Tipologia: Accordo Territoriale
Data firma: 12 aprile 2018
Parti: Confcommercio, Federalberghi, Assogardacamping e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Verona
Fonte: turismo.entebilaterale.vr.it


Accordo Territoriale applicativo del D.Lgs 81/2008 CCNL per le aziende del settore Turismo della provincia di Verona

Il giorno 12 del mese di aprile 2018, tra Confcommercio Verona […], Federalberghi Garda Veneto […], Assogardacamping […] e Filcams Cgil di Verona […], Fisascat Cisl di Verona […], Uiltucs Uil di Verona […]
Premesso che
• nella provincia di Verona sono operanti l'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e l'Ente Bilaterale Turismo Gardesano
• il Decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008, Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
• le parti, considerato quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 concordano sull'opportunità di operare unitariamente in maniera attiva per far crescere nel settore una vera cultura della sicurezza sul lavoro
• con accordo del 21 marzo 2013 le parti hanno costituito un organismo paritetico unitario denominato Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro del settore Turismo della provincia di Verona (OPP), operante presso le sedi dell'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e dell'Ente Bilaterale Turismo Gardesano;
• in tale contesto le parti ritengono opportuno attivarsi al fine di rispondere ai compiti affidati dalla legge alle parti sociali per l'attuazione degli strumenti necessari al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compresa la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Interconfederale applicativo del D. Lgs. n. 626/94 del 18 novembre 1996
tanto premesso le parti convengono
1. Fatto salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 18.11.1996 nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui agli art. 47 e 48 del D.lgs n. 81/2008, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.lgs n. 81/2008 si applica quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs n. 81/2008, secondo le modalità stabilite dal presente accordo, in materia di Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) sono designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo nel numero di uno per ciascuna organizzazione, i nominativi sono formalmente comunicati all'organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro del settore Turismo della provincia di Verona (OPP).
3. L'OPP ratificherà con propria delibera la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e assegnerà loro gli ambiti di competenza.
4. La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative direttamente o indirettamente connesse al settore interessato ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs n. 81/2008, nonché con l'appartenenza come componente all'OPP previsto dal presente accordo.
5. Il RLST nello svolgimento della sua attività è tenuto ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art 48 del D.lgs n. 81/2008.
6. In sede di OPP si predisporranno periodicamente, anche a richiesta del RLST e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati, in modo che l'attività degli stessi venga svolta con un comportamento omogeneo e coerente in riferimento alle peculiarità del settore e delle aziende ed in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti.
7. Il RLST dura in carica tre anni ed è rinominabile; è fatta salva la possibilità che le OO.SS. procedano alla revoca dell'incarico che dovrà in ogni caso essere ratificata dall'OPP.
8. Il RLST che nell'espletamento di tale attribuzione accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale, con le limitazioni previste dalla legge; in ogni caso l'accesso all'azienda è esercitato di volta in volta da un unico RLST.
9. Durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro il RLST sarà di norma accompagnato da un soggetto indicato da Confcommercio Verona o da Federalberghi Garda Veneto, a seconda della rispettiva competenza.
10. Il RLST, in conformità agli ambiti di competenza indicati dall'OPP, predispone un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento; l'elenco sarà trasmesso all'OPP almeno 30 gg. prima della sua attuazione tramite fax o e-mail. In caso di infortunio grave il RLST ha accesso immediato all'azienda, sempre con l'accompagnamento dell'esponente di Confcommercio Verona o di Federalberghi Garda Veneto, a seconda della rispettiva competenza.
11. Rimane fermo per le aziende individuate di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso 1'OPP con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D.lgs n. 81/2008.
12. Qualora le aziende non intendano avvalersi dell'opzione di cui al precedente paragrafo, in caso di accesso in azienda, il RLST al fine di rendere effettivo l'accompagnamento da parte dell'esponente di Confcommercio Verona o di Federalberghi Garda Veneto, segnala a mezzo fax o e-mail all'OPP con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda; ricevuta la richiesta, l'OPP provvede immediatamente a comunicare per iscritto - e-mail - fax - raccomandata, - data e ora della visita all'azienda all'esponente indicato da Confcommercio Verona o da Federalberghi Garda Veneto, a seconda della rispettiva competenza.
13. In ragione delle finalità di miglioramento continuo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nel territorio della provincia di Verona si prevede inoltre la possibilità di un intervento consultivo da parte del RLST su richiesta del datore di lavoro; a tale riguardo il datore di lavoro chiederà all'OPP la convocazione del RLST e, alla presenza di un esponente di Confcommercio Verona o di Federalberghi Garda Veneto, consulterà il RLST che formulerà proposte e pareri inerenti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli ambienti di lavoro nel rispetto dell'applicazione della legge, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine ad operazioni aziendali in corso o in via di definizione; il verbale dell'avvenuta consultazione, sottoscritto dalle parti, verrà conservato presso l'OPP.
14. Le parti concordano che in attesa che siano attuati gli accordi di cui all'art. 48 comma 3 del D.lgs n. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro del settore Turismo della provincia di Verona, quello della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e quello relativo al compito di accompagnamento negli accessi al luogo di lavoro da parte di un esponente di Confcommercio Verona o di Federalberghi Garda Veneto rientrano in apposito capitolo di spesa, relativo alle attività per la sicurezza sul lavoro stabilite dall'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e dall'Ente Bilaterale Turismo Gardesano, previa delibera degli stessi e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.
15. Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del D.lgs n. 81/2008 trovino attuazione, le parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.
16. Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia, anche susseguenti al rinnovo dell'accordo interconfederale applicativo del D. Lgs. n. 626/94 del 18 novembre 1996.
17. Le parti riconoscono la centralità del ruolo attribuito dalla normativa agli OPP in tema di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in tale contesto concordano che l'OPP svolgerà un ruolo di supporto ed impulso a favore dell'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e dell'Ente Bilaterale Turismo Gardesano per l'attuazione di iniziative formative in materia di sicurezza sul lavoro.
18. Ogni eventuale integrazione e/o modifica del presente accordo sarà efficace solo se concordata e validata per iscritto da tutte le parti stipulanti.