Cassazione Penale, Sez. 4, 04 dicembre 2023, n. 48074 - Infortunio dell'operaio con la rasatrice. Abnormità del provvedimento per carenza di potere in concreto



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI F. Maria - Presidente -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. BRUNO M. Rosaria - rel. Consigliere -

Dott. RICCI A.L.A. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA;

nel procedimento a carico di:

A.A., nato a (Omissis);

avverso l'ordinanza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di PISA;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

lette/s ite le conclusioni del PG.

 

FattoDiritto

 


1. il Giudice presso il Tribunale di Pisa, con ordinanza resa in data 6/4/2023, nel corso del giudizio a carico di A.A., chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 3, ha restituito gli atti al P.M. "per quanto di competenza in ordine alla diversa formulazione della contestazione".

Il P.M. impugna il provvedimento lamentando la sua abnormità.

Sostiene che la decisione impugnata avrebbe provocato la regressione del procedimento ad una fase antecedente e che, ex art. 521 c.p.p., avrebbe potuto essere disposta solo se gli elementi essenziali del fatto materiale contestato fossero storicamente diversi rispetto alla ricostruzione offerta dal P.M.; aggiunge che la decisione impugnata avrebbe altresì violato il principio del contraddittorio rispetto alla prospettazione accusatoria ed il principio della durata ragionevole del processo, anche in relazione all'art. 518 c.p.p., comma 2, sostenendo che il Giudice non avrebbe dato al P.M. la possibilità di integrare l'imputazione.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

L'imputato era stato chiamato a rispondere del reato "p. e p. dall'art. 590 c.p., commi 1 e 3 in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 4, perchè in quanto presidente del consiglio di amministrazione della ditta ITALVEN CONCERIA Srl e datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonchè nella violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sopra indicata. non adottando le misure necessarie affinchè l'attrezzatura di lavoro denominata Rasatrice RAS 300 matricola n. 964 del 2015 fosse utilizzata in conformità alle istruzioni d'uso redatte dal costruttore ed in particolare non regolando la barra sensibile elettrica in modo da mantenere una luce netta tra pelle in lavorazione e bordo elettrosensibile non eccedente 12 mm. cagionava lesioni personali all'operaio B.B. che mentre eseguiva la rasatura di alcuni fianchi di coccodrillo introducendo una pelle nella macchina spingendola con le mani sul piano di lavoro dopo aver dato il comando di chiusura del rullo di appoggio con il pedale, a causa di un improvviso trascinamento della pelle. e della misura della luce netta tra bordo elettrosensibile e pelle introdotta di 40 mm. invece che di 15 mm. imposto dallo spessore della pelle, veniva a contatto con le dita della mano sinistra con il rullo a lame procurandosi lesione della durata di 46 giorni consistite in ferita II e II dito mano sx senza complicazioni. Fatto commesso in (Omissis)" Il giudice ha ritenuto che il fatto contestato all'imputato fosse "diverso" dalla condotta da questi tenuta, avendo rilevato profili di omessa adeguata formazione della p.o. ovvero di omesso controllo da parte dell'imputato sul rispetto delle corrette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il tenore testuale della contestazione appare logicamente e sufficientemente inclusiva di ogni profilo di colposa omissione di cautele volte a rendere possibile l'impiego corretto e sicuro del macchinario da parte del lavoratore.

Il fatto "diverso" è quello che presenta connotazioni materiali così radicalmente difformi da quelle contenute nella imputazione da richiedere una modifica degli elementi essenziali del reato (cfr. Sez..3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928).

Poichè tali requisiti non ricorrono nel caso di specie, non è sostenibile che il fatto contestato sia diverso da quello emerso nel corso dell'istruttoria.

Deve ulteriormente rammentarsi come, secondo costante orientamento di questa Corte, nei procedimenti per reati colposi "la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice" (così, ex multis, Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, P.C. in proc. Di Landa, Rv. 273265).

Erroneamente, dunque, il giudice ha ritenuto trattarsi di un fatto diverso, restituendo gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 c.p.p..

Pur essendo previsto il potere in astratto di restituzione degli atti al P.M. nella ipotesi di cui all'art. 521 c.p.p., comma 2, nella fattispecie in esame il potere è stato esercitato in relazione ad una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge, determinando una non consentita regressione del procedimento.

Si verte in un caso di abnormità del provvedimento per carenza di potere in concreto (si veda Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni).

3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso.

 

P.Q.M.


Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso.

motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2023