Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 5 marzo 2019
Validità: 05.03.2019 - 04.03.2022
Parti: Associazione Albergatori Isola D’Elba, Faita, Associazione Gestori Campeggi Isola d’Elba, Confcommercio, Confesercenti [Asshotel e Assocamping] e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl
Settori: Commercio-Turismo, Alberghi e campeggi, Isola d'Elba
Fonte: federalberghi.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1) Sistema di relazioni sindacali
Art. 2) Sfera di Applicazione e Mercato del Lavoro
Art. 3) Decorrenza e Durata
Art. 4) Flessibilità orario di lavoro
Art. 5) Durata Massima dell’Orario di Lavoro - Periodo di riferimento
Art. 6) Riposo settimanale
Art. 7) Durata del Lavoro Notturno
Art. 8) Riposo Giornaliero
Art. 9) Lavoro a tempo parziale
Art. 10) Attività frazionate
Art. 11) Colazione e intervalli per il consumo dei pasti
Art. 12) Abbigliamento e decoro
Art. 12) bis Sicurezza nei Luoghi di lavoro

 

Art. 13) Periodo di prova per contratti di stagione e a termine
Art. 14) Corresponsione T.F.R.

Art. 15) Apprendistato stagionale ciclico
Art. 16) Formazione aziendale Apprendistato Stagionale
Art. 17) Contratto di lavoro intermittente
Art. 18) Orario di lavoro dei minori
Art. 19) Lavoratori studenti
Art. 20) Retribuzione conglobata
Art. 21) Diritto di precedenza
Art. 22) Premio di Risultato
Art. 23) Commissione Paritetica
Art. 24) Regolamento della Commissione Paritetica
Art. 25) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 26) Ente Bilaterale e Centri di Servizio


Contratto integrativo del CCNL del 20/02/2010 Turismo Federalberghi Confcommercio e del CCNL del 4 marzo 2010 Turismo Confesercenti per i dipendenti del settore alberghi e campeggi, dell’isola d’Elba

Il giorno 5 marzo 2019 in Portoferraio, presso la sede dell’Associazione Albergatori Isola d’Elba, in Calata Italia n.26, si sono incontrati: le seguenti rappresentanze datoriali: Associazione Albergatori Isola d’Elba […], Faita Toscana, Associazione Gestori Campeggi Isola d’Elba […], l’Associazione del Commercio Turismo e Servizi dell’Isola d’Elba Confcommercio […], la Confesercenti Provinciale di Livorno per conto di Asshotel e di Assocamping […] e le seguenti OO.SS. in rappresentanze dei lavoratori: Filcams Cgil […], Uiltucs Uil […], Fisascat Cisl […]

Premesso
• Che l’isola d’Elba rappresenta una delle realtà insulari italiane più ambite e ricercate dal punto di vista turistico. Le bellezze naturali, paesaggistiche e storiche che la contraddistinguono impongono al tessuto economico e imprenditoriale, di aspirare ad un sempre migliore livello di servizi dedicati all’accoglienza. In questo contesto l’organizzazione della manodopera del comparto turistico rappresenta il primo obiettivo di qualità attraverso cui l’Elba realizza il sistema di accoglienza nei confronti degli ospiti. La contrattazione integrativa che prevede la generale applicazione di regole condivise a tutte le aziende del settore a cui è finalizzata, garantisce una uguale tutela e identico trattamento per tutti i lavoratori coinvolti. Nel contempo, grazie a corrette relazioni sindacali e all’integrale applicazione dei CCNL di Settore sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, si raggiungono gli obiettivi di economicità e di produttività, che consentono di mantenere i livelli di qualità che sempre più contraddistinguono e rendono unica l’Elba nel più generale panorama dell’offerta turistica.
• Che l’attività delle aziende del settore turistico elbano, è strettamente collegata all’andamento dei flussi di clientela, variabili in relazione alle punte di superlavoro stagionali e festive. In tale contesto è necessario adeguare l’organico con contratti a tempo determinato, anche con riferimento alle aziende ad apertura annuale, così come previsto sia dall’Avviso Comune per il Settore Turismo sottoscritto da Federalberghi e OO.SS. in data 12/06/2008, rinnovato in data 31/10/2018 che del l’Avviso Comune sottoscritto da Confesercenti in data 17/06/2008, confermato in data 22/02/2019 da Asshotel e Assocamping.
• Le parti individuano l’intero territorio dell’isola d’Elba, l’insieme del tessuto economico turistico,
come territorio ad integrale vocazione turistica e stabiliscono di recepire integralmente gli avvisi
comuni delle parti sul sistema della stagionalità.
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1) Sistema di relazioni sindacali
Con l’obbiettivo di rendere fluido e costruttivo il concreto svolgimento delle relazioni sindacali, le relazioni tra le parti saranno rivolte a garantire tempestività di comunicazione e consultazione, al fine di favorire la consapevolezza e il coinvolgimento dei lavoratori.
Le parti si impegnano a sostenere ogni azione che abbia come obbiettivo il recupero di competitività dell’offerta turistica sostenendo:
la realizzazione di un progetto di settore comprensoriale per la riqualificazione e il riequilibrio economico/finanziario delle aziende:
l’attivazione di risorse da destinarsi alla promozione dell’isola
l’attivazione di risorse da destinarsi alla formazione del personale, attraverso il sistema degli Enti Bilaterali
Le parti si incontreranno annualmente, tendenzialmente ad inizio anno e si procederà all’informativa annuale e all’illustrazione dei risultati dell’anno precedente.

