Cassazione Penale, Sez. 4, 16 novembre 2023, n. 46174 - Marittimo investito mortalmente da un carrello elevatore durante le operazioni di sbarco di balle di cellulosa dalla nave 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente -

Dott. MICCICHE’ Loredana - rel. Consigliere -

Dott. RICCI Anna L. A. - Consigliere -

Dott. D’ANDREA Alessandro - Consigliere -

Dott. SESSA Gennaro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE';

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI NARDO MARILIA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto


1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa il 17 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno nei confronti di A.A., direttore operativo della Compagnia lavoratori portuali (CILP Srl ), ha dichiarato il A.A. responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in quanto, in cooperazione colposa con altri coimputati (B.B., + Altri Omessi), in violazione delle norme antinfortunistiche, aveva cagionato per colpa la morte di C.C., marittimo di nazionalità (Omissis). Il C.C., durante le operazioni di sbarco di balle di cellulosa dalla nave (Omissis), veniva investito sulla banchina in prossimità dell'ormeggio della nave da un carrello elevatore marca Linde condotto da B.B., riportando gravissime lesioni che ne causavano la morte. Al A.A. era stato contestato che, in forza della qualifica rivestita, aveva omesso di richiedere ai propri dipendenti l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e delle norme vigenti per le attività portuali di scarico dei prodotti forestali, quali le balle di cellulosa, con particolare riferimento a quanto previsto dal DVR per l'ipotesi di investimento del personale sottobordo da parte dei mezzi di trasporto, che prevedeva l'adozione di specifiche cautele, quali la predisposizione di segnaletica orizzontale, nel caso di specie omesse.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello dichiarava la prescrizione dei reati contravvenzionali relativi alle specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e rigettava i motivi di gravame, rilevando la decisività della adozione delle cautele previste dal DVR al fine di evitare il rischio dell'evento dannoso occorso alla vittima. In particolare escludeva che la consegna al comandante al momento dell'arrivo di documentazione denominata "information security" valesse quale attuazione delle prescrizioni del DVR, essendo peraltro accertato che nessuna segnaletica era stata apposta sulla banchina in cui erano state effettuate le operazioni di scarico; escludeva l'ipotesi del cd comportamento abnorme del lavoratore, riformulava il giudizio di bilanciamento e riduceva la pena, operando la conversione della stessa in pena pecuniaria.

3. La sentenza è stata impugnata dal A.A..

3.1 Lamenta il ricorrente, con il primo motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Non era stato correttamente applicato il principio della causalità della colpa e della attribuzione dell'obbligo giuridico di evitare l'evento al A.A.. Nell'atto di appello era stato evidenziato che le precauzioni del DVR erano state previste per evitare altro tipo di rischio e di situazione operativa, vale a dire il rischio di investimento sottobordo dei lavoratori in caso di passaggio di mezzi di trasporto. Nella fattispecie in esame, la vittima non era stata investita da un mezzo di trasporto, poichè l'area era interdetta al traffico veicolare, ma da un folk lift che non può considerarsi mezzo di trasporto, come riconosciuto anche dai funzionari del Servizio di protezione e prevenzione della ASL. L'evento verificatosi, quindi, non avrebbe potuto essere impedito con l'adozione delle cautele previste dal DVR, la cui omissione era stata imputata al A.A., di conseguenza i giudici di merito avevano fatto erronea applicazione della legge penale.

