Categoria: 2010
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Tipologia: CCNL
Data firma: 17 giugno 2010
Validità: 01.07.2010 - 31.12.2011*
Parti: Asci e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Fabi, Sinfub
Settori: Credito Assicurazione, SIM
Fonte: FIBA-CISL
Nota:* Dal 01.01.2012 il CCNL confluirà nel CCNL Credito - ABI

Sommario
:

Premessa
Sezione I Sistema di relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali

Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Materie di contrattazione aziendale
Art. 3 - Trasferimento d'azienda
Art. 4 - Distacco del personale
Art. 5 - Appalti
Art. 6 - Occupazione
Titolo II - Diritti sindacali
Art. 7 - Dirigenti Sindacali
Art. 8 - Trattenute Contributi Sindacali
Art. 9 - Permessi RSA
Art. 9.1 - Permessi retribuiti
Art. 9.2 - Permessi non retribuiti
Art. 10 - Assemblea
Art. 11- Disposizioni Particolari
Titolo III - Ente Bilaterale
Art. 12 - Ente Bilaterale Nazionale
Titolo IV - Composizione delle controversie
Art. 13 - Collegio di Conciliazione e Arbitrato
A. Il tentativo di conciliazione
B. Il lodo arbitrale
C. Le controversie relative all'interpretazione ed applicazione
D. Dichiarazione a verbale
Titolo V - Mercato del lavoro
Art. 14 - Contratto di inserimento
Art. 15 - Contratti a tempo determinato
Art- 16 - Apprendistato professionalizzante
• Inquadramento
• Durata
• Costituzione
• Periodo di prova
• Malattia e infortunio
• Formazione
• Documentazione
• Criteri di computo degli apprendisti
Art. 17 - Somministrazione di lavoro
Titolo VI - Welfare contrattuale
Art. 18 - Fondo integrativo pensione
Art. 19 - Assistenza sanitaria
Titolo VII - Tutela della salute
Art. 20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Sezione II Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I - Instaurazione del rapporto di lavoro

Art. 21 - Norme per l'assunzione
• Documenti - Residenza - Domicilio
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23 - Classificazione del personale
Titolo II - Disposizioni per i quadri
Art. 24 - Polizza Assicurativa
Art. 25 - Trasferimenti
Art. 26 - Sviluppo professionale
Art. 27 - Lavoro festivo, domenicale notturno
Titolo III - Orario di lavoro
Art. 28 - Durata settimanale
Art. 29 - Banca delle ore
Art. 30 - Articolazione dei giorni di lavoro
Art. 31 - Regimi orario lavoro multiperiodale
Art. 32 - Attività fuori dall'Azienda
Art. 33 - Lavori discontinui
Titolo IV - Lavoro straordinario
Art. 34 - Riferimenti e vincoli
Art. 35 - Percentuali di maggiorazione
• Turni
Art. 36 - Lavoro festivo
Art. 37 - Registro lavoro straordinario
Titolo V - Riposo settimanale e festività
Art. 38 - Riposo settimanale
Art. 39 - Festività
Art. 40 - Lavoro prestato nelle festività - compensazione
Titolo VI - Ferie e permessi individuali
Art. 41 - Durata delle ferie
Art. 42 - Periodo di utilizzo delle ferie
Art. 43 - Corresponsione delle ferie
Art. 44 - Richiamo dalle ferie
Art. 45 - Irrinunciabilità delle ferie
Art. 46 - Registro ferie
Art. 47 - Permessi Individuali Retribuiti
Titolo VII - Contratti part-time
Art. 48 - Definizione
Art. 49 - Part-time post maternità
Art. 50 - Estremi del rapporto
Art. 51 - Disciplina del rapporto
Art. 52 - Riproporzionamento
Art. 53 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 54 - Quota oraria della retribuzione
Art. 55 - Festività

