Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b);
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 1, commi 780 e 781;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante: “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" e, in particolare, l'articolo 1 rubricato "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";
VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativo alla riduzione dei premi per le imprese artigiane, espresso con nota n. 14788 del 25 febbraio 2010;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, con il quale sono state approvate - nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018 - le Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario Altre Attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 con il quale è stata approvata - come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019 - la Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2022 che ha previsto che "La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2020/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 5,68% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2022”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2023, di nomina a Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi della disciplina vigente;
VISTA la Consulenza statistico attuariale dell’INAIL del 28 aprile 2023, concernente “Riduzione dei premi per gli artigiani ex articolo 1, commi 780 e 781, legge 296/2006 e DM 2.12.2010. Percentuale anno 2023”;
VISTA la relazione del Direttore generale dell’INAIL del 4 agosto 2023, avente ad oggetto “ Riduzione dei premi per gli artigiani articolo 1, commi 780 e 781, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Annualità 2023”
VISTA la deliberazione adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023, n. 64, che ha determinato “la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022, in misura pari al 4,99% dell'importo del premio dovuto per il 2023”;
VISTO il parere del Ministero dell’economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 237328 del 4 ottobre 2023, che, con riferimento alla sopra citata deliberazione adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023, n. 64, ha comunicato “di non avere osservazioni da formulare”;
TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta dalla competente Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
RITENUTO di determinare la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022, in misura pari al 4,99% dell'importo del premio dovuto per il 2023, come previsto nella deliberazione adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023, n. 64
 

DECRETA


Articolo 1
(Riduzione dei premi per gli artigiani)

1. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 4,99% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2023.
 

Articolo 2
(Risorse economiche)

1. Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”.
 

Roma, 27 ottobre 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze
f.to Giancarlo Giorgetti