Cassazione Civile, Sez. 3, 24 novembre 2023, n. 32769 - Caduta mortale durante lo svuotamento di un cassone-zavorra della gru. Risarcimento del danno



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele G.A. - Presidente -

Dott. CIRILLO Francesco M. - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. TASSONE Stefania - Consigliere -

Dott. SPAZIANI Paolo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso iscritto al n. 06108/2021 R.G., proposto da:

Axa Assicurazioni Spa in persona del procuratore Dott. A.A.; elettivamente domiciliata in Roma, Via Livorno n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Domenico Martino; rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Orlando (m.orlando(at)milano.pecavvocati.it), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione;

- ricorrente -

nei confronti di B.B., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore A.H., + Altri Omessi; elettivamente domiciliati in Roma, Via Carlo Fea n. 6, presso lo Studio dell'Avv. Guido Ascenzi; rappresentati e difesi dagli Avvocati Cristiano Sampietro (avv.sampietro(at)pec.it) e Fulvio Anzaldo;

-controricorrenti-

nonchè di INAIL-Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Direttore della Direzione Centrale del Rapporto Assicurativo, Dott. D.D.; elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 144; rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Rossi (a.rossi(at)postacert.inail.it) e Letizia Crippa (l.crippa(at)postacert.inail.it), in virtù di procura in calce al controricorso;

-controricorrente-

e di B.E. e B.R.; elettivamente domiciliati in Roma, Via Andrea Vesalio n. 22, presso lo Studio dell'Avv. Alfredo Irti (alfredoirti(at)ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati Maurizio Traverso (maurizio.traverso(at)milano.pecavvocati.it) ed Emanuela Ferro (emanuela.ferro(at)milano.pecavvocati.it), in virtù di procura su foglio separato congiunto al controricorso;

-controricorrenti-

nonchè di C.A., C.O., I.I.;

-intimati-

per la cassazione della sentenza n. 3375/2020 della CORTE d'APPELLO di MILANO, pubblicata il 16 dicembre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani.

 

Fatto


1. B.B., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore A.H., + Altri Omessi, in qualità, rispettivamente, di coniuge, figlia minore, genitori e fratelli del deceduto L.L., convennero, dinanzi al Tribunale di Como, I.I., B.R., B.E., C.O. e C.A., perchè fossero condannati al risarcimento del danno da loro patito per lesione del rapporto parentale a causa della morte, per infortunio sul lavoro, di L.L..

Esposero che I.I., proprietario di una gru a torre, aveva concesso in comodato il macchinario a M.M., effettivo titolare della (Omissis), per eseguire opere di ristrutturazione di un immobile; la gru era stata installata nel cantiere dalla società G.G. Srl e, dopo che era stata ivi utilizzata per il tempo necessario ai lavori di ristrutturazione, ne era stato appaltato lo smontaggio alla AGE di e Co.; alle attività di smontaggio aveva partecipato anche L.L., dipendente della (Omissis), il quale, il giorno 8 ottobre 2009, mentre eseguiva lo svuotamento di un cassone-zavorra della gru contenente sabbia, era precipitato da un'altezza di circa tre metri, riportando gravissime lesioni cui, dopo un periodo di stato vegetativo permanente, era seguita la morte in data (Omissis).

Costituitisi i convenuti ad eccezione di I.I. (che fu dichiarato contumace), intervenuto in giudizio l'INAIL (che domandò la condanna dei convenuti, ai sensi degli artt. 1916 c.c., 10 e 11 D.P.R. n. 1124 del 1965, alla restituzione delle prestazioni erogate in favore del lavoratore finchè in vita e, successivamente, ai suoi familiari) e autorizzata la chiamata in manleva di AXA Assicurazioni Spa richiesta da B.R., B.E., C.O. e C.A., il Tribunale, accertata la responsabilità sia di I.I. (quale proprietario della gru), sia di H.H. e C.A. (quali installatori), sia di E.E. e B.R. (quali smontatori), li condannò in solido a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 985.000,00; condannò inoltre i convenuti, sempre in solido tra loro, a pagare all'INAIL la somma richiesta di Euro 525.056,00, pari all'importo delle prestazioni erogate alla vittima dell'infortunio e ai suoi familiari; condannò, infine, AXA Assicurazioni Spa a garantire e tenere indenni i convenuti C.O., C.A., B.E. e B.R. di quanto fossero stati tenuti a pagare ai danneggiati e all'INAIL. 2. La decisione del Tribunale di Como è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Milano, la quale ha rigettato sia l'appello principale proposto da AXA Assicurazioni Spa sia le impugnazioni incidentali proposte da B.E., B.R., C.O. e C.A..

