Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, rubricato “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
VISTA la legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante “Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica” e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica” il cui comma 1 prevede che “Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica” svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi”;
VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l'articolo 20 che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante “Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” e, in particolare, l’articolo 11, come modificato dall’articolo 2, comma 114, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui “con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in particolare l’articolo 1, comma 287, il quale ha disposto che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 97 del 19 luglio 2018 concernente la determinazione, con decorrenza 1° luglio 2018, della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base della liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante: “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e, in particolare, l'articolo 1 rubricato "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2023, di nomina a Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi della disciplina vigente;
VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’INAIL del 2 agosto 2023, concernente la “Rivalutazione delle prestazioni economiche dei Tecnici sanitari di radiologia medica”, allegata alla sotto riportata deliberazione del Commissario straordinario, secondo la quale “per i tecnici di radiologia medica vi sarebbero le condizioni per proporre la rivalutazione delle retribuzioni con decorrenza 1° luglio 2023 in quanto, applicando le variazioni degli indici FOI dal 2017 ai valori convenzionali delle retribuzioni derivanti dal rinnovo contrattuale del 2018, risultano superiori alle retribuzioni vigenti dal 1/7/2018”;
VISTA la relazione del Direttore generale dell’INAIL del 18 settembre 2023, avente ad oggetto la “determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei relativi corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023”, laddove è riportato che “per effetto della variazione dell'indice Foi Istat del 2022 rispetto al 2021 (+ 8,1 per cento) il valore della retribuzione convenzionale ottenuto attraverso l'applicazione degli indici in questione, intervenuti dal 2017 al 2023, al valore convenzionale della retribuzione derivante dal rinnovo contrattuale del 2018, con il 1° luglio 2023 risulta superiore (€ 28.363,74) rispetto a quella finora vigente(€ 26.980,79)”;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL n. 67 del 26 settembre 2023, con la quale è stata approvata la relazione del Direttore generale sopra richiamata e, per l’effetto, anche la determinazione delle retribuzioni convenzionali da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023;
VISTO il parere del Ministero dell’economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 241584 dell’11 ottobre 2023, con il quale ha comunicato, con riferimento alla citata deliberazione n. 67 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell’INAIL, alla relazione e alla nota tecnica fornite dall’INAIL, di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull’ulteriore corso dei successivi adempimenti;
VISTA la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 25 ottobre 2023, nella quale è stato reso il parere di competenza del Ministero della salute sulla citata delibera del Commissario straordinario dell’INAIL n. 67 del 26 settembre 2023 e, contestualmente, è stato acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze e dello stesso Ministero della salute per l’adozione del presente provvedimento;
TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare la retribuzione convenzionale e di rivalutare le prestazioni economiche dei tecnici sanitari di radiologia autonomi e degli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X, così come previsto nella deliberazione n. 67 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell’INAIL
 

DECRETA


Articolo 1
(Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e degli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive)

1. La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella:

Eventi

Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018)

Anno 2005 e precedenti

€ 27.644,60

Anno 2006

€ 27,644,60

Anno 2008

€ 27.644,60

Anno 2009-2016

€ 27,644,60

Anno 2017

€ 27.871,86

Anno 2018-2023

€ 28.363,74

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”.
 

Roma, 31 ottobre 2023

Marina Elvira Calderone