Art. 2) Sfera di Applicazione e Mercato del Lavoro
Il presente accordo integrativo territoriale si applica a tutte le Aziende Alberghiere e Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta, campeggi e villaggi turistici, come identificate dal CCNL del 27 luglio 2007 sottoscritto da Federalberghi e da quello sottoscritto in data 04/03/2010 da Confesercenti, aderenti alla Associazione Albergatori Isola d’Elba e alla Faita Isola d’Elba, alla Confcommercio e a Confesercenti.
Il Contratto integrativo sarà applicato anche agli appalti di servizi che si troveranno ad operare per conto delle aziende aderenti alle associazioni firmatarie.
Restano esclusi dalla presente contrattazione tutti gli altri comparti previsti dai CCNL del settore Turismo.

Art. 4) Flessibilità orario di lavoro
Confermando che il normale orario di lavoro settimanale è pari a 40 ore, in considerazione dell'andamento altalenante ed irregolare della domanda turistica nella realtà Elbana, che comporta difficoltà per l'organizzazione del servizio ed induce al frazionamento della durata dei rapporti di lavoro, le parti concordano, anche al fine di incentivare la continuità ed il prolungamento dei rapporti di lavoro, di adottare la disciplina dell'orario medio con l’istituto della “banca ore” da attuarsi con annotazione nel cedolino paga:
• delle eventuali ore lavorate in meno, a fronte di un minor apporto di prestazioni lavorative confronto alle 40 ore settimanali previste, senza riduzioni della normale retribuzione mensile;
• delle eventuali ore lavorate in eccesso, in caso di prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario senza compensi aggiuntivi oltre la normale retribuzione;
Alla scadenza del contratto, per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, o alla fine dell’anno per quelli annuali, si procederà alla verifica delle ore complessivamente lavorate.
Se le stesse risultassero superiori al limite contrattuale (40 ore medie settimanali) limitatamente a quelle eccedenti, si applicherà quanto previsto dai CCNL in materia di lavoro straordinario oppure, in alternativa o. in concomitanza tra i due sistemi, il datore di lavoro con il consenso del lavoratore avrà la facoltà di far godere di riposi compensativi, anche in misura oraria.
Nel caso, invece, le ore lavorate risultassero inferiori a quelle già pagate, si potrà procedere a compensarle con eventuali ore di ferie o permessi residui alle date sopra stabilite e, in mancanza delle stesse, all’acquisizione di diritto di quanto già percepito.
Viene stabilito che i permessi (ROL)e le ferie possono essere goduti in misura oraria.

Art. 5) Durata Massima dell’Orario di Lavoro - Periodo di riferimento
Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4 del d.lgs. 66/2003, è stabilito in 12 mesi.

Art. 6) Riposo settimanale
Premesso che il comma 2 dell’art. 9 del d.lgs. 66/2003 prevede eccezioni a quanto ascritto nel comma 1 circa il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza della domenica, ai sensi dell’art.9, comma 2, lettera d), e dell’art. 17 4° comma del d.lgs. 66/2003 si stabilisce che la giornata di riposo può essere concessa a scadenza superiore ad una settimana. Inoltre si concorda che ferma restando la durata della giornata di riposo fissata in 24 ore ogni 6 giorni lavorativi, questa, può essere concessa nel limite massimo dei 14 giorni.

Art. 7) Durata del Lavoro Notturno
Ai sensi dell’art. 13 c. 1A del D.Lgs 66/2003 il periodo di riferimento, per il calcolo della durata media del lavoro notturno, è individuato nell’anno civile (1/1-31/12) e, per i lavoratori a tempo determinato anche stagionali, nella durata del contratto.

Art. 8) Riposo Giornaliero
Visto l’art. 7 comma 1° del D.Lgs 66/2003 e l’art. 17 della stessa norma, le Parti stabiliscono che a tutti i dipendenti con orario di lavoro frazionato, il riposo giornaliero, di undici ore consecutive, potrà essere frazionato durante la giornata.