3. Propone ricorso per cassazione AXA Assicurazioni Spa sulla base di sei motivi.

Rispondono con controricorso B.B., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore A.H., + Altri Omessi.

Rispondono altresì, con distinto controricorso, B.E. e B.R..

Risponde, infine, con distinto controricorso, l'INAIL. Invece, non svolgono difese in sede di legittimità H.H. e C.A., che restano intimati, al pari di I.I., già contumace nei gradi di merito.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Tutte le parti costituite, ad eccezione dell'INAIL, hanno depositato memorie.

 

Diritto


1. Con il primo motivo viene denunciata "violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 346 c.p.c.) e nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c.) con riferimento all'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto all'indennizzo di cui alla polizza n. (Omissis) azionata dai sigg.ri E.E.".

Axa Assicurazioni Spa censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto rinunciata, da parte sua, l'eccezione di prescrizione, ex art. 2952 c.c., dei diritti derivanti dalla polizza n. (Omissis) stipulata da E.E. e B.R..

La Corte territoriale, nel pronunciare sul gravame con cui era stato chiesto il rigetto della domanda di garanzia formulata da E.E. e B.R. azionando la polizza "Responsabilità Civile Rischi Aziende" n. (Omissis), da loro stipulata con AXA Assicurazioni Spa prima di affrontare la questione dell'inoperatività della polizza stessa per avvenuta scadenza temporale, sollevata dall'appellante, ha ritenuto che la preliminare eccezione di prescrizione dei diritti da essa derivanti, già non accolta dal Tribunale, dovesse intendersi rinunciata perchè non riproposta in grado di appello (p.15 della sentenza impugnata).

La ricorrente deduce che, al contrario, l'eccezione di prescrizione era stata debitamente reiterata nel secondo grado di giudizio e trascrive le parti dell'atto di citazione in appello contenenti tale riproposizione.

Evidenzia che il primo motivo di gravame era intitolato "B1. Sull'eccezione di prescrizione. Inoperatività della polizza n. (Omissis) sotto il profilo temporale"; osserva che nell'atto di appello erano state richiamate le "difese, domande, eccezioni e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado da intendersi qui espressamente richiamate e trascritte anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c."; pone in luce che nella comparsa conclusionale era stato specificato che, "a prescindere dall'eccezione di prescrizione che il giudice di primo grado ha ritenuto infondata - ma a cui comunque non si è rinunciato e non si rinuncia diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei signori E.E." (p.9 del ricorso).

Conclude che, pertanto, reputando non riproposta un'eccezione che non era stata affatto rinunciata, la Corte di merito avrebbe indebitamente omesso di pronunciarsi sulla stessa, così violando, in suo danno, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

1.1.a. A prescindere dalle modalità con cui deve essere assolto l'onere di riproposizione in appello delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., deve osservarsi che dal controricorso proposto da E.E. e B.R. (pp.8-9) emerge che l'eccezione di prescrizione, ex art. 2952 c.c., dei diritti derivanti dalla polizza n. (Omissis), sollevata da Axa Assicurazioni Spa era stata rigettata dal giudice di primo grado e in tal senso, del resto, si esprime anche la sentenza impugnata, la quale chiarisce che l'eccezione in parola era stata ritenuta "infondata" dal Tribunale (pp.14-15); pertanto, alla parte eccipiente non sarebbe stata sufficiente la mera "riproposizione" dell'eccezione nel grado successivo, ma sarebbe occorsa la specifica impugnazione della statuizione di rigetto mediante uno specifico motivo di appello (Cass., Sez. Un., 12/07/2017, n. 1799; Cass. 19/10/2017, n. 24658; Cass. 20/08/2018, n. 21264), il quale, pacificamente, non risulta essere stato proposto.

1.1.b. Peraltro, anche se l'eccezione non fosse stata inequivocamente respinta ma se ne fosse semplicemente omesso l'esame da parte del giudice di prime cure, l'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., nella fattispecie, non sarebbe stato debitamente assolto.

