Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 17 dicembre 2009
Validità: Triennale
Parti: Tribunale Milano, Inail Lombardia, CPT Milano, Lodi Monza e Brianza
Settori: Edilizia
Fonte: www.osservatoriosicurezzalavoro.it


Protocollo d'intesa
tra
Tribunale di Milano, rappresentato dal Presidente, Dott.ssa Livia Pomodoro
e
INAIL Direzione Regionale Lombardia, con sede in Milano, C.so Di Porta Nuova 19, rappresentato
dal Direttore Regionale, Dott. Francesco Barela.

e

CPT Milano, Lodi Monza e Brianza, (Costituito da Assimpredil-ANCE e Feneal -UIL, Filca -CISL, Fillea - CGIL) con sede in Milano, Via Newton 3, rappresentato dal Presidente pro-tempore, nonché legale rappresentante, geom. Marco Garantola

premesso:

che, in forza degli artt. 9-10-11 del D. lgs. n. 81/2008, l'INAIL ha il compito di svolgere, anche mediante convenzioni, compiti d'informazione, formazione, assistenza e consulenza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico,

che, in forza degli artt. 2 ee), 10 e 51 del D. lgs. n. 81/2008, è compito degli organismi paritetici svolgere o promuovere attività di formazione, elaborazione e raccolta di buone prassi e azioni inerenti la salute e sicurezza del lavoro;

che il CPT è organismo paritetico del settore edile,

che, la materia della sicurezza sul lavoro ha natura complessa in quanto coinvolge discipline giuridiche, tecniche, tecnologiche, scientifiche e specificamente mediche, ponendo agli addetti ai lavori e agli studiosi seri problemi di interpretazione e di applicazione ,

che, la pluralità di soggetti pubblici che in Italia sono chiamati ad occuparsi del tema sicurezza e più in generale del lavoro (INAIL, INPS, ISPESL, IPSEMA, ASL, Ministero del Lavoro nell'articolazione della Direzione provinciale del lavoro, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, gli altri organi di Polizia Giudiziaria ecc.) pone spesso un problema di coordinamento, coerenza, efficienza ed uniformità di comportamenti ed interpretazioni che gli addetti ai lavori sentono come prioritario,

che, è interesse comune delle parti diffondere tra chi è chiamato all'applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro un più alto livello di formazione, promuovendo occasioni di studio, ricerca, confronto e approfondimento, che, attraverso la sinergia fra istituzioni si può efficacemente contribuire ad una più ampia diffusione della cultura della sicurezza del lavoro, nonché agevolare la prevenzione e l'accertamento delle responsabilità connesse alla violazione della normativa,

tutto ciò premesso, le parti, sottoscrivendo il presente atto,

convengono quanto segue:

art. 1 Le parti intendono realizzare iniziative di alta formazione, con lo scopo di approfondire tematiche controverse poste dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, contribuendo così alla diffusione della cultura della prevenzione e della legalità, quale indispensabile presupposto per la riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico.

art. 2 A tal fine le parti si impegnano a istituire un "Osservatorio salute e sicurezza del lavoro", di seguito detto "Osservatorio", composto da un rappresentante per ogni parte contrattuale.

art. 3 L'Osservatorio sarà rappresentato all'esterno e coordinato dal Presidente del Tribunale di Milano o da un suo incaricato.

art. 4 Qualsiasi opinione espressa o interpretazione assunta dall'Osservatorio non vincola gli appartenenti agli enti firmatari del presente Protocollo nello svolgimento della loro attività istituzionale.

art. 5 L'Osservatorio si riunirà almeno due volte l'anno, con i seguenti compiti:
- individuare una serie di argomenti e temi specifici, giudicati meritevoli di approfondimento e confronto fra esperti;
- definire la programmazione annuale delle attività;
- verificare i contenuti e l'efficacia dei risultati conseguiti;
- agevolare la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, esperti e studiosi della materia, alle attività dallo stesso promosse;
- promuovere analisi, studi e ricerche su novità legislative, casi giurisprudenziali e tematiche applicative nella materia della sicurezza del lavoro.

art. 6 In base agli argomenti individuati, previa concertazione unanime, l'Osservatorio organizzerà incontri di studio e approfondimento, invitando a partecipare esperti delle materie di volta in volta toccate dagli argomenti da trattare. Gli esperti verranno individuati dall'Osservatorio tra soggetti appartenenti agli enti sottoscrittori del presente protocollo ovvero tra soggetti esterni agli stessi. La partecipazione degli interessati agli incontri-studio sarà a titolo gratuito ma potrà essere selezionata in ragione delle tematiche affrontate o di esigenze organizzative.

art. 7 L'Osservatorio valuterà l'opportunità di divulgare i risultati degli incontri, ricerche, studi promuovendo l'organizzazione di convegni, la pubblicazione di atti, l'attivazione di eventuali master universitari ed ogni altra attività di approfondimento e ricerca che possa contribuire al raggiungimento di un più elevato livello di preparazione e aggiornamento tra le varie professionalità coinvolte nella materia, nonché ad un migliore coordinamento dei soggetti pubblici che si occupano di sicurezza sul lavoro.

art. 8 I costi delle attività di cui al presente Protocollo saranno finanziati in parti uguali da INAIL e CPT .
Nel rispetto dei limiti posti dal budget annuale dei rispettivi enti, i costi saranno preventivati e quantificati di comune accordo, in occasione della pianificazione delle attività promosse dall'Osservatorio.

art. 9 La gestione contabile delle attività di cui al presente Protocollo sarà ad esclusivo carico
di CPT.
Il pagamento della quota INAIL avverrà previa approvazione di analitico rendiconto semestrale, che dovrà essere supportato dalla relativa documentazione contabile.

art. 10 Il Tribunale di Milano, nel caso vengano organizzati convegni divulgativi, si adopererà per conseguire, per quanto possibile, la disponibilità dell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia o altra sala idonea.

art. 11 Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti e avrà durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte.

Milano, Palazzo di Giustizia, 17.12.09

Dott.ssa Livia Pomodoro
Dott.Francesco Barela
Geom.Marco Garantola
dr. Cosimo Damiano Tortiello
dr. Bruno Giordano
dr. Riccardo Atanasi