Art. 10) Attività frazionate
Vengono definite “attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata” quelle lavorazioni soggette ad interruzioni tra una fase e l’altra non inferiori a due ore.
Tale l’interpretazione è valida ogni qual volta la normativa nazionale prevede deroghe per le attività frazionate (per esempio gli artt. 10 e 13 del d.lgs. 345/99 e gli artt. 7 e 9 del d.lgs. 66/2003).

Art. 11) Colazione e intervalli per il consumo dei pasti
Per il pranzo e per la cena sono previsti da 30 a massimo 60 minuti per pasto, non computabili nell’orario di lavoro.
Inoltre, per la colazione, saranno detratti dall’orario effettivo di lavoro 15 minuti se la colazione viene consumata dopo l’inizio dell’orario di lavoro.
Dette interruzioni possono essere considerate quali pause previste dall’art. 8 del d.lgs.66/2003

Art. 12) bis Sicurezza nei Luoghi di lavoro
Le Aziende del settore ottempereranno a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 sia per la corretta valutazione dei rischi aziendali che delle azioni formative conseguenti oltre alle previsioni di consegna degli idonei Dispositivi di Protezione Individuale. Ai lavoratori è fatto obbligo di integrale rispetto delle disposizioni impartite.

Art. 15) Apprendistato stagionale ciclico
È consentito lo svolgimento dell’apprendistato in un periodo massimo di 4 stagioni, purché l’assunzione nella quarta stagione avvenga in data antecedente alla scadenza dei 48 mesi di calendario.
Per i profili formativi ed il riproporzionamento delle ore di formazione, si fa riferimento a quanto previsto dai CCNL di riferimento.

Art. 16) Formazione aziendale Apprendistato Stagionale
La formazione può essere svolta anche fuori dell’azienda ed erogata su richiesta dell’impresa dall’ente bilaterale o dalle agenzie formative emanazioni delle categorie economiche firmatarie del presente l’accordo. Le attività formative aggiuntive svolte presso più datori di lavoro, agenzie formative e gli enti bilaterali si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
Le competenze acquisite saranno registrate nella scheda formativa che potrà essere sostituita con attestato di frequenza rilasciato dall’ente formatore.
La modulistica è quella dell’Ente Bilaterale di riferimento (Modulo di autocertificazione della capacità formativa e Scheda formativa contenente le informazioni relative al singolo rapporto di lavoro)

Art. 17) Contratto di lavoro intermittente
A causa della particolare variabilità della domanda di servizi, caratteristica del comparto turistica, le parti concordano di poter ricorrere al lavoro intermittente nell’intero arco annuale di lavoro, per tutte le attività svolte all’interno del settore turistico come sopra individuato, senza limitazioni rispetto alle fasce di età dei lavoratori, né al loro status.

Art. 18) Orario di lavoro dei minori
Premesso che l'art. 15, 2° comma legge 977/1967 modificato del d.lgs 345/1999 espressamente afferma: “ Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. ", si stabilisce che, limitatamente al periodo maggio - ottobre, il termine “notte” debba intendersi il periodo di almeno 12 ore consecutive compreso tra le 23 e le ore 7.
Sia in questo caso che per il riposo settimanale, per “attività frazionata” e si fa riferimento a quanto già espresso nell’art. 10.

Art. 23) Commissione Paritetica
Data la particolare composizione del settore turismo si conferma l’istituto della Commissione Paritetica del comprensorio dell’isola d’Elba alla quale vengono demandati i seguenti compiti:
a) dirimere le controversie singole o plurime relative alla applicazione del CCNL e dell’integrativo;
b) assistenza nell’integrazione dei contratti aziendali, settoriali che verranno stipulati;
[…]
e) controllo e pareri e verifiche dei piani formativi inerenti contratti quali apprendistato, di inserimento e nei rapporti di lavoro part-time, ecc.;
La commissione paritetica è composta di sei datoriale di sei membri effettivi di cui tre in rappresentanza della parte datoriale e tre in rappresentanza delle OO.SS. e di altrettanti membri supplenti con le stesse modalità.
Nel corso della prima riunione la Commissione procede nell’ambito dei membri effettivi alla elezione del Presidente che ricoprirà la carica per un anno.
Il presidente viene eletto, di norma, ogni anno alternativamente una volta tra i membri effettivi della parte datoriale, una volta tra i membri delle OO.SS. I membri supplenti potranno partecipare ai lavori della Commissione ed avranno diritto di voto solo in caso di assenza dei membri effettivi.

Art. 25) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Le parti concordano di istituire il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per le imprese alberghiere e ricettive rappresentate dalle categorie datoriali firmatarie il presente accordo, che ne facciano richiesta. Le modalità di designazione come pure le modalità e la durata ed i contenuti specifici della formazione e la fruizione del servizio sono demandate alla Commissione Paritetica.