Cassazione Penale, Sez. 4, 22 novembre 2023, n. 46854 - Ribaltamento del trattore in cattivo stato di manutenzione e morte del lavoratore in nero 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME.

 

Fatto


1. Con sentenza del 4.2.2022 la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza assolutoria del Gup del Tribunale di Grosseto in data 30.7.2020, appellata dalle parti civili, B.B., + Altri Omessi, ha dichiarato A.A., in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola e datore di lavoro, civilmente responsabile in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18 e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, riconoscendo in favore delle stesse una provvisionale di Euro 100.000,00 ciascuno in favore di B.B. e C.C. e di Euro 50.000,00 ciascuno in favore di D.D. e E.E. oltre che al pagamento delle spese di parte civile.

2. Il presente procedimento ha ad aggetto l'infortunio mortale occorso in data 29.10.2015 verso le ore 15 nella frazione (Omissis) al lavoratore F.F..

La dinamica del sinistro è stata pacificamente ricostruita dalla consulenza disposta dal Pubblico Ministero sulla base degli accertamenti svolti dal Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl 9 di Grosseto.

E' stato accertato che F.F., giovane rumeno assunto in nero da circa due mesi con il compito di governare il bestiame e privo di patente, si era posto alla guida per ragioni non chiarite di un trattore in cattive condizioni lasciato dal fratello dell'odierno imputato privo dei dispositivi di sicurezza e della cabina tanto che non doveva essere azionato in quanto l'ultima manutenzione risaliva a circa dieci anni prima ma comunque dotato di chiave di accensione o di batteria; non avvedendosi di una grossa buca poco visibile perchè coperta da sterpaglie e delle dimensioni approssimative di m. 4,50 x m. 3,90 e profondità variabile tra m. 1,10 e m. 1,35 con parete pressocchè verticale vi era entrato con la ruota anteriore e posteriore così perdendo il controllo della trattrice agricola che, compiendo una rotazione di 180 attorno all'asse longitudinale, si era arrestata e capovolta schiacciando il corpo del FF e causandone la morte per asfissia meccanica acutissima da compressione del torace, immobilizzazione del mantice toracico ed impedimento della ventilazione polmonare.

3. Il giudice di primo grado, all'esito di rito abbreviato, ha assolto l'imputato dal reato a lui contestato perchè il fatto non sussiste ritenendo che il profilo centrale della vicenda fosse se la vittima fosse stata incaricata o meno di effettuare quella lavorazione ovvero se quantomeno il datore di lavoro avesse tollerato una qualche sua iniziativa in tal senso ritenendo altresì il difetto di prova sul punto.

4. Il giudice d'appello, invece, ribaltando la sentenza di primo grado, sia pure ai soli fini civili, ha ritenuto il A.A. civilmente responsabile sul rilievo che lo stesso ha comunque lasciato in azienda un trattore vecchissimo e malandato, privo delle protezioni anti ribaltamento ma ancora funzionante perchè dotato di chiave di accensione e di batterie inserite, considerato altresì troppo riduttivo pretendere che nel quadro di un rapporto di lavoro al nero vi fosse il conferimento di incarichi specifici.

5. Avverso la sentenza d'appello, A.A., a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) assumendo che la Corte territoriale ha basato la motivazione sul "quadro di totale illegalità" in cui si inquadrava l'incidente.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e b) assumendo che la Corte territoriale ha ritenuto il A.A. responsabile per il solo fatto di aver lasciato il trattore con la chiave e la batteria inserite o per avere detto al FF di usarlo così indicando due condotte alternative possibili e non tenendo conto che il trattore non è compreso tra le attrezzature da lavoro.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte.

6. Le parti civili hanno depositato conclusioni scritte e nota spese.
 

Diritto


1. Il ricorso è nel complesso inammissibile.

Quanto alla prima censura, la stessa, oltre ad essere del tutto generica, non attinge una specifica statuizione della sentenza impugnata ma si diffonde sulle ragioni valoriali che avrebbero ispirato la decisione del giudice d'appello che avrebbe giudicato la vicenda "attraverso la lente dell'irregolarità del rapporto di lavoro".

Del pari inammissibile è il secondo motivo.

La censura appare generica nel censurare la sentenza impugnata sia nell'adombrare una mancata correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza sia nel volere negare che il trattore rientrasse tra le attrezzature di lavoro poste a disposizione dei dipendenti.

Per converso la sentenza impugnata non presenta nessuno dei vizi dedotti essendo risultata pacificamente accertata la dinamica del sinistro e la sua riconducibilità eziologica al cattivo stato di manutenzione del trattore, comunque funzionante e munito di chiave di accensione e batteria, risultando accertata la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione un macchinario rispondente alle condizioni di sicurezza.

Del resto, che il trattore agricolo sia un mezzo che, per le sue peculiari caratteristiche e per l'uso cui è destinato, comporta che siano necessarie le particolari misure di sicurezza atte a proteggere la incolumità del lavoratore che ne fa uso, è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità fin da epoca risalente (Sez. 3, n. 7808 del 05/06/1985, Rv. 170272).

In tal senso le peculiarità del mezzo in esame si inserivano certamente sia nel generale obbligo di formazione dei dipendenti che grava sul datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 18 e 37 sia nel più specifico obbligo formativo riguardante l'uso di attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, di cui allo stesso D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 7.

E' stato recentemente ribadito il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli,- e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Sozzi, Rv. 272222). Situazione che certamente non ricorre nella specie nè peraltro stata mai prospettata nel presente processo.

In conclusione il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nulla è dovuto per le spese di parte civile in quanto non è stato offerto alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2023