Cassazione Penale, Sez. 4, 07 dicembre 2023, n. 48775 - Amputazione di due dita del lavoratore non contrattualizzato. Estinzione per morte dell'imputato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -

Dott. BELLINI Ugo - rel. Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


Sul ricorso proposto da:

A.A., (DECEDUTO) nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. COSTANTINI FRANCESCA;

udito il difensore;

Il Presidente dato atto della pervenuta autocertificazione relativa al decesso del ricorrente in atti, prodotta dal coniuge, manda alla cancelleria la richiesta del certificato di morte al Comune competente.

Il Proc. Gen non si oppone.

E' presente l'avvocato MOSCHINI ENRICO del foro di TORINO in difesa di A.A. (DECEDUTO) il quale si rimette alla Corte.

 

FattoDiritto


1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Imperia che ha dichiarato A.A. (unitamente a B.B.) responsabile del reato di lesioni gravi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, perchè in cooperazione colposa tra loro - la B.B. quale presidente del C.d.A. della Srl MUNTAECARA Albergo Diffuso, con sede in (Omissis) (IM), il A.A. quale gestore di fatto dell'azienda alberghiera -, entrambi nella loro qualità di datori di lavoro, cagionavano al lavoratore dipendente non contrattualizzato, C.C., l'amputazione di due dita della mano sinistra. Nella specie, la vittima si procurava le lesioni utilizzando una sega circolare mentre toccava inavvertitamente l'interruttore di avvio del macchinario, il quale, iniziando a funzionare, attingeva la mano sinistra del lavoratore. I profili di colpa specifica ascritti agli imputati consistono nell'aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore attrezzature di lavoro oggetto di idonea manutenzione, al fine di garantirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza, e nella mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore in relazione alle concrete mansioni dal medesimo esercitate.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva due motivi:

2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sentenza di condanna. Lamenta che il percorso argomentativo sia una mera ripetizione della pronuncia di primo grado che si è fondata sul presupposto dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, benchè nell'atto di appello venissero indicate le innumerevoli contraddizioni emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Contraddittorio ed illogico sarebbe poi il percorso argomentativo in ordine al differente trattamento sanzionatorio operato per i due imputati, le cui responsabilità vengono peraltro equiparate;

2.2. Con il secondo motivo, lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con quella pecuniaria ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20-bis c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 53, attesa l'estemporaneità della condotta e la modestia del grado di colpa dell'imputato.

3. Alla memoria difensiva (pervenuta il 02/10/23), con cui il difensore comunicava il decesso dell'imputato, ha fatto seguito l'acquisizione del certificato di morte di A.A., deceduto a (Omissis). Il reato è, pertanto, estinto per morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 c.p., conseguendone che la sentenza impugnata, nei suoi confronti, deve essere annullata senza rinvio. Invero, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo altresì preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245162; Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790).

 

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2023