PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, DI VITA E DI STUDIO MEDIANTE LO SVILUPPO DI INTERVENTI CONGIUNTI


tra

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Calabria, nel seguito indicato INAIL Calabria, con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, via Vittorio Veneto n.60 *** in persona del legale rappresentante p.t., il direttore regionale dott. Fabio Lo Faro

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria nel seguito indicato USR Calabria, con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, via Lungomare n.259, ***, rappresentato dalla Dott.ssa ANTONELLA IUNTI nella qualità di Direttore Generale
d’ora in poi indicati congiuntamente anche come “le Parti”
 

PREMESSO CHE

- L’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- Il decreto legislativo 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie;
- Il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’ INAIL le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- All’INAIL è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il citato art. 9 del d.lgs. 81/08, alla lett.f) ascrive all’INAIL l’attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
- Il protocollo d’intesa siglato il 26 maggio 2022 tra Ministero dell’istruzione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’INAIL, prevede, tra gli ambiti di collaborazione, all’art.3 la promozione di iniziative comuni volte a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti sulla consapevolezza del rischio attraverso interventi informativi e formativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro;
- l’INAIL agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
- Per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l’istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2021-2023 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inal CIV n. 8 del 12 maggio 2020), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- L’attuazione di sinergie operative con gli Uffici Scolastici regionali per la realizzazione di iniziative per il mondo della scuola rientra tra gli obbiettivi strategici individuati dal Piano Triennale Per la Prevenzione 2022-2024 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Delibera CIV n.15 del 28 dicembre 2022);
- l’INAIL intende favorire, come da protocollo nazionale stipulato con il MI, forme di collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali;
- l’USR Calabria ha come fine istituzionale la diffusione e la promozione del diritto allo studio e della formazione sul territorio regionale;
- l’USR Calabria promuove la realizzazione di attività volte ad incrementare l’azione educativa e progettuale delle istituzioni scolastiche;
- l’USR Calabria si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti opportunità formative in grado di potenziare le attitudini personali e professionali, attraverso la predisposizione di percorsi di alta e qualificata formazione onde poter favorire l’acquisizione di competenze e titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro, garantendo la salvaguardia delle condizioni che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di apprendimento, anche al fine della diffusione e della promozione della cultura della sicurezza.
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

- convengono che il miglioramento continuo della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di vita e di studio si realizza attraverso adeguati programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro destinati agli studenti e a tutto il personale scolastico;
- convengono in particolare che la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di apprendimento possa essere realizzata attraverso lo sviluppo di azioni sinergiche volte alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali tramite efficaci azioni di formazione e informazione destinate agli studenti prossimi ad inserirsi nel mondo del lavoro;
- convengono che tali azioni potranno coinvolgere anche altri Soggetti istituzionali che fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati;
 

Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti
CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
 

Art. 2
Finalità

Le Parti intendono instaurare una fattiva e qualificata collaborazione per promuovere, diffondere e sviluppare la cultura della tutela della salute e della sicurezza in ambiente di lavoro in favore degli studenti di ogni ordine e grado, e di tutto il personale scolastico di questo territorio regionale, attraverso azioni congiunte di natura informativa e formativa, entro i limiti delle rispettive normative interne.
 

Art. 3
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, la promozione di eventi e seminari a carattere divulgativo, la realizzazione di workshop tematici, la presentazione e diffusione di materiale informativo, l’ideazione e realizzazione di progetti ludico-didattici ed ogni altra azione coerente con le finalità di cui all’art. 2.
 

Art. 4
Modalità di svolgimento della collaborazione

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, le Parti si impegnano a realizzare le iniziative, di cui all’art. 3, individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
 

Art. 5
Comitato di coordinamento

Per la gestione delle attività è costituito un gruppo di lavoro definito Comitato di Coordinamento così composto:
- tre componenti per USR Calabria;
- tre componenti per INAIL Calabria;
Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa, le Parti si daranno reciproca comunicazione dei nominativi e recapiti dei rispettivi componenti.
 

Art. 6
Obblighi delle Parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze, risorse professionali, tecniche e strumentali destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 7.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel territorio regionale.
 

Art. 7
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all’art.6 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, in regime di pariteticità;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi.
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 8
Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, è rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
 

Articolo 9
Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Art. 10
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 6 e 7.
Le Parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del Protocollo e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Art. 11
Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi rispettivamente di INAIL Calabria e USR Calabria saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni, oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 12
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso e gli Accordi operativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente e diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 13
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Catanzaro.
Al presente Atto Convenzionale viene apposto firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990.
La data di sottoscrizione si intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Catanzaro,
16 novembre 2023

 

Per INAIL Calabria
Il Direttore regionale
Dott. Fabio Lo Faro

 

Per USR Calabria
Il Direttore generale
Dott.ssa Antonella Iunti