Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
di concerto con
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 

VISTO l'articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che “i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione”;
VISTO l'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che “con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)”;
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 febbraio 2011, di seguito D.M. 4.2.2011, per la “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” ed in particolare, l’articolo 6-bis, inserito dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, con il quale è stata istituita la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e a cui è stata attribuita, tra l’altro, la funzione di curare “l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’incarico di titolare della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il decreto del Direttore generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute 26 maggio 2023, n. 62, contenente l’11° elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011;
VISTO il decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 ottobre 2023, n. 118 con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al punto 2 dell’allegato I del D.M. 4.2.2011;
VISTA l’istanza di aggiornamento della documentazione relativa all’autorizzazione all'effettuazione dei lavori sotto tensione presentata da Terna Rete per l’Italia S.p.A.;
VISTA l’istanza di aggiornamento della documentazione relativa all’autorizzazione quale soggetto formatore per i lavoratori impiegati nei lavori sotto presentata da Terna Rete per l’Italia S.p.A.;
VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011 in relazione alle istanze richiamate in precedenza;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento dell’11° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori adottato con decreto direttoriale 26 maggio 2023, n. 62
 

DECRETA

Articolo 1
(Aziende autorizzate all'effettuazione di lavori sotto tensione)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, le “procedure aziendali” relative ai “lavori autorizzati” della Società Terna Rete per l’Italia S.p.A. risultanti nell'elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione adottato con decreto direttoriale 26 maggio 2023, n. 62 richiamato in premessa, vengono variate dalla data del presente decreto.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nella Sezione A dell’elenco allegato al presente decreto.
 

Articolo 2
(Soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, i “codici di riferimento aziendale” e i “programmi formativi” relativi alla formazione sui lavori della Società Terna Rete per l’Italia S.p.A. risultanti nell’elenco dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione adottato con decreto direttoriale 26 maggio 2023, n. 62 richiamato in premessa, vengono variati dalla data del presente decreto.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nella Sezione B dell’elenco allegato al presente decreto.
 

Articolo 3
(Elenco delle aziende autorizzate)

1. In attuazione di quanto disposto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato il 12° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente l’11° elenco adottato con decreto direttoriale 26 maggio 2023, n. 62 citato in premessa.
 

Articolo 4
(Obblighi delle aziende autorizzate)

1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
 

Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Direttore Generale
Gennaro Gaddi

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Il Direttore generale
Francesco Vaia

 

Allegato Dodicesimo elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione