PROTOCOLLO METRO 4
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Tra
PREFETTURA-U.T.G. DI MILANO
e
Comune di Milano
e
SOCIETÀ di PROGETTO CONSORTILE per AZIONI M4
(sigla SP M4 S.C.pA)
 

In data 27 marzo 2014 presso la Prefettura - U.T.G. di Milano -Corso Monforte n.31-(di seguito Prefettura) in qualità di unico soggetto competente, ai sensi delle Linee Guida Antimafia per EXPO (di seguito "Linee Guida”) adottate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito “CCASGO"), all’emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra Provincia e affidatane di opere connesse al grande evento EXPO Milano 2015
 

TRA
PREFETTURA di MILANO

E

COMUNE DI MILANO (Concedente), nella persona dell’Assessore alle Politiche per il lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca dott.ssa Cristina Tajani

E

SOCIETÀ di PROGETTO CONSORTILE per AZIONI M4, nella persona del Presidente e Amministratore Delegato dell’Ing. Giorgio Desideri nella sua qualità di Concessionario nelle more della costituzione della SPV Linea M4 S.p.A. di seguito specificata;
 

Premesso che

1. presso la città di Milano nell'anno 2015 si terrà il Grande Evento dell’Esposizione Universale “Expo Milano 2015";
2. ai fini della realizzazione del Grande Evento “Expo Milano 2015” con D.P.C.M. 6 maggio 2013, sono stati individuati tutti gli interventi necessari che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del già citato D.P.C.M., “consistono nelle opere di cui agli allegati 1 e 2 del presente Decreto, nonché nelle attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura e successive modifiche approvato dal BIE;
3. tra gli interventi di cui all’Allegato 1 al D.P.C.M. 6 maggio 2013 rientra anche l'opera essenziale di cui al punto B.8 bis consistente, in particolare, nella costruzione della linea metropolitana 4 di Milano - tratta Sforza Policlinico/Linate - il cui soggetto attuatore è il Comune di Milano;
4. con Provvedimento del Commissario per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano n. 606 del 23/05/2006 veniva approvato il bando di gara (prequalificazione) per la ricerca del socio privato operativo della costituenda società di progetto per la costruzione e gestione, in concessione dal Comune di Milano, della linea 4 della Metropolitana di Milano tratta da Lorenteggio a Sforza Policlinico (di seguito prima tratta), con facoltà di estensione della concessione alla seconda tratta (Sforza Policlinico - Linate Aeroporto) (di seguito l’Opera); a seguito dell’approvazione da parte del CIPE, in data 06.11.2009, del progetto delia seconda tratta prima citata, il Comune estendeva l’oggetto della concessione anche alla seconda tratta;
5. con Determinazione Dirigenziale 08/08/2011 (PG 596808/2011) la “Gara per la ricerca del socio privato di una società mista ex art. 116 del D. Lgs. 267/2000 cui affidare la concessione di costruzione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano” veniva aggiudicata in via definitiva al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Impregilo S.p.A. (di seguito RTI Impregilo S.p.A.), costituito da Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), Astaldi S.p.A (mandante), Ansaldo STS S.p.A. (mandante), Ansaldobreda S.p.A. (mandante), Azienda Trasporti Milanese S.p.A. (mandante) e Sirti S.p.A. (mandante);
6. in data 06 ottobre 2011 tale Raggruppamento stipulava con il Comune di Milano un contratto accessorio con il quale, in attesa che si verificassero le condizioni necessarie per la stipula della Convenzione, venivano individuate a carico dello stesso Raggruppamento talune prestazioni prodromiche alla esecuzione dei lavori oggetto di Concessione, tra le quali, in particolare, la redazione del Progetto Definitivo e la redazione della Progettazione esecutiva/costruttiva delle opere civili in caso di consegna anticipata delle stesse;
7. in data 24/01/2012 il Direttore del Settore Infrastrutture per la Mobilità e R.U.P. con nota atti PG 50622/2012 inviata al RTI, futuro socio privato della costituenda Società Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. (di seguito SPV Linea M4 S.p.A.), disponeva l’avvio delle attività previste dal Contratto Accessorio, riassegnando i termini per la presentazione del progetto definitivo e dei documenti di mobilitazione, per la costituzione della SPV Linea M4 S.p.A., per la redazione del Piano Economico Finanziario e per il reperimento del finanziamento;
8. per conseguire la realizzazione della tratta funzionale a EXPO 2015 e in tempo utile per l'inizio dell’Esposizione, si procedeva, in pendenza della costituzione della SPV Linea M4 S.p.A. e nelle more della sottoscrizione della Convenzione di Concessione, alla consegna anticipata dei lavori in data 06/03/2012;
9. in data 7 marzo 2012 è stato costituito, ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ„ tra le imprese costituenti il RTI Impregilo (ad eccezione di ATM S.p.A.), il Consorzio MM4 (di seguito anche "Consorzio MM4"), ai fini della realizzazione delle opere e delle prestazioni relative alia progettazione definitiva ed esecutiva, alla progettazione delle eventuali varianti ed alla realizzazione della Linea;
10. in data 16 maggio 2013 si è costituita, a rogito del Dott. Colombo Alfonso, notaio in Milano, la Società di Progetto Consortile per Azioni M4 - con la sigla “SP M4 S.C.p.A.", di. seguito “Società di Progetto” - formata da Impregilo S.p.A., Astaldi S.p.A., Ansaldo STS S.pA, Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.pA, Sirti S.pA, con sede in Milano - Via dei Missaglia 97, che è subentrata, ad ogni effetto di legge, nei rapporti intestati all’ATI Impregilo ai sensi dell’alt. 156 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, senza che ciò dia luogo a cessione di contratto e ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale delle imprese partecipanti al RTI Impregilo S.pA per le obbligazioni in capo alla Società di Progetto medesima;
11. nelle more della costituzione della SPV Linea M4 S.pA e della stipula della Convenzione di Concessione tra quest'ultima e il Comune di Milano, in data 20 giugno 2013 il Comune di Milano e la Società di Progetto hanno sottoscritto un Addendum al Contratto Accessorio, avente per oggetto la disciplina della progettazione e realizzazione delle Opere Expo e delle Opere Anticipate;
12. in data 9 settembre 2013 il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’intera Linea 4 della metropolitana di Milano;
13. gli impegni assunti dalla Società di Progetto con il presente Protocollo saranno assunti - ad avvenuta costituzione - dal soggetto titolare della Concessione per la costruzione e la gestione della linea metropolitana M4, Società Concessionaria SPV Linea. M4 S.p.A.; pertanto ogni riferimento e ogni obbligo posto a carico della Società di Progetto si intenderà posto a carico della suddetta Società Concessionaria.
14. l’intera Linea 4 della metropolitana, di Milano (nelle due tratte indicate ai precedenti punti) rientra nel programma delle infrastrutture strategiche ai sensi e porgli effetti della L. 21/12/2001 n. 443;
15. è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito “Protocollo") assicurare, nella realizzazione dell’opera, il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell’Evento “Expo Milano 2015", ai sensi dell'alt 3 - quinquies del Dl. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro, nonché ai fini delle tematiche relative ai flussi di manodopera ed alla loro gestione che rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;
16. è, altresì, volontà delle parti applicare le Linee Guida che il C.l.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'alt 176 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
17. l'articolo 3 quinquies del D.L. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009, ha introdotto specifiche “disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento deli’Expo Milano 2015”;
18. in particolare, il suddetto articolo, tra l'altro, prevede che:
a)“/ì Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione dei grande evento Expo Milano 2015" (Art. 3 - quinquies comma 1 );
b)7 controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l’osservanza delle Linee Guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252” (Art. 3 - quinquies comma 4)
19. a norma del già citato articolo 3 - quinquies comma 4, il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito "CCASGO") ha adottato le richiamate Linee Guida;
20. con D.P.C.M. 18 aprile 2013 sono stati istituiti gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
21. presso la Prefettura sarà istituita una “cabina di regia" tra i firmatari del presente accordo allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione oggetto del protocollo;
22. al fine di operare un inserimento produttivo e di mantenere stabile il livello occupazionale, la Prefettura di Milano richiederà all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di far tenere un inventario di imprese regionali interessate, con concrete possibilità di proseguire nella produzione di settori ricompresi nella filiera dell’opera, il redatto elenco sarà trasmesso alla Società di Progetto Consortile per azioni M4; analoga richiesta sarà avviata verso i competenti Tribunali del territorio regionale per favorire le condizioni di un possibile utilizzo dell'azienda sequestrata;
23. per quanto non diversamente precisato in materia di trasmissione telematica dei dati si applicano i termini e le modalità previsti dalla delibera C.l.P.E. 58 del 2011, concernente “Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lett. e, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.".
24. con il presente Protocollo le parti firmatarie intendono, quindi, attuare quanto disposto dalle citate Linee Guida di cui al precedente punto 18;
 

preso atto che

a) il Comune di Milano è il soggetto Concedente dell'Opera;
b) la realizzazione della prima tratta “Lorenteggio-Sforza Policlinico" è registrata con il seguente CUP: B81I06000000003;
c) la realizzazione della seconda tratta “Sforza Policlinico-Linate" è registrata con il seguente CUP: B41107000120005;
d) il CCASGO, con nota prot. 10/12 CCASGQ/2013 in data 17 dicembre 2013 ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo alle Linee Guida;
e) il Ministero dell’interno, con nota n. 11001/119/8/9 (1) Del 4 febbraio 2014 ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente Protocollo;
f) l’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

tutto ciò premesso e considerato

la Prefettura di Milano, il Comune di Milano e la SOCIETÀ di PROGETTO CONSORTILE per AZIONI M4
 

STIPULANO

il presente Protocollo, finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione dell’Opera nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee Guida.
 

ART. 1
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
a) Opera: la seconda tratta (Sforza Policlinico - Linate Aeroporto) della Linea 4 della metropolitana di Milano;
b) Concedente: Comune di Milano;
c) Concessionario: la Società Concessionaria SPV Linea M4 una volta costituita (società mista che sarà composta per 2/3 da capitale del Comune di Milano e per 1/3 dai soci privati) e, nelle more della sua costituzione, la Società SP M4 S.C.p.A.;
d) Alta Vigilanza: AMAT S.r.l.;
e) CMM4: è il consorzio MM4 costituito tra le imprese costituenti il RTI Impregilo (ad eccezione di ATM S.p.A.) ai fini della realizzazione delle opere e delle prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla progettazione delle eventuali varianti e alla realizzazione dell’opera.
f) ATM: è il soggetto che si occuperà della gestione e del servizio di trasporto della linea 4 della metropolitana di Milano che interviene nel presente atto limitatamente alle eventuali attività funzionali e/o connesse alla realizzazione dell’opera. Pertanto, ogni richiamo fatto nel presente Protocollo a ATM o alla attività di gestione dell’opera deve intendersi riferito a tali specifiche attività.
g) Contratto: qualsiasi contratto di appalto di lavori, di servizi e di forniture, di qualsiasi importo, stipulato dal Concessionario, relativo o comunque connesso alla realizzazione e/o gestione dell’opera.
h) imprese affidatane: CMM4, ATM e ciascun soggetto che in virtù di un Contratto con il Concessionario interviene nel ciclo di realizzazione dell'opera;
i) Subcontraente: l’avente causa delle Imprese affidatario con cui queste ultime stipulano un Subcontratto di qualsiasi importo, in virtù del quale partecipi a qualunque titolo all’esecuzione e/o alla gestione dell’Opera;
j) Terzo subcontraente: l'avente causa del Subcontraente con cui quest’ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, in virtù del quale partecipi a qualunque titolo all’esecuzione e/o alla gestione dell’opera;
k) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dalle Imprese esecutrici o dal Subcontraente, nel rispetto dei limiti di legge, in virtù del quale un operatore economico partecipi a qualunque titolo all’esecuzione e/o alla gestione dell’Opera;
l) Sponsor: qualsiasi soggetto che, in virtù di un contratto di sponsorizzazione stipulato ai sensi di legge con il Concessionario o con uno dei soggetti affidatari o subaffidatari della stessa, realizza lavori o fornisce beni o servizi a proprie cura e spese.
2. Ai fini del presente protocollo e in linea con quanto disposto dalla seconda edizione delle Linee Guida approvate dal CCASGO lo scorso 20 novembre 2013 e entrate in vigore il 7 dicembre 2013, l’ambito di applicazione deve essere esteso anche alla “filiera delie imprese" come definita dall’art. 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 nonché dagli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.
3. Per “filiera delle imprese" deve intendersi il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione dell'opera. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i subcontratti che sono legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella “filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella “filiera” e quindi soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l’attività di smaltimento dei rifiuti.
4. Il presente protocollo si applica anche ai contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi di legge dal Concessionario o dai soggetti affidatari o subaffidatari di quest' ultimo o dal soggetto che giuridicamente subentrerà ad esso ai sensi di legge, secondo quanto disposto al precedente punto 13 della Premessa.
5. Ai fini del presente Protocollo e in attuazione delle Linee Guida, il Comune di Milano, nella sua qualità di Concedente, è titolare dei poteri di vigilanza e controllo Sull'Opera, che esercita anche per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento o di suoi delegati, con l'obiettivo di mantenere il massimo livello di sicurezza e di efficienza dei cantieri nonché di trasparenza anche sotto il profilo dell'attuazione della normativa antimafia.
6. Il Responsabile dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione possono, in qualsiasi momento, al fine di mantenere un elevato livello di sicurezza nei cantieri, esercitare poteri di vigilanza e di controllo sugli adempimenti in materia di sicurezza e sul rispetto della normativa antimafia incombenti sul Concessionario.
7. L’Alta Vigilanza, avvalendosi anche della Banca dati di cui al successivo art. 5, verifica la regolarità dei subappalti e dei subaffidamenti per il tramite di verifiche a campione, da effettuarsi periodicamente, anche ai fini del comma 9 dell'alticcio 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui esiti saranno comunicati tempestivamente al Concedente affinché assuma le proprie valutazioni e, per conoscenza, al Concessionario.
8. Ai fini del presente Protocollo, il Concessionario, in attuazione delle Linee Guida, è individuato quale unico “soggetto responsabile della sicurezza dell’opera" che realizza, anche sotto il profilo antimafia, ed ha il compito di garantire - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all’esecuzione dell’opera, così come previsto nel presente Protocollo.
9. Ai fini di cui al precedente comma 7, il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di attribuire a CMM4 e ad ATM le attività inerenti alla trasmissione dei dati in questione, relativamente ai contratti di competenza di CMM4 e dì ATM medesimi ai sensi del successivo comma 10 lett. a) e b), dandone comunicazione ai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo. In tal caso il Concessionario assicurerà l’espletamento di ogni attività di verifica e controllo, necessaria per garantire l’attuazione del flusso informativo, rimanendone esclusivo responsabile nei confronti della Prefettura.
10. Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti da stipulare con le Imprese affidatane apposita clausola contenente l’obbligo di fornire allo stesso i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione dell’opera.
Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto e/o la revoca dell’affidamento da parte del Concessionario o delle Imprese affidatario nei casi indicati nel successivo art. 2, commi 8 e 10 e art. 3, comma 3 del presente Protocollo.
11. L’obbligo di conferimento dei dati, da assolvere secondo le modalità di cui al successivo art.5, sussiste relativamente:
a) a tutti i Contratti conclusi dal Concessionario e a tutti i Subcontratti conclusi dalle Imprese affidatane o da loro aventi causa che partecipino a qualunque titolo all'esecuzione e/o alla gestione dell’Opera ed autorizzati/approvati dal Concessionario per qualunque importo;
b) ai Contratti conclusi dal Concessionario e ai Subcontratti conclusi dalle Imprese affidatario, per noli, servizi e forniture di materiali per qualunque importo;
c) ai Subcontratti conclusi dai Terzi Subcontraenti che partecipino a qualunque titolo all’esecuzione e/o alla gestione dell'opera ed autorizzati/approvati dal Concessionario per qualunque importo.
L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni d'opera, le forniture e i servizi, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.
12. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico secondo le modalità successivamente indicate.
13. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero prima della richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei Subcontratti.
14. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell’Opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.
 

ART. 2
DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e contenute nel libro II, capi I, II, III, IV del D.Lgs. n. 159/2011 così come corretto ed integrato dal successivo D.Lgs. n. 218/2012, nonché delle direttive della disciplina speciale contenute nelle Linee Guida.
2. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui agli arti 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” nei termini indicati dall'alt 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010
Soggetti al predetto regime sono tutte le fattispecie conti-attuati indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Ai fini del presente Protocollo l'opera essenziale, consiste nte nella costruzione della linea metropolitana 4 di Milano, tratta Sforza-Linate, di cui al punto B 8 bis, all’Aile'gato 1 al D.P.C.M. 6 maggio 2013, è disciplinata dal regime derogatorio delle linee-guida adottate dal CCASGO; l'intera tratta della Linea M4 rientra nel regime previsto dal CIPE, con deliberazione n, 58 del 3 agosto 2011, che ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia delle opere rientranti nel P.I.S..
Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all’approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento al di sotto dei € 50.000,00 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore.
Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati multimediale, di cui al successivo art. 5, i dati identificativi dei fornitori.
L’obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell’ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 3.4 delle Linee Guida (c.d. White List) e al D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2012, con riferimento alle tipologie di attività ivi previste. Analogamente, dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2013, l'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste per i soggetti iscritti negli elenchi di cui al predetto D.P.C.M. e, per il residuo periodo di validità, per i soggetti già iscritti all'elenco di cui al DPCM 18 ottobre 2011 in regime transitorio.
3. Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia è soggetto, secondo le Linee Guida, ad un regime derogatorio quanto alla competenza del rilascio.
Esso è altresì soggetto ad un modello organizzativo rispondente alla duplice esigenza di celerità e di concentrazione operativa dei flussi informativi.
A tal fine, al Prefetto di Milano compete l’emanazione di tutte le informative antimafia per le imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera, anche aventi sede legale in altre province.
4. La Prefettura di Milano è pertanto competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia e interloquisce con le Prefetture ove hanno sede legale le imprese interessate ai fini dell’acquisizione degli elementi necessari all’adozione dell’informazione antimafia.
5. Il Concessionario si impegna ad acquisire preventivamente alla stipulazione di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo, indipendentemente dal relativo importo, le informazioni antimafia relative alle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, Il Concessionario non potrà procedere alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o Subcontratti.
6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del Concessionario o delle Imprese esecutrici, mediante attivazione della clausola dì cui al comma 8. In conformità alla Linee Guida per l'Expo, punto 2.1, lettera d), il Concessionario procederà all'immediata annotazione dell’estromissione dell’impresa e della perdita del Contratto o del Subcontratto nell’Anagrafe degli esecutori.
7. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 sono di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorsi i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza decorso il termine di 15 giorni dalla richiesta, il Concessionario potrà procedere anche in assenza dell'informazione antimafia ferme restando le cautele previste dall’articolo 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011. Restano ferme le indicazioni contenute nelle Linee Guida nonché gii indirizzi operativi recati dalla direttiva del Ministro dell’interno in data 23 giugno 2010, concernenti gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 95 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.
8. I Contratti e i Subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Il Concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l’approvazione o l'autorizzazione.
In detti casi, il Concessionario comunica senza ritardo alla Prefettura, al CCASGO e alle altre Autorità competenti l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
9. Nella richiesta di informazioni da inoltrarsi alla Prefettura ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 devono essere indicati tutti gii elementi previsti dall’art. 91, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e dalle Linee Guida.
A tal fine dovranno inoltre essere fornite le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia e dei conviventi dei soggetti delle società contraenti, subcontraenti, come indicato dall’art. 85 D. Lgs. n. 159/2011.
10. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Concessionario ed è immesso nell’Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 5, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza da parte del Concessionario è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.
 

ART. 3
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. In occasione dell’affidamento di ciascun Subcontratto o Contratto per la realizzazione e/o la gestione dell’opera o l'acquisizione dì Sponsor, il Concessionario si impegna:
a) ad inserire, nella documentazione contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascuna Impresa esecutrice, da ciascun Subcontraente o Terzo Subcontraente;
b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione, alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate alla documentazione contrattuale le seguenti dichiarazioni:
3.1) Clausola n. 1
"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Società di Progetto Consortile per Azioni M4/ SPV Linea M4 S.p.A. e al Comune di Milano di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G..
3.2) Clausola n. 2
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.” Della denuncia sono informate la Società di Progetto Consortile per Azioni M4/ SPV Linea M4 S.p.A., il Comune di Milano e la Prefettura.
3.3) Clausola n. 3
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura-U.T.G. di Milano, Comune di Milano, Società di Progetto Consortile per Azioni M4, in data 27 marzo 2014 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.
2. La Società di Progetto/ SPV Linea M4 S.p.A. si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera c), punti 1.1), 1.2) e 1.3) siano inseriti anche nei contratti stipulati con le Imprese affidatane o fornitrici e che la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2., sia espressamente sanzionata ai sensi dell’alt. 1456 c.c. La Società di Progetto/ SPV Linea M4 S.p.A. valuta l’inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
3. Il Concessionario si impegna altresì, sotto la propria responsabilità, a prevedere nei contratti da stipulare per la realizzazione dell’opera o per l'acquisizione dello Sponsor quanto segue:
a) l’obbligo delle Imprese affidatarie/Sponsor e per tutti i soggetti o imprese della filiera di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dal Concessionario con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle Opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
b) l'obbligo delle Imprese affidatarie/Sponsor e per tutti i soggetti o imprese della filiera di far rispettare il presente Protocollo ai propri Subcontraenti, tramite l’inserimento delle clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1) e l’allegazione del Protocollo medesimo al Subcontratto da stipularsi, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti che quest'ultimo stipuli con i Terzi subcontraenti;
c) l’obbligo delle Imprese affidatarie/Sponsor e per tutti i soggetti o imprese della filiera di inserire nei Subcontratti da stipularsi con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario, delle informazioni antimafia di cui all'alt 84, comma 4 e 91, comma 6 del D. Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario.
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell’opera, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l’obbligo per le Imprese affidatario di inviare alla Prefettura tutta la documentazione di cui all’art. 2, comma 9, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario;
d) l'obbligo per l’Appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall’alt. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione del Concessionario all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario stesso, delle informazioni antimafia di cui all'alt 84, comma 4 e 91, comma 6 del D. Lgs. n. 159/2011, sull'impresa distaccante.
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione dell’Opera, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per il Concessionario di inviare alla Prefettura tutta la documentazione dì cui all’art. 2, comma 9, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.
4. Il Concessionario e il Comune di Milano si impegnano a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un loro rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L’assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. Il Concessionario e il Comune di Milano si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servìzio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall’art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94
8. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti del Concessionario/Sponsor, delle Imprese affidatane e, nei confronti di questi, dai Subcontraenti e dai Terzi subcontraenti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione dei lavori. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Concessionario, dalle Imprese affidatane ai fini della revoca degli affidamenti.
9. A tutti gli impegni assunti dalla Società di Progetto con il presente Protocollo subentrerà - ad avvenuta costituzione - il soggetto titolare della Concessione per la costruzione e la gestione della linea metropolitana M4, Società Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A.. Pertanto ogni riferimento e ogni obbligo posto a carico della Società di Progetto si intenderà posto a carico della suddetta Società Concessionaria.
 

ART. 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L’obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste sempre per tutte le attività elencate nell'alt. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", nonché per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate: fornitura e trasporto acqua;
a) servizi di mensa o vitto, di pulizia e alloggiamento del personale;
b) somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
2. Ai sensi dell'alt. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell’elenco per l’esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
 

ART. 5
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, il Concessionario si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all’esecuzione delle Opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diversi sezioni, che sono interfacciale in un sistema multimediale: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere.
Tale infrastruttura informatica è allocata presso la sede di Via dei Missaglia n. 97 della Società di Progetto e, in esito a separata convenzione fra le parti, sarà resa disponibile per le attività previste nel presente articolo al Comune di Milano.
Il flusso informativo è riservato ai soggetti espressamente indicati nelle Linee Guida, al Gruppo interforze costituito presso la Prefettura, al personale autorizzato del Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M. interministeriale 14 marzo 2003. Le informazioni contenute nella Banca Dati multimediale devono consentire il monitoraggio:
a. delle fasi di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
b. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto della massima trasparenza e del principio di tracciabilità di cui all'alt 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto stabilito all’art. 8, comma 1, del presente protocollo di legalità in merito alle diverse determine del CIPE;
c. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
d. del rispetto dei diritti derivanti dal CCNL, dalla legislazione sociale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e dei lavoratori impiegati;
e. dei dati relativi alla forza lavora presente in cantiere, specificando per ciascuna unità, la qualifica professionale;
f. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA, anche senza lavoratori dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 9, anche i dati identificativi, come determinati nel provvedimento CIPE 58/2011, nonché le seguenti informazioni essenziali:
a) individuazione anagrafica del soggetto d’impresa o dell'operatore economico;
b) tipologia e importo del contratto o Subcontratto o Subappalto;
c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
d) annotazioni relative alla eventuale “perdita” del contratto o Subcontratto o Subappalto e all’applicazione della relativa penale pecuniaria;
e) indicazione del conto corrente dedicato di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
3. In tutti i contratti, Subcontratti o Subappalti da stipularsi ai fini della esecuzione dell'opera e/o acquisizione degli Sponsor verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a) mettere a disposizione del Concessionario per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
b) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fomite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
4. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui al precedente comma 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del Contratto o Subcontratto o Subappalto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell’opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui al comma 3 verrà messa a disposizione del Concessionario attraverso l'inserimento diretto nella banca dati, per le opportune verifiche da parte della Prefettura, della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle forze di polizia territoriali e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 159/2011.
 

ART. 6
ANZIONI

1. Il Concessionario applicherà alle Imprese affidatane una sanzione pecuniaria, nel caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva, entro i termini previsti dall'alt 1 commi 12 e 13 e del presente Protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraentì,. di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 10 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'alt 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell’importo del subcontratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.
La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell’importo del contratto, subcontratto o subappalto.
2. Il Concessionario, con l’adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell’esecuzione delle Opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale le Imprese affidatario assumono l’obbligo di fornire al Concessionario gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese Subcontraenti interessate, a qualunque titolo, nell’esecuzione delle Opere.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da parte del Concessionario, dalle Imprese affidatane nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell’affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Concessionario, né a carico delle Imprese affidatane o Subcontraenti, fatto salvo il pagamento dell’attività prestata.
5. Le somme discendenti dall’applicazione delle penali andranno affidate in custodia al Comune per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e indi poste a disposizione del Concessionario, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del Subcontraente o del Terzo Subcontraente. La parte residua delle sanzioni è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.
 