Questa Corte ha affermato - e reiteratamente ribadito - che, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass.25/11/2010, n. 23925; Cass. 13/11/2020, n. 25840; Cass. 20/12/2021, n. 40833; in proposito si vedano anche le motivazioni di Cass., Sez. Un., n. 7700 del 2016 e quelle di Cass., Sez. Un., n. 11799 del 2017).

Alla luce di tale consolidato principio, il generico richiamo alle "difese, domande, eccezioni e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado da intendersi qui espressamente richiamate e trascritte anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.", contenuto nella citazione in appello, così come l'equivoca intitolazione del primo motivo di gravame (che evocava, oltre l'eccezione di prescrizione, anche l'inoperatività della polizza sotto il profilo temporale), non possono reputarsi idonei a vincere la presunzione di rinuncia.

Quanto alle deduzioni contenute nella comparsa conclusionale, va ribadito che nel processo di impugnazione le parti, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, sono tenute a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass., Sez. Un., 21/03/2019, n. 7940).

Correttamente, dunque, la Corte di merito ha ritenuto che l'eccezione di primo grado non fosse stata riproposta in appello, con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso per cassazione proposto da AXA Assicurazioni Spa che va, dunque, rigettato.

2. Con il secondo motivo viene denunciata "violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 167, 702 bis comma 3-4, 702 quater, e 345 c.p.c.) con riferimento alla ritenuta tardività e conseguente inammissibilità dell'eccezione di inoperatività temporale della polizza n. (Omissis) azionata dai sigg.ri E.E., nonchè nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 132, comma 4 c.p.c.) per illogicità della motivazione".

Axa Assicurazioni Spa censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che l'eccezione di inoperatività sotto il profilo temporale della polizza n. (Omissis) invocata dai E.E., da essa sollevata con l'atto di appello, integrasse un'eccezione in senso proprio, tardivamente proposta e, quindi, inammissibile.

La Corte territoriale, nel pronunciare sul gravame con cui era stato chiesto il rigetto della domanda di garanzia formulata da E.E. e B.R. azionando la polizza "Responsabilità Civile Rischi Aziende" n. (Omissis), da loro stipulata con AXA Assicurazioni Spa dopo aver ritenuto rinunciata l'eccezione di prescrizione dei diritti da essa derivanti, nell'affrontare la questione dell'inoperatività della polizza per avvenuta scadenza temporale, ha ritenuto che tale inoperatività non era stata eccepita nel giudizio di primo grado e che, pertanto, la questione, quale eccezione sollevata ex novo in grado di appello, fosse inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..

La ricorrente sostiene l'erroneità in iure di tale statuizione, richiamando il principio secondo cui l'assicuratore convenuto in garanzia che opponga all'assicurato l'inoperatività della polizza, non propone affatto un'eccezione in senso proprio, bensì una mera allegazione difensiva, come tale non soggetta ai termini preclusivi stabiliti per le eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Evidenzia che l'accertamento della perdurante efficacia temporale, al momento del sinistro, della polizza "Responsabilità Civile Rischi Aziende" n. (Omissis), era stato effettuato dal giudice del merito sulla base del relativo documento, già prodotto in giudizio da E.E. e B.R., da cui risultava che la polizza avrebbe avuto validità sino al 29 marzo 2012.

Nell'opporre l'inoperatività della polizza sul piano temporale, essa società aveva prodotto, in sede di appello, la successiva polizza n. (Omissis), stipulata dagli stessi convenuti, sostitutiva della polizza n. (Omissis), la quale, per effetto di tale sostituzione, aveva cessato anticipatamente i suoi effetti, in data 29 marzo 2005.

La Corte di appello, però, dopo avere erroneamente considerato nuova (e pertanto inammissibile) l'eccezione, avrebbe tenuto conto solo del primo documento (già prodotto dai convenuti in primo grado), e non anche del secondo (da essa allegato in grado di appello), con ciò violando anche l'art. 132, comma 4, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.

2.1. Anche il secondo motivo è infondato.

Va premesso che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto; essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello (ex aliis, Cass. 03/07/2014, n. 15228; Cass. n. 18742 del 2019).

Nel caso di specie, questo principio non trova però applicazione.

