PROTOCOLLO D'INTESA
per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti
tra
 

La REGIONE MARCHE, con sede in Ancona, Via Gentile d Fabriano n. 9, rappresentata dal Sig. Presidente, Dott. Francesco Acquaroli

e

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE, con sede in Ancona via Piave n. 25, rappresentato dal Direttore regionale pro tempore, Dott. Giovanni Contenti
di seguito denominate "le Parti"
 

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori con disabilità;
- l'Inail in attuazione dei decreti legislativi n. 38/2000 e n. 81/2008 e successive modificazioni si pone, tra i suoi obiettivi strategici, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un Polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite ad Ipsema ed Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale con compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h, del d.lgs. 81/2008;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025, approvato con Delibera di G.R. Marche n. 1640 del 28/12/2021, ha individuato il Macro Obiettivo di Salute M04 "Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali" declinato in Obiettivi Strategici di promozione e prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del d.lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
- è intendimento delle Parti porre in essere azioni istituzionali le cui finalità concorrono ad una piena e rispondente attuazione conferente ai dettami normativi sopra richiamati;
 

PRESO ATTO CHE

- dal 2001 ad oggi sono stati siglati dalla Regione Marche e dall’INAIL Marche n. 6 protocolli di intesa, il primo in data 11 ottobre 2001 di durata biennale fino ad arrivare alla sottoscrizione del Protocollo di durata triennale in data 31 ottobre 2018;
- l'attuazione di detti protocolli ha permesso la realizzazione di significative iniziative e progetti che sono risultati utili per la crescita e lo sviluppo del sistema regionale per la prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa - si pongono l'obiettivo dì realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell'ambito del sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro;
- nell'ottica dell'intersettorialità, più volte richiamata dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, tali azioni potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita ad una "rete" integrata di rapporti e collaborazioni, anche sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- il coordinamento e l'integrazione delle azioni che si intendono realizzare, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, trovano, pertanto, nel Comitato regionale di coordinamento il luogo di confronto e sintesi, per individuare le priorità, i piani operativi e le risorse per l'attuazione e la valutazione delle politiche regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la Regione Marche e l'Inail - Direzione regionale Marche - riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione anche attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi,
- intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
- la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Marche e Inail - Direzione regionale Marche - e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1
Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ed ai temi del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- reciproca collaborazione in tutti i campi per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune anche in materia di formazione, assistenza, promozione e informazione rivolta a studenti, lavoratori ed imprese;
- predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
- scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dì protezione dei dati personali" e successive modificazioni integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs.10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione e la costruzione di un sistema informativo regionale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Le Parti stabiliscono che la pianificazione degli interventi a carattere prevenzionale terrà prioritariamente conto dei sotto indicati settori produttivi in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025:
• AGRICOLTURA;
• EDILIZIA;
• MANUFATTURIERO;
• PESCA;
• SANITÀ;
• SCUOLA.
 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità di collaborazione tra le Parti compresa la definizione dei tempi occorrenti verranno successivamente stabilite attraverso l'adozione di specifici Protocolli convenzionali - Accordi attuativi - con i quali si provvederà alla declinazione delle attività occorrenti e delle specifiche fonti di finanziamento individuate per l'attuazione di ogni singola iniziativa progettuale.
La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l'intera durata del Protocollo, da un Comitato paritetico di coordinamento all'uopo nominato.
 

Art. 4
Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
- l'obiettivo progettuale da conseguire, la sua durata, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere in compartecipazione e la relativa tempificazione;
- la regolamentazione relativa alla tutela dell'immagine di ognuna delle parti ed al trattamento dei dati scaturenti ovvero occorrenti alla realizzazione.
 

Art. 5
Proprietà intellettuali e dei prodotti

Le risultanze delle iniziative poste in essere attraverso l'adozione degli Accordi attuativi del presente Protocollo saranno ritenute di comune proprietà e potranno essere utilizzate nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
La proprietà dei prodotti elaborati sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli Accordi attuativi.
 

Art. 6
Tutela dell'immagine

Le Parti, garantita la rispettiva tutela, provvedono ad estenderla alle iniziative comuni attraverso un processo divulgativo e promozionale condiviso.
In particolare, il logo della Regione Marche e di INAIL - Direzione regionale Marche - verranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni individuate dagli Accordi attuativi del presente Protocollo.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare attraverso i propri canali divulgativi le notizie relative ad eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 7
Trattamento dei dati

I dati acquisiti per effetto degli Accordi attuativi e delle conseguenti attività poste in essere vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

 

Art. 8
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Partì può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o dì scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso per effetto dei singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 9
Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Art. 10
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere bonariamente la controversia è competente il Foro di Ancona.