Art. 56 - Permessi retribuiti
Art. 57 - Ferie
Art. 58 - Permessi per studio
Art. 59 - Lavoro Supplementare
Art. 60 - Tredicesima mensilità
Art. 61 - Preavviso
Titolo VIII - Tossicodipendenti
Art. 62 - Tossicodipendenti
Titolo IX - Aggiornamento professionale - Diritto allo studio
Art. 63 - Aggiornamento professionale
Art. 64 - Permessi per esami retribuiti
Art. 65 - Permessi per corsi di studio retribuiti
Titolo X - Congedo matrimoniale
Art. 66 - Congedo Matrimoniale
Titolo XI - Missioni e trasferimenti
Art. 67 - Modalità di rimborso
Art. 68 - Trasferimenti di residenza
Art. 69 - Motivi del trasferimento
Titolo XII - Malattie e infortuni
Art. 70 - Malattia: comunicazione, ripresa del lavoro, controllo
Art. 71 - Visite di controllo
Art. 72 - Conservazione del posto
Art. 73 - Indennità giornaliera malattia
Art. 74 - Assicurazione Inail
Art. 75 - Indennità giornaliera infortunio
Art. 76 - Conservazione del posto per infortunio
Art. 77 - Conservazione del posto per TBC e malattie oncologiche, malattie immunodeficitarie e renali
Titolo XIII - Gravidanza e puerperio
Art. 78 - Congedo di maternità e paternità
Art. 79 - Congedo parentale
Art. 80 - Riposi giornalieri
Art. 81 - Assistenza alle malattie
Art. 82 - Integrazioni
Titolo XIV - Anzianità di servizio
Art. 83 - Anzianità di servizio
Titolo XV - Passaggi di qualifica
Art. 84 - Passaggi di qualifica
Art. 85 - Promozioni a livello superiore
Titolo XVI - Trattamento economico
Art. 86 - Trattamento economico
Art. 87 - Scatti di anzianità
Art. 88 - Buono pasto
Art. 89 - Retribuzione di fatto
Art. 90 - Retribuzione mensile
Art. 91 - Quota giornaliera
Art. 92 - Quota oraria
Art. 93 - Aumenti tabellari
Art. 94 - Personale dipendente pagato a provvigioni
Art. 95 - Indennità di cassa
Art. 96 - Prospetto paga
Art. 97 - Corresponsione della retribuzione
Art. 98 - Tredicesima mensilità
Titolo XVII - Sospensione del lavoro
Art. 99 - Sospensioni del lavoro
Titolo XVIII - Doveri del personale
Art. 100 - Doveri del lavoratore
Art. 101 - Divieti e autorizzazioni
Art. 102 - Termini di giustificazione delle assenze
Art. 103 - Ritardi
Art. 104 - Mutamento della residenza
Titolo XIX - Norme disciplinari
Art. 105 - Provvedimenti disciplinari
Articolo 106 - Modalità di adozione dei provvedimenti disciplinari
Articolo 107 - Modalità di tutela
Titolo XX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 108 - Recesso
Art. 109 - Recesso per giusta causa
Art. 110 - Licenziamento per giustificato motivo
Art. 111 - Preavviso
Art. 112 - Dimissioni
Art. 113 - Indennità sostitutiva di preavviso
Art. 114 - Elementi per il conteggio del Trattamento di Fine Rapporto
Titolo XXI - Riassunzioni
Art. 115 - Riassunzioni
Titolo XXII - Controlli
Art. 116 - Controlli
Titolo XXIII - Responsabilità civili e penali
Art. 117 - Responsabilità civili e penali
Art. 118 - Procedimenti penali
Titolo XXIV - Lavoratori autonomi

Art. 119 - Lavoratori autonomi
Titolo XXV - Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze
Art. 120 - Validità del contratto
Art. 121 - Affissione del contratto
Tabelle retribuzione
Una tantum
Assunzione di specialisti
Indice


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, impiegati e gli operai delle società d'intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse 17 giugno 2010

Il giorno 17 giugno 2010 in Milano tra Asci [...] e Fiba Cisl [...], Fisac Cgil [...], Uilca Uil [...], Fabi [...], Sinfub [...] si è stipulato il seguente: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Il presente CCNL, valevole per tutto il territorio nazionale, si applica a:
1. tutte le società non bancarie che esercitano;
a) uno o più dei servizi di investimento così come definiti dal vigente D.Lgs. 58/98, e cioè:
- attività di negoziazione per conto proprio, attività di negoziazione per conto terzi,
- attività di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia,
- attività di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia,
- attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi,
- attività di ricezione e trasmissione di ordini e di mediazione;
b) attività di factoring, di leasing e di credito al consumo, senza alcun legame con società bancarie;
c) qualsiasi altra attività connessa o strumentale da precedenti nonché rientrante nella definizione di servizio accessorio ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del medesimo decreto;
d) promotori finanziari.
2. alle società del terziario di servizi, alle imprese di cui al primo comma, ivi compresi i centri di elaborazione consortili, purché non esercitino attività bancaria.