ART. 7
REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere” interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza del Concessionario, sotto la vigilanza del Comune di Milano ed il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Milano alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze Grandi Opere.
2. Il Concessionario provvedere a designare un "Referente di Cantiere” che dovrà inserire, all’interno della Banca Dati, un report settimanale, c.d. “Settimanale di Cantiere”, al fine di consentire le verifiche di competenza del Concedente, della Prefettura, degli Organi di Polizia, della Direzione dei Lavori e dell'Alta Vigilanza.
Il Concessionario si impegna a definire con l’Ufficio di Coordinamento della sicurezza, ai soli fini della sicurezza, modalità e tempi con cui il Referente di Cantiere dovrà inserire nella Banca Dati tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi.
3. Il c.d. “Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
a) alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta (la stessa Impresa affidatario, in caso di esecuzione diretta, il Subcontraente ovvero il Terzo Subcontraente), dei mezzi dell’impresa affidataria, del Subcontraente, del Terzo Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nei quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre netta settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo;
b) il Referente di Cantiere ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
c) il Concessionario ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
4. Le informazioni acquisite sono utilizzate per:
a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b) verificare alla luce del “Settimanale di Cantiere” la regolarità degli accessi e delle presenze;
c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
d) calendarizzare incontri periodici con il Referente di Cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze;
e) disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Concessionario o dall’ Impresa affidataria, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dalla Società di Progetto o dall' Impresa affidataria, in base a successivi accordi contrattuali.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell’esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui aH'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall’art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, da utilizzarsi anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità;
b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.
6. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 5, accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, il Concessionario applicherà all’impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura del 5% dell’importo del contratto.
7. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'alt. 5 della Legge n. 136/2010 anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
 

ART. 8
MONITORAGGIO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ferma restando l’applicazione di eventuali diverse modalità di monitoraggio finanziario determinato dal CIPE, su proposta del CCASGO, ai sensi dell'alt 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., all’opera e ai servizi oggetto di contratti di sponsorizzazione oggetto del presente Protocollo si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni e relative sanzioni.
2. Le parti convengono che gli interventi di cui al presente Protocollo di Legalità, ricadono nell’ambito delle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del progetto "C.A.P.A.C.I.” (“Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in Public Contracts" oggetto di cofinanziamento da parte della Commissione U.E.), secondo i criteri definiti nella deliberazione del C.I.P.E. del 5 maggio 2011, pubblicata sulla G.U.R.I. il 7 ottobre 2011. A tal fine il Concessionario e le Imprese affidatane si impegnano a far inserire nei Contratti e Subcontratti previsioni che obbligano tutti gli operatori e le imprese della filiera ad osservare le citate procedure di monitoraggio e le relative sanzioni, nonché ad inserire analoghi obblighi nei contratti stipulati da questi ultimi con gli operatori economici della “filiera".
 

ART. 9
SUPPORTO OPERATIVO

1. Il Concessionario ha la facoltà di avvalersi del supporto operativo del CMM4, Consorzio costituito tra le imprese costituenti il RTI Impregilo (ad eccezione di ATM S.pA) per la realizzazione delle opere e delle prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’Opera e di ATM, gestore della Linea, per le eventuali attività funzionali e/o connesse alla realizzazione dell'opera. In particolare il supporto operativo potrà avere ad oggetto tutti i compiti previsti dal presente Protocollo, fermo restando che gli obblighi e le responsabilità previsti dallo stesso rimarranno in capo al Concessionario.
 

ART. 10
RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE

Fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 3, tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell’opera sono tenute ad osservare il presente Protocollo.
 

ART. 11
TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti decidono di osservare le disposizioni contenute nell'articolo 10 dello schema di protocollo di legalità allegato alle linee-guida “Piano Carceri", pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012, n. 140. Nel Tavolo previsto dal comma 2 del citato articolo 10, che sarà contestualmente istituito, possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall’alt. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per queste finalità potranno essere valorizzate le risultanze desunte da accordi tra le parti riguardanti versioni più avanzate dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese, ma anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo dell’opera.
 

ART. 12
EFFICACIA E DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Il Protocollo opera fino alla conclusione dei lavori, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3.
3. Le parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.
4. Tutte le imprese o gli operatori economici della filiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione dell’opera sono tenuti ad osservare il presente protocollo.
5. Il concessionario si impegna a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall’applicazione del presente Protocollo, inviando un rapporto trimestrale alla Prefettura, al C.C.A.S.G.O. e in copia al Comune di Milano".

Letto e sottoscritto,
Milano, 27 marzo 2014