Il fatto costitutivo del diritto azionato dagli assicurati era costituito dalla polizza n. (Omissis), da essi debitamente prodotta in primo grado, la quale, alla stregua dell'accertamento operato dal giudice del merito, prevedeva la scadenza della copertura assicurativa alla data del 29 marzo 2012.

Con l'allegazione che la polizza n. (Omissis) era stata sostituita dalla polizza (Omissis) (con conseguente anticipazione della perdita della sua efficacia alla data del 29 marzo 2005) AXA Assicurazioni non aveva formulato una semplice difesa ma aveva allegato un fatto estintivo del diritto azionato dagli assicurati con la domanda di garanzia, corredando tale allegazione anche della produzione di un nuovo documento.

Veniva dunque in considerazione una vera e propria eccezione in senso proprio, la quale, unitamente al documento diretto a dimostrare il fatto eccepito, soggiaceva - come correttamente stabilito dalla Corte di merito - alla preclusione sancita dall'art. 345 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.

Anche il secondo motivo, pertanto, deve essere rigettato.

3. Con il terzo motivo viene denunciata "violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.) con riferimento all'interpretazione delle norme contrattuali di cui all'art. 17, alla condizione speciale 701 ed alla garanzia complementare A09 della polizza n. (Omissis) azionata dai sigg.ri E.E.".

Axa Assicurazioni Spa censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto operante la garanzia da essa prestata a favore di E.E. e B.R., in virtù della polizza n. (Omissis).

La Corte territoriale, nel pronunciare sul gravame con cui era stato chiesto il rigetto della domanda di garanzia formulata da E.E. e B.R. azionando la polizza n. (Omissis), da loro stipulata successivamente alla polizza n. (Omissis), ha escluso l'operatività, nella fattispecie, dell'art. 17 lett. c) delle norme regolatrici della garanzia RCT (Responsabilità Civile Terzi), invocato dalla società assicurativa.

Questa norma - la quale escludeva dalla nozione di terzi tutelati tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, avessero riportato danni in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività contemplata dall'assicurazione, secondo la Corte milanese era stata derogata, nella fattispecie, dall'art. 701 delle condizioni speciali, nonchè dalla clausola A09 delle garanzie complementari, dirette, rispettivamente, ad estendere l'assicurazione anche all'impiego di macchinari e mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi e a ricomprendere nella qualifica di terzo anche le persone addette al servizio di montaggio, smontaggio e collaudo, presso l'assicurato, di tutto quanto necessario all'attività dichiarata in polizza, che non fossero prestatori di lavoro dell'assicurato.

La società ricorrente sostiene l'illegittimità di tale statuizione in quanto operata in violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ritenendo erroneamente l'art. 17 lett. c) derogato dall'art. 701 delle condizioni speciali e dalla garanzia complementare A09.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l'interpretazione del contratto, traducendosi in un'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass. 22/06/2005, n. 13399; di recente, cfr. Cass. 28/09/2023, n. 27573).

Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può peraltro risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica possibile, nè la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 02/05/2006, n. 10131; Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319).

Nel caso di specie, il giudice di appello, nel reputare motivatamente che l'art. 17 lett. c) della polizza fosse stato derogato dall'art. 701 delle condizioni speciali e dalla garanzia complementare A09, entrambi debitamente richiamati in sentenza, ha fornito un'interpretazione del contratto sicuramente plausibile, di cui non è consentito dolersi in sede di legittimità sol perchè la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione rimasta disattesa.

Il terzo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto esso, col sostenere la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte di appello e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice del merito, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto.

4. Con il quarto motivo viene denunciata "violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1418, 1419 e 1895 c.c.) con riferimento alla declaratoria di nullità dell'art. 17, lett. c) della polizza n. (Omissis) azionata dai sigg.ri E.E.".

Axa Assicurazioni Spa censura la sentenza d'appello nella parte in cui avrebbe implicitamente rigettato la doglianza con cui essa, in sede di gravame, aveva denunciato l'illegittimità della declaratoria, ad opera del primo giudice, della nullità dell'art. 17 lett. c) della polizza n. (Omissis).

4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.