Sezione I Sistema di relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali

Nell'ambito di una maggiore trasparenza tra le parti, le Organizzazioni sindacali territoriali potranno partecipare alle trattative aziendali e agli incontri che intercorreranno tra Azienda e Rappresentanze Sindacali aziendali.
Le Rappresentanze sindacali potranno richiedere appositi incontri per analizzare eventuali ricadute sui lavoratori in presenza di processi di riorganizzazione aziendale che non siano già previsti dalle normative di legge.
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, in ciascuna azienda si darà luogo semestralmente ad incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibile azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984, a norma della risoluzione CEE 29/5/1990, e con la legge 125/1991;
b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) I problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la. opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure;
e) analisi carichi e ritmi di lavoro, organici;
f) condizioni igieniche e ambientali per la tutela dei lavoratori.
La richiesta delle Organizzazioni sindacali dovrà essere presentata per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare; la risposta dell'azienda dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 2 - Materie di contrattazione aziendale
In applicazione del punto 2.2 del protocollo d'accordo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sistema produttivo, le parti concordano che nelle aziende che abbiano un organico di 16 o più dipendenti potranno essere stipulati, per iniziativa delle OO.SS. firmatarie, accordi integrativi aziendali relativamente a:
* distribuzione dell'orario di lavoro e modalità dei turni di lavoro;
* part-time ed eventuali altre forme di flessibilità;
* azioni positive per le pari opportunità uomo/donna;
[...]
* tutela della salute, ambiente e sicurezza;
[...]
* verifica dell'inquadramento rispetto ai profili professionali;
[...]
Gli accordi integrativi aziendali potranno essere stipulati con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e scadranno il 31 dicembre 2011.
A richiesta delle OO.SS. e con scadenza annuale, le Aziende forniranno informazioni in merito ai criteri di assegnazione di. eventuali premi aziendali e al numero complessivo dei dipendenti cui viene erogato.

Art. 3 - Trasferimento d'azienda
Nei casi, di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l'informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.
L'informazione scritta di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 18/2001 deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi su indicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa, I relativi incontri si svolgono tra l'azienda e gli organismi sindacali aziendali e/o territoriali. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il. termine di 15 giorni, successivi all'informativa di cui al primo comma.
Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l'azienda può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale.
Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate.
Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l'impresa cedente, l'impresa ceduta e quella cessionaria, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui al 1° comma del presente articolo.
Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.

Art. 5 - Appalti
All'atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l'azienda committente deve farsi rilasciare dalia impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L'azienda committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli organismi sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
L'azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.

Titolo II - Diritti sindacali
Art. 10 - Assemblea

Nelle unità nelle quali siano occupati più di 5 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interessi sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
La convocazione dovrà essere di norma inviata, alla direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 89.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di esse.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato firmatario del presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti.
Le Assemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, singolarmente o unitariamente.

Art. 11- Disposizioni Particolari
Date le caratteristiche del settore, ad ampliamento di quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, e fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della stessa, le norme di cui agli articoli 7-8-9.1-10 si applicano anche nelle società che occupino più di 10 dipendenti, in tali casi i diritti di cui agli art. 7-9.1-10) sono ridotti del 50%.

Titolo III - Ente Bilaterale
Art. 12 - Ente Bilaterale Nazionale

L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
a) promuovere iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, ed altri organismi orientati ai medesimi scopi;
b) attivare, anche attraverso convenzioni, le procedure per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;
c) svolgere attività di studio e di ricerca in tema di parità uomo/donna con particolare riferimento alla legge n. 125 del 1991; favorire il reinserimento nel mercato dei lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per le cause individuate dall'Ente stesso, anche attraverso io studio di convenzioni tipo in base alla legge 56/87 e successive modificazioni;
d) programmare ed organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
e) svolgere le funzioni previste ai successivi articoli relativi ai contratti a tempo determinato, contratti formazione-lavoro, ai lavoro interinale, all'apprendistato, al telelavoro e al job sharing;
f) analizzare le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
g) verificare le ricadute relative allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l'opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla, regolamentazione delle procedure;
h) incontrarsi annualmente, o ogniqualvolta, si renda necessario, con i gestori del Fondo di previdenza di cui all'art. 18, al fine di verificare l'andamento dello stesso.
L'Ente bilaterale è composto da cinque rappresentanti designati dalle OO.SS., uno per ciascuna organizzazione, e da cinque rappresentanti delle aziende che applicano il presente contratto.

