PROTOCOLLO D’INTESA


tra

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Sicilia, nel seguito indicato Inail Sicilia, con sede e domicilio fiscale in Palermo, viale del Fante 58/D, rappresentato dal dott. Giovanni Asaro nella qualità di Direttore regionale

e

O.P.R.A. Sicilia - Organismo Paritetico regionale per l’Artigianato Sicilia *** con sede in Palermo, Via Duca della Verdura n.33, rappresentato dai Coordinatori regionali Sig. Sebastiano Molino e Sig. Eugenio Sasso
di seguito denominate le Parti
 

PREMESSO CHE

- l’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2022 - 2024 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inal CIV n.5 del 24 maggio 2021), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l’Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
- il Piano triennale per la prevenzione 2022-2024 approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail con Delibera n.15 del 28 dicembre 2022 è strumento di riferimento per l’attuazione delle politiche di prevenzione;
OPRA Sicilia:
- il Comitato Paritetico Regionale per l’Artigianato (CPRA) costituito sulla base degli Accordi Regionali del 12/05/1997 e 09/11/2004 viene ridefinito in base all’Accordo Nazionale del 13/09/2011 in Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato (OPRA);
- l’OPRA predispone all’inizio di ogni anno un piano di attività e svolge funzioni di:
• promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative di raccolta di buone prassi a fine prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerente alla salute e sicurezza sul lavoro;
• promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionale ed economiche per le attività di prevenzione;
• monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza sul lavoro in ambito regionale;
• promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale siciliana degli Organismi Paritetici Territoriali e di supporto all’attività dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
- l’OPRA provvede inoltre, alla comunicazione dei nominativi dei RLST ed eventuali variazioni nel confronto delle aziende, dell’Inail, dell’Organo di Vigilanza e dell’Organo Paritetico Nazionale (OPNA);
- L’Opra predispone un programma annuale di lavoro e di attività a supporto delle Imprese e dei Lavoratori incentrato sui rischi generali e specifici inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante la realizzazione e l’aggiornamento di un manuale informativo generale e di specifici manuali di settore.
 

PRESO ATTO CHE

sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
le sinergie tra le Parti costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese nel settore dell’artigianato.
 

CONVENGONO


Articolo 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
 

Articolo 2 - Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- organizzazione e promozione di eventi e iniziative mirate alla promozione della cultura e della sicurezza del lavoro;
- iniziative informative per particolari categorie di lavoratori a maggior rischio infortunistico per migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative;
- collaborazione in progetti di diffusione di conoscenze e buone pratiche relative alla sicurezza sul lavoro; attività di informazione e assistenza alle imprese del settore dell’artigianato;
- realizzazione di percorsi formativi da erogare secondo quanto stabilito dal Piano tariffario approvato con determinazione presidenziale INAIL n. 121 del 23 aprile 2014.
 

Articolo 4 - Comitato di coordinamento

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da quattro referenti, di cui due individuati dall’Inail e due da O.P.R.A. Sicilia.
Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.
 

Articolo 5 - Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 6 - Accordi attuativi

Ciascun Accordo Attuativo di cui all’art.5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell’Accordo Attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
 

Articolo 7 - Durata

Il presente Protocollo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
 

Articolo 8 - Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Articolo 9 - Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all’art. 6 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all’art. 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli Accordi attuativi.
 

Articolo 10 - Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare i loghi delle Parti saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Articolo 11 - Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa con comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R.
 

Articolo 12 - Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Articolo 13 - Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d’Intesa.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Palermo.
 

Articolo 14 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R . 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Palermo, 4 dicembre 2023