Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 dicembre 2023, n. 33956 - Mesotelioma maligno epitelioide dell'allestitore. Accolto il ricorso degli eredi


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente -

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere -

Dott. CINQUE Guglielmo - rel. Consigliere -

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

sul ricorso 22059-2021 proposto da:

A.A., B.B., in qualità di eredi di C.C., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO GENTILE;

- ricorrenti -

contro

ANSALDOBREDA Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1260/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 19/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

1. Il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda proposta dagli eredi di C.C. i quali, sul presupposto che il loro dante causa aveva lavorato con le mansioni di allestitore per il periodo dal 30.8.1954 al 29.2.1968 alle dipendenze della SOFER - Officine Ferroviarie Spa - confluita, dopo vari passaggi, nel 2003 nell'AnsaldoBreda Spa avevano chiesto l'accertamento della responsabilità di tale società per la malattia professionale "Mesotelioma maligno epitelioide" diagnosticata all'inizio del 2016; avevano, altresì, specificato che l'INAIL aveva riconosciuto la rendita ai superstiti e avevano concluso per la condanna dell'AnsaldoBreda al risarcimento del danno biologico e del danno morale, iure proprio e iure hereditatis, da liquidarsi, del danno non patrimoniale quantificato invece in complessivi Euro 532.117,11, da liquidarsi pro quota, oltre ad Euro 150.000,00 per danno morale, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale.

2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1260/2021, ha confermato la pronuncia di prime cure evidenziando che il lasso temporale intercorso dalla cessazione del rapporto alle dipendenze della convenuta e la documentata insorgenza della malattia, unitamente alla circostanza delle avvenute prestazioni lavorative da parte del de cuius in favore di altre società, aveva precluso l'accertamento del collegamento causale tra malattia (e successivo decesso) e condizioni di lavoro alle dipendenze della società convenuta; ha rilevato che correttamente, per la mancanza di allegazioni necessarie, non si era dato luogo alla prova orale richiesta nè alla ctu, di natura meramente esplorativa, non potendosi ipotizzare un nesso di causalità, secondo il grado della probabilità qualificata, in ordine alla riconducibilità della patologia all'esposizione ad amianto presso la società convenuta.

3. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di C.C. in epigrafe indicati, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la AnsaldoBreda spa.

4. La società ha depositato memoria.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c..

 

Diritto

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere considerato la Corte territoriale, da un lato, il documento n. 3 riportato nella produzione di parte, dell'1.10.1967, con il quale la SOFER Officine Ferroviarie - Spa espressamente aveva indicato che "per effetto dell'avvenuto conferimento dello stabilimento della società IMAM - Aerfer alla nostra società (...) il rapporto di lavoro già in corso... prosegue a tutti gli effetti alle nostre dipendenze (...)", a riprova della sussistenza della legittimazione passiva di AnsaldoBrera spa; dall'altro, per non avere valutato il profilo, anche qualora l'esposizione all'amianto e ad analoghi fattori fosse avvenuta presso altri datori di lavoro, della coobbligazione solidale in virtù del quale ciascun obbligato era tenuto per l'intero, salva l'azione di regresso: ciò doveva essere effettuato, secondo i ricorrenti, attesa la natura unitaria e comprensiva del danno non patrimoniale richiesto, attraverso un accertamento in concreto del pregiudizio patito, dando ingresso a tutti i necessari mezzi istruttori.

3. Con il secondo motivo si censura l'omesso esame di un fatto decisivo "ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" per essere stata dai giudici di seconde cure considerata insufficiente l'allegazione sul nesso di causalità quando, invece, la responsabilità datoriale era stata delineata nell'originario ricorso introduttivo; era stata depositata la segnalazione di malattia professionale redatta dall'Ufficio Sicurezza Ambiente di lavoro di Bergamo (ove risiedeva il dante causa); era stata depositata la sentenza emessa in sede penale dal Tribunale di Napoli - unitamente alla espletata ctu, alla relazione CONTARP dell'INAIL e a n. 4 relazioni dell'Ispettorato del Lavoro - di condanna dei responsabili della SOFER - Officine Ferroviarie Spa per il reato di cui all'art. 81 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 2 in violazione del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19 e 21.

4. I due motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

5. La Corte territoriale, in applicazione del principio della ragione più liquida e disattendendo la trattazione di tutte le altre problematiche, ha ritenuto di potere decidere la controversia sulla base della questione attinente alla sufficienza delle allegazioni con particolare riferimento al nesso causale, statuendo che non era stata provata l'elevata probabilità che la malattia del de cuius fosse dipesa dalla limitata attività lavorativa svolta presso Sofer - Officine Ferroviarie - spa.

6. Tale affermazione non è condivisibile in punto di diritto in quanto, a fronte di una malattia tabellata (mesotelioma maligno epitelioide) - ove l'origine professionale della malattia è sorretta da presunzione legale e dove il nesso di causalità presuppone solo la dimostrazione di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (Cass. n. 13024/2017) nonchè in presenza di una deduzione, non contestata, circa il riconoscimento di una rendita INAIL in capo ai superstiti del de cuius - ha ritenuto, da un lato, l'insufficienza delle allegazioni sul nesso di causalità e, dall'altro, di non procedere di ufficio, D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 10 alla comparazione tra il danno asseritamente vantato (oggetto delle domande degli originari ricorrenti) con le prestazioni erogate dall'Istituto, onde valutare se vi fosse stato un pregiudizio non riconducibile alla copertura assicurativa.

7. Conseguentemente, non è condivisibile l'affermazione dei giudici di seconde cure i quali, ritenendo corretta la decisione del Tribunale, hanno rilevato che il lungo lasso temporale intercorso dalla cessazione del rapporto alle dipendenze della Sofer - Officine Ferroviarie - Spa e la documentata insorgenza della malattia, unitamente alla circostanza delle avvenute prestazioni lavorative da parte del de cuius in favore di altre società, precludesse l'accertamento del collegamento causale tra la malattia (e il conseguente decesso) e le condizioni di lavoro alle dipendenze della società convenuta in giudizio, piuttosto che alla dipendenze di altro datore di lavoro.

8. Oltre, infatti, a quanto già sopra evidenziato in ordine al nesso di causalità, va ricordato il principio di legittimità (Cass. n. 24405/2021) - applicabile anche a fattispecie come quelle in esame - secondo cui, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perchè, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.

9. Solo per completezza, è opportuno ribadire, sotto un profilo metodologico e giuridico, le pregevoli indicazioni fornite da questa Corte (Cass. n. 9166/2017) lì dove è stato precisato che "(...) a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965 (sul punto v., da ultimo, Cass. n. 23146 del 2016; per l'assunto secondo cui per le malattie non tabellate i fattori di rischio comprendono anche quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono un rischio specifico cd. improprio v. Cass. n. 3227 del 2011; entrambe in motivazione). In tal caso potrà procedere alla verifica di applicabilità dell'art. 10 del decreto citato nell'intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (in tal senso, circa i criteri di liquidazione del danno differenziale, v. Cass. n. 20807/2016 cit.). Prima individuando i danni richiesti dal lavoratore che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che abbiamo definito, per comodità di sintesi, complementari; per essi non opera l'esonero del datore di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1 e quindi gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa. Indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato (...)".

10. E nella fattispecie in esame, da quanto indicato nel secondo motivo del presente ricorso, una verifica in sede penale, in ordine alla responsabilità della Sofer - Officine Ferroviarie Spa sembra che fosse stata già effettuata dal Tribunale di Napoli.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni, art. 52, comma 5 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e della società datrice di lavoro.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2023