Titolo IV - Composizione delle controversie
Art. 13 - Collegio di Conciliazione e Arbitrato

È istituito a cura delle organizzazioni stipulanti il presente contratto un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.
A tale Collegio è demandato il compito di:
- dare luogo al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. per tutte le controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.
A tale Collegio è altresì demandato ii compito di pronunciarsi:
- per devoluzione delle parti, sulle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c, comprese quelle di cui all'art. 7 legge 20/05/1970 n. 300, nonché sulle controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto.
Il Collegio è composto da tre membri, di cui
- uno designato dalle organizzazioni imprenditoriali stipulanti, la cui firma, risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- uno designato dalla organizzazioni sindacali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive organizzazioni territoriali, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
In caso di mancato accordo sulla designazione del membro con funzioni di Presidente, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata, oppure in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette dal Presidente del competente Tribunale.
Nell'eventualità che necessitasse la designazione del supplente del Presidente, si procederà con gli stessi criteri sopra citati, per la scelta di quest'ultimo. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Il Collegio rimane in carica per la durata del presente contratto.
Salvo diverso accordo tra le organizzazioni sindacali territorialmente competenti, il Collegio ha sede in Milano, via Caldera n. 21, presso la sede di Asci.
Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura delle parti.
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti la partecipazione del Presidente, sono ripartite al 50% fra le parti in causa.
Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio sono a carico delle rispettive parti in causa.

A. Il tentativo di conciliazione
La convocazione innanzi al Collegio deve essere richiesta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di raccomandata a mani da depositare presso la Segreteria che ne rilascerà ricevuta.
La Segreteria provvedeva a convocare il Collegio e ad avvertire la parte nei cui confronti è promossa la vertenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di convocazione.
Il termine di cui all'art. 410 bis decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta di convocazione.
Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente loro rappresentanti, esperisce il tentativo di conciliazione su un piano sostanziale e di equità.
Il processo verbale di avvenuta conciliazione o di mancato accordo, redatto in cinque copie, deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente del Collegio, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo sarà depositato a cura della Segreteria del Collegio secondo il procedimento di cui all'art. 411 c.p.c., 3° comma.

B. Il lodo arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione non riesca, le parti possono concordare di deferire al Collegio la risoluzione della controversia ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c .
In tal caso, rimangono invariate le modalità di composizione del Collegio Arbitrale della nomina e della designazione del Presidente e dei componenti, nonché della ripartizione delle spese di cui al punto A.
La devoluzione della risoluzione della controversia deve essere comunicata al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nonché contemporaneamente anche alla parte avversaria.
La parte convocata può aderire all'arbitrato entro 10 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.
Il Collegio ha ampia facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio, compresa l'eventuale istruttoria, fermo che l'eventuale escussione dei testimoni deve avvenire avanti l'intero Collegio riunito e che devono essere in ogni, caso assegnati termini alle parti per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta: emetterà il proprio lodo motivato entro 60 giorni dalla data di detta riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori. 30 giorni, in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.

C. Le controversie relative all'interpretazione ed applicazione
Con le modalità e le procedure previste al punto B, il Collegio si pronuncia su tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti o dei singoli articoli del presente contratto.

D. Dichiarazione a verbale
La parti si danno atto che:
- il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ha natura irrituale;
- nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, raccordo intervenuto non è impugnabile ai sensi degli artt. 411, 3° comma, c.p.c. e 2113 c.c.;
- rimane fermo il diritto delle parti a promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il. lavoratore è addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto;
- rimane comunque fermo il diritto delle parti di adire l'autorità giudiziaria competente.
Per quanto qui non espressamente definito, si fa riferimento alle norme di legge.

Titolo V - Mercato del lavoro
Art. 14 - Contratto di inserimento

[...]
Il contratto di inserimento deve essere stipulato per iscritto ed in esso dovranno essere specificatamente indicati:
1) il progetto individuale di inserimento,
2) la categoria di inquadramento del lavoratore,
3) la durata del contratto,
4) l'orario di lavoro a tempo pieno o parziale,
5) l'eventuale periodo di prova così come previsto dal presente contratto collettivo in relazione al livello di inquadramento assegnato inizialmente,
6) il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro, riproporzionati in base alla durata del contratto di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Ferme restando le specificità del contratto di inserimento, le Parti stipulanti concordano di estendere a tali rapporti te disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
[...]
Le parti convengono che i tempi e le modalità dell'attività di formazione teorica debbano essere coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di inserimento.
Si ritengono compatibili con quanto sopra i seguenti periodi di formazione teorica/pratica:

Conseguimento livello
Durata minima della formazione
D/C 240 ore complessive di formazione teorico-pratica, di cui 32 ore di formazione teorica
B/A 120 ore complessive di formazione teorico-pratica, di cui 20 ore di formazione teorica.

