Legge 27 novembre 2023, n. 170
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
G.U. 28 novembre 2023, n. 278

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
 

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 novembre 2023

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132


All'articolo 1:
alla rubrica, le parole: «Termini in materia di» sono sostituite dalle seguenti: «Differimento di termini in materia di».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative). - 1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.
2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.
3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:
a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;
b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.
4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1».
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività). - 1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2023".
2. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato».
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: «somme che, nelle more, siano state versate» sono sostituite dalle seguenti: «somme che siano state già versate»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".
2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonchè quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonchè dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023"».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale). - 1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), le parole: «ovunque ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva».
All'articolo 5:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità). - 1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 dicembre 2023"».
All'articolo 6:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.
1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022). - 1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".
Art. 6-ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali). - 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 è sostituito dal seguente:
"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025".
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è sostituito dal seguente:
"853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglià degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata".
Art. 6-quater (Differimento di termini in materia di investimenti). - 1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
Art. 6-quinquies (Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali). - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 2026"».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «al fine di attribuire misure» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di concedere misure», le parole: «le regioni Emilia, Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni Emilia-Romagna, Toscana» e le parole: «riassegnazione in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione alla spesa»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;
alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di» sono inserite le seguenti: «anticipo dei termini per l'utilizzo del».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili). - 1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: "dal 2023" fino a: "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025".
Art. 7-ter (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale). - 1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:
a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.
Art. 7-quater (Disposizioni in materia di continuità territoriale). - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".
3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: «pari a» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo). - 1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"».
All'articolo 9:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".
1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".
1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è abrogata.
1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria".
1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.
1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale). - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».
All'articolo 10:
al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.
2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2024".
2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "a decorrere dal 1° settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° dicembre 2023".
2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonchè per l'anno scolastico 2023/ 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025"»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali). - 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2025";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".
Art. 10-ter (Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti). - 1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".
Art. 10-quater (Proroga di termini in materia sportiva). - 1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: "settembre" è sostituita dalla seguente: "ottobre" e le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre"».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo). - 1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.
2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni».
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» sono inserite le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari,».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «il Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «nella corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso»;
al comma 2, dopo le parole: «36 milioni» è inserita la seguente: «di».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione). - 1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purchè detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «16 dicembre 2022, n. 204"» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2022, n. 204,"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:
"1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni".
2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
All'articolo 15:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali"»;
alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» è inserita la seguente: «di».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi). - 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
Art. 15-ter (Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte). - 1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.
Art. 15-quater (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). - 1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "concreta ed effettiva" sono soppresse;
b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art. 15-quinquies (Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile). - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 15-sexies (Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa). - 1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";
b) al comma 2, le parole: "è di un anno, prorogabile per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata fino al 31 dicembre 2024".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Disposizioni per aree terremotate). - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario".
2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle medesime funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse"».