La Corte d'appello si è limitata a dare atto della statuizione del giudice di primo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la clausola di cui all'art. 17 lett. c) della polizza n. (Omissis), nonchè della deduzione dell'appellante, secondo cui, invece, essa clausola doveva reputarsi valida in quanto diretta a delimitare il rischio assicurato; ciò posto, la Corte di merito, tuttavia, ha rigettato il gravame, non in ragione della nullità della clausola, ma perchè derogata dalle ulteriori previsioni contrattuali di cui alla condizione speciale 701 e alla garanzia complementare A09.

Il motivo in esame è, dunque, manifestamente inammissibile perchè non tiene conto della ratio decidendi della sentenza impugnata, censurando indebitamente una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.

5. Con il quinto motivo viene denunciata "violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1363 c.c.) con riferimento all'interpretazione delle norme contrattuali di cui agli artt. 16 e 18, lett. g) nn. 2-3, e dell'all. n. 1 mod. 2040 della polizza n. 20452343 azionata dai sigg.ri G.G.".

Axa Assicurazioni Spa censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha confermato la declaratoria di operatività della polizza n. 20452343 stipulata dalla società G.G. Srl , pronunciata dal Giudice di primo grado.

La Corte territoriale, nel provvedere sul gravame con cui era stato chiesto il rigetto della domanda di garanzia proposta da H.H. e C.A. azionando la polizza n. (Omissis), da loro stipulata con Axa Assicurazioni Spa ha escluso l'operatività, nella fattispecie, dell'art. 18, lett. g), n. 3 delle norme regolatrici della garanzia RCT (Responsabilità Civile Terzi), invocato dalla società assicurativa.

Questa norma - la quale escludeva dalla garanzia i danni cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, secondo la Corte milanese era stata a sua volta derogata, nella fattispecie, dall'art. 701 delle condizioni speciali nonchè dalla clausola A09 delle garanzie complementari.

Inoltre, doveva tenersi conto del modello 2040 allegato alla polizza, che espressamente estendeva la copertura assicurativa ai lavori di montaggio e smontaggio di gru.

La società ricorrente sostiene l'illegittimità di tale statuizione in quanto operata in violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le stesse ragioni enunciate in ordine al terzo motivo, non essendo consentito, in sede di legittimità, contrapporre, a quella motivatamente e plausibilmente fornita dal giudice del merito, una diversa e più favorevole interpretazione del contratto.

6. Con il sesto motivo viene denunciata "violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1916 e 2697 c.c.) con riferimento all'accertamento del diritto di surroga esercitato dall'INAIL".

La sentenza d'appello è censurata per aver riconosciuto il diritto di surrogazione dell'INAIL in assenza di prova circa la sussistenza e l'esatto ammontare del danno civilistico patito dai danneggiati beneficiari delle prestazioni indennitarie in conseguenza dell'infortunio occorso a L.L..

La ricorrente, sulla premessa che la surroga azionata dall'INAIL può ammettersi nei soli limiti del danno civilistico effettivamente provato, sostiene che, nella fattispecie, questa prova non fosse stata fornita dall'istituto, a ciò onerato, e critica la sentenza impugnata per aver reputato sufficiente, a tal fine, la certificazione da esso prodotta.

6.1. Anche il sesto motivo è manifestamente inammissibile.

Esso, infatti, tende a provocare da questa Corte una valutazione delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono incensurabili in questa sede di legittimità.

Al riguardo è appena il caso di notare che, ad onta della formale intestazione del motivo, nella sostanza non è dedotta nè la violazione dell'art. 116 c.p.c. (la quale ricorre quando il giudice di merito disattenda il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime: Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 19/04/2021, n. 10253), nè la violazione dell'art. 2697 c.c. (la quale sussiste quando il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risultava onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n. 26769).

Nel caso di specie, invece, si contesta unicamente il giudizio formulato dalla Corte d'appello circa l'avvenuta assoluzione del predetto onere probatorio da parte dell'INAIL, omettendo di considerare che tale giudizio è riservato al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

7. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, separatamente per le tre parti controricorrenti in ragione delle difese effettivamente spiegate e tenendo conto anche della richiesta formulata, nella memoria degli originari attori, di liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. (Cass. 24/10/2018, n. 26966).

9. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: per B.B., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore A.H., + Altri Omessi, in Euro 16.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; per B.E. e B.R., in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; e per l'INAIL in Euro 10.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2023