La formazione teorica sarà ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione dovrà essere impartita nella, fase iniziale del rapporto di lavoro e dovrà essere registrata del cd. "libretto formativo" che ogni azienda predisporrà per ogni lavoratore.
[...]
La Parti valuteranno l'opportunità di promuovere e sostenere progetti formativi per i contratti di inserimento.
Per tutto quanto non esposto si fa rimando alle disposizioni di legge vigenti e all'Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004.

Art. 15 - Contratti a tempo determinato
[...]
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta all'Ente Bilaterale costituito presso l'associazione per ottenere la necessaria autorizzazione, e su richiesta di questa, a fornire indicazioni analitiche delle tipologie dei contratti a termine.
Decorsi 5 giorni senza risposta la domanda si intende accolta.
L'Ente Bilaterale, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi, occupazionali, e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della richiesta di nullaosta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione presso la costituenda associazione, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL.
[...]

Art. 16 - Apprendistato professionalizzante
Durata

Il contratto di apprendistato ha una durata di quattro anni.

Costituzione
Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.

Formazione
Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 276 e fermo restando il raccordo con le relative regolamentazioni, predisposte d'intesa con le Parti sociali, si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
a) nei confronti di ciascun apprendista l'impresa è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nei rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'impresa, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra struttura di riferimento.
Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job;
b) per la formazione degli apprendisti le imprese, - in relazione a quanto previsto dal D.M. 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della 1. n. 196 del 1997 e fermo restando il predetto raccordo, in materia di profili formativi, con le normative regionali - articoleranno le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 (contenuti a carattere trasversale), dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel D.M. 20 maggio 1999, articolati in quattro aree di contenuto
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti, di cui all'art. 2, lett. B) del suddetto D.M. 8 aprile 1998 (a carattere professionalizzante) e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi indicati nel D.M. 20 maggio 1999:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche delta professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
[...]
c) ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. e) del d.lgs. n. 276 del 2003 è necessaria la presenza, per l'erogazione della formazione agli apprendisti, di tutor aziendali aventi formazione e competenze adeguate, nel rispetto delle relative discipline nazionali e regionali;
d) deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agii apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le discipline nazionali e regionali in materia.

Criteri di computo degli apprendisti
Gli apprendisti sono computati ai fini delle libertà sindacali.

Chiarimento delle Parti
Per i rapporti instaurati a far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto, nei confronti del medesimo lavoratore/lavoratrice ciascuna impresa non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento, o viceversa.

Art. 17 - Somministrazione di lavoro
Le assunzioni di lavoratori somministrati saranno effettuate in base al D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riferibili non solo ad esigenze di natura occasionale, ma anche all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
I lavoratori somministrati non potranno superare annualmente il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con l'accordo tra Direzione e RSA e, in mancanza di queste ultime, con le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui sopra potrà essere aumentata fino ad un massimo del 20%.
Sono esenti da limitazione quantitativa le seguenti ipotesi;
- avvio di nuove attività per massimo 24 mesi;
- ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità;
- intensificazione dell'attività lavorativa, in determinati periodi dell'anno;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale o relativi a lavoratori di età superiore a 55 anni.

Titolo VII - Tutela della salute
Art. 20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Le parti si impegnano al pieno rispetto della, normativa vigente in materia di sicurezza, e igiene nei luoghi di lavoro, adeguando le strutture aziendali ai parametri previsti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.

Sezione II Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I - Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 23 - Classificazione del personale

[...]
Le parti a fronte di un'esigenza di revisione della classificazione, a fronte di nuove figure non comprese nella presente classificazione, anche emersa in sede di confronto territoriale, ricorreranno alla Commissione Paritetica di cui all'art. 2 per un confronto del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo ad elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione Paritetica dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore della consulenza finanziaria.
Le conclusioni delta commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente contratto.

Titolo III - Orario di lavoro
Art. 28 - Durata settimanale

La durata normale dei lavoro è fissata in 37 ore settimanali distribuite in cinque giorni.
Le ore di lavoro prestate dalle 8 alle 20 vengono considerate lavoro ordinario, fatto salvo il limite giornaliero fissato dai D.Lgs. n. 66/2003.
Norma transitoria: sono fatte salve eventuali condizioni di riduzioni di orario preesistenti e non previste dal presente articolo.