3.2 Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Le argomentazioni relative alla valutazione della abnormità della condotta del C.C. erano assolutamente illogiche. La condotta posta in essere dal C.C. era totalmente estranea alle mansioni affidategli, e pertanto al di fuori di ogni prevedibilità del datore di lavoro: la vittima aveva scavalcato un cordolo di cemento che delimitava la banchina, nonostante egli fosse un marinaio qualificato ed avesse ricevuto precise istruioni attraverso la consegna di uno specifico documento contenente le informazioni in ordine alla sicurezza. Lo scavalcamento del cordolo di cemento che delimitava la banchina era una attività del tutto estranea allo svolgimento delle mansioni, per di più" anzi, era in netto contrasto con i compiti del C.C., consistenti nella verifica del pescaggio della nave, attività che avrebbe dovuto essere compiuta percorrendo il ciglio della banchina per verificare la linea di galleggiamento. Di fronte ad una condotta imprevedibile come lo scavalcamento del cordolo, per di più in una serata di pioggia, con poca visibilità, indossando un vestito scuro, l'apposizione di un cartello di pericolo non sarebbe comunque stato efficace per evitare l'evento.
 

Diritto


1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1 Il primo motivo, con il quale si denuncia la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione del principio della causalità della colpa, in quanto l'evento verificatosi non avrebbe potuto essere impedito con l'adozione delle cautele previste dal DVR, si sostanzia in una ripetizione delle doglianze già puntualmente respinte dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente e adeguata.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Il motivo, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente congruamente motivata. I temi probatori risultano invero adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Sul punto la pronuncia impugnata, richiamando anche le considerazioni della sentenza di primo grado, ha osservato, con ragionamento ineccepibile dl punto di vista logico nonchè saldamente ancorato alle risultanze processuali, che il DVR (la cui attuazione era demandata al ricorrente) affrontava i problemi di sicurezza connessi alla movimentazione delle merci sulla banchina; che era stato infatti individuato il rischio di investimento del personale sottobordo da parte dei mezzi di trasporto in movimento sulla banchina; che, a fronte del predetto rischio, il DVR prevedeva, quale misura di sicurezza, la predisposizione di segnaletica orizzontale e della cartellonistica che favorisse lo scorrimento del traffico e delimitasse chiaramente le zone di pericolo ove passavano i mezzi; che detta misura non era stata attuata; che certamente l'investimento della vittima si era verificato perchè il C.C. si era mosso liberamente sottobordo, senza che fosse stata segnalata alcuna area interdetta allo scorrimento dei veicoli ed adibita al passaggio del personale. La pronuncia impugnata offre inoltre completa ed esaustiva motivazione anche in ordine alla questione, reiterata nel motivo di ricorso sotto forma del vizio di manifesta illogicità, relativa al fatto che il DVR non sarebbe stato finalizzato ad evitare investimenti con il carrello "folk lift": la Corte fiorentina osserva, sul punto, che il rischio individuato è quello di investimento da parte di mezzi di trasporto genericamente indicati, tra i quali certamente deve considerarsi rientrante anche il carrello "folk lift".

2. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo, con cui si lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto dell'affermazione del nesso causale sussistente tra l'omissione della condotta doverosa e il mortale infortunio, poichè sarebbe stato ipotizzabile un comportamento abnorme del lavoratore. Secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, Rv. 284237 - 01; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, Rv. 275017 - 01). Si è altresì precisato che perchè quindi possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Rv. 276242 - 01). Orbene, come affermato dalla Corte territoriale nonchè dal primo giudice (sul punto, come dianzi ricordato, le due pronunce concordano pienamente, formando pertanto un unico tessuto motivazionale), la condotta del C.C. era stata posta in essere in attuazione del servizio prestato, dovendo egli controllare il pescaggio della nave per garantirne il corretto assetto. I giudici di merito, con ragionamento ineccepibile dal punto di vista logico, hanno dunque argomentato che la condotta della vittima era indiscutibilmente collegata e pertinente alle operazioni di scarico da espletare, come tale non eccentrica rispetto all'area di rischio governata dal datore di lavoro, che avrebbe ben dovuto prevedere l'eventualità che, durante siffatte operazioni, nell'area di servizio destinata al passaggio degli operatori non avrebbero dovuto transitare mezzi meccanici, adottando le necessarie misure per scongiurare il rischio medesimo.

3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.

 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2023