolo 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che stabilisce che sono, inoltre, considerati datori di lavoro le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all’art. 4, comma 1, n. 5;
VISTO in particolare, l'articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che stabilisce che per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante “Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO l'articolo 1, commi 128 e 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che stabilisce la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi, nonché dei premi speciali determinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, in particolare l’articolo 18, che prevede, per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023/2024, l'estensione della tutela assicurativa a tutte le attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale” e, in particolare, l'articolo 1 rubricato "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87;
VISTO il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969 recante "Approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa alla adozione di premi speciali unitari per gli alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali";
VISTO il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 luglio 1987 recante “Premio speciale unitario per l'assicurazione degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali”, con il quale è stata approvata la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 dicembre 1986 che stabilisce le nuove misure dei premi speciali unitari per l'assicurazione degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali a decorrere dal 10 agosto 1987;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2012, con il quale è stata approvata la determinazione n. 23 del 6 dicembre 2011 adottata dal Commissario straordinario dell'INAIL, che riconferma il regime del premio speciale unitario esclusivamente per gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2023, di nomina a Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi della disciplina vigente;
VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’INAIL del 27 luglio 2023, concernente “Nuovo premio speciale per alunni e studenti della scuola non statale (A.S. 2023/2024)”, secondo la quale “La copertura per i rischi attualmente assicurati (palestre, laboratori, PCTO) e i “rischi in aula” per tutti gli alunni/studenti, dalla scuola dell’infanzia all’università, comporta nel complesso oneri stimati in circa 10,61 milioni di euro. Gli esposti al rischio risultano pari a circa 1.076.000 e sono ottenuti come somma degli assicurati attualmente presenti per l’anno solare 2022 negli archivi Inail e degli alunni della scuola dell'infanzia paritaria tratti dal Focus “Principali dati della scuola - Avvio Anno Scolastico 2022/2023”, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione a settembre 2022. Nel focus le informazioni sulla scuola non statale sono riferite all'anno scolastico 2021/2022. Il premio speciale unitario, valido per l'A.S. 2023/2024, uguale per tutti gli alunni/studenti di ogni ordine e grado (dalla scuola dell'infanzia all'università), è stimato in 9,87 euro. Tale premio verrà rivalutato proporzionalmente a norma dell'articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965. In seguito all'entrata in vigore del nuovo premio speciale unitario, non verrà più applicata la riduzione di premio prevista dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147. Ai suddetti premi continuerà ad applicarsi l'addizionale ex Anmil prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e pari all'1%”;
VISTA la relazione del Direttore generale dell’INAIL del 14 settembre 2023, recante “determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”, laddove è riportato che “Per quanto riguarda invece gli alunni e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali si rende necessario rideterminare il premio speciale unitario proprio in considerazione dell'estensione delle attività protette non più limitate alle sole esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro cui fa riferimento il premio speciale unitario vigente, ma estese alle attività di insegnamento-apprendimento in generale, ora annoverate tra quelle indicate nell'articolo 1, terzo comma, del T.U. (...) In ragione della necessità di assicurare ora gli alunni/studenti dalla scuola dell'infanzia all'università nello svolgimento di tutte le attività di apprendimento, la Consulenza Statistico Attuariale ha provveduto a stimare i maggiori oneri legati alla estensione delle attività protette che, aggiunti agli oneri stimati per i rischi precedenti di cui alla partecipazione ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o ad esercitazioni di lavoro, determinano un premio speciale unitario complessivo per l'anno scolastico 2023/2024 di euro 9,87 per alunno/studente”;
VISTA la deliberazione n. 66 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell’INAIL, recante “Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, in conformità all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”;
TENUTO CONTO dell’istruttoria effettuata dalla competente Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il parere del Ministero dell’economia e delle finanze - RGS - IGESPES, espresso con nota prot. n. 237330 del 4 ottobre 2023, con il quale il predetto Dicastero ha comunicato, con riferimento alla citata deliberazione n. 66 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell’INAIL, alla relazione e alla nota tecnica fornite dall’INAIL, di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il premio speciale unitario vigente in ragione della sopra indicata estensione della copertura assicurativa di cui all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, così come previsto dalla citata deliberazione n. 66 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell’INAIL
 

DECRETA


Articolo 1
(Premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e università non statali)

1. È approvata la deliberazione n. 66 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell’INAIL, allegata al presente decreto di cui forma parte integrante e, per l’effetto, il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali, è fissato per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024 nella misura di 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l'addizionale ex ANMIL pari all'1% prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”.
 

Roma, 13 ottobre 2023

Marina Elvira Calderone