Art. 29 - Banca delle ore
Il superamento dell'orario di lavoro ordinario sarà possibile per un massimo di 150 ore all'anno.
In caso di superamento dell'orario, le ore di lavoro prestate in più potranno essere recuperate tramite riposi compensativi, secondo il seguente schema:
a) fino a 10 ore al mese: le prestazione effettuate oltre l'orario contrattuale verranno retribuite come lavoro straordinario;
b) da 11 a 30 ore al mese: le ore prestate in più potranno essere recuperate o retribuite, a scelta dei lavoratore;
c) oltre 30 ore al mese: le ore prestate in eccedenza dovranno essere recuperate.
Le ore da recuperare confluiranno in una banca delle ore e dovranno essere usufruite entro 12 mesi, concordando il piano di recupero con l'azienda. In caso di mancato recupero nei termine stabilito, le ore residue non verranno retribuite.
[...]
I lavoratori potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda per usufruire dei riposi compensativi in misura non superiore ai 10% della forza occupata. Per le società con meno di 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.
I riposi compensativi potranno essere goduti con un preavviso minimo di 5 giorni.

Art. 30 - Articolazione dei giorni di lavoro
In relazione alle particolari esigenze delle SIM, ai fine di migliorare il servizio, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, anche per singole unità produttive, a varie forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro, che si può realizzare normalmente in cinque giorni lavorativi.
Eventuali modificazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro saranno oggetto di incontro con le OO.SS. La diversa struttura organizzativa, potrà riguardare solo il 25% dei lavoratori, presenti in azienda.
Al personale che svolge attività di promozione, consulenza finanziaria ai pubblico e ad eventuale altro personale che lavorerà nei giorni di sabato, domenica e festivi nel limite di quanto indicato all'articolo 28 spetteranno, per dette giornate, le maggiorazioni previste dall'art. 35.

Art. 31 - Regimi orario lavoro multiperiodale
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario conti-attuale in. particolari periodi dell'anno sino al limite di 42 ore e mezza settimanali, per un massimo di 12 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno (comunque non. oltre 4 mesi) ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari, entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
[...]
L'azienda, secondo oggettive esigenze dovute ai flussi di lavoro, provvedere a comunicare ai lavoratori interessati, con un preavviso di 10 giorni lavorativi, il programma di applicazione della flessibilità sia per i periodi di incremento che di riduzione.

Art. 33 - Lavori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi;
2) guardiani diurni e notturni;
3) portieri;
è fissata nella misura 40 ore settimanali, purché nell'esercizio della attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.

Titolo IV - Lavoro straordinario
Art. 34 - Riferimenti e vincoli

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato per iscritto dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 36 - Lavoro festivo
Per le prestazioni di lavoro effettuate nell'orario normale di lavoro ma prestate nei giorni di domenica e festivi verrà riconosciuta, oltre al riposo compensativo, la maggiorazione del 15% della retribuzione oraria di fatto.
[...]

Art. 37 - Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione delle SIM.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[...]
Per quanta non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.

Titolo V - Riposo settimanale e festività
Art. 38 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalie vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 39 - Festività
Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.
[...]

Titolo VI - Ferie e permessi individuali
Art. 45 - Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 46 - Registro ferie
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 37 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XI - Missioni e trasferimenti
Art. 69 - Motivi del trasferimento

A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[...]

Titolo XII - Malattie e infortuni
Art. 70 - Malattia: comunicazione, ripresa del lavoro, controllo

[...]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di. diritto pubblico.

Art. 74 - Assicurazione Inail
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Titolo XIII - Gravidanza e puerperio
Art. 78 - Congedo di maternità e paternità

In base a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 151/2001, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice madre (o il padre nei casi disciplinati dalla legge stessa) ha diritto di astenersi dai lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; nel caso in cui il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di cui al comma e) prolungando la durata dello stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per il mese precedente la data presunta del parto e per quattro mesi dopo il parto con adeguata certificazione medica prevista dalla legge.
[...]

Art. 80 - Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, di un'ora ciascuna anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
In caso di parto plurimo, i permessi di cui sopra si intendono raddoppiati.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei casi previsti dall'art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001.
[...]

Art. 82 - Integrazioni
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza, e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

Titolo XVIII - Doveri del personale
Art. 101 - Divieti e autorizzazioni

È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto se non per ragioni di servizio, e con l'autorizzazione della azienda.
[...]

Titolo XX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 109 - Recesso per giusta causa

Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A puro titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[...]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
[...]