Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale contingibile e urgente 4 gennaio 2024, n. 1
Misure urgenti per il contrasto alla pandemia da COVID-19 dopo la cessazione dello stato d’emergenza nazionale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 28.04.2023;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 5 del 02.05.2023, nonché le precisazioni in ordine all’applicazione delle misure ivi previste di cui alle note del 02.05.2023 e del 21.06.2023;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 27.12.2023;
 

CONSTATATO

• che lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, da ultimo prorogato con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si è concluso il 31 marzo 2022;
• che alcune misure di sicurezza sono state ritenute, tuttavia, necessarie per la protezione dei soggetti deboli e per la prevenzione della diffusione del virus da COVID-19. Tali precauzioni sanitarie erano contenute da ultimo nell’ordinanza del Ministro della Salute del 28.04.2023 e, a livello provinciale, nell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 5 del 02.05.2023, con validità fino al 31.12.2023;
• che con l’ordinanza del Ministro della Salute del 27.12.2023, in considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e della maggiore pericolosità del contagio dovuta alla presenza di persone fragili, sono state prorogate fino al 30.06.2024 le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della Salute del 28.04.2023;
• che si ritiene opportuno recepire a livello provinciale le misure dell’ordinanza ministeriale per le strutture sanitarie;
• considerate altresì le variegate caratteristiche delle strutture socio sanitarie sul territorio provinciale,
 

ORDINA

Le misure disposte con l'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 5 del 02.05.2023 ed applicate ai sensi delle note del 02.05.2023 e del 21.06.2023 sono prorogate nell’intero territorio provinciale fino al 30 giugno 2024.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, s.m.i., ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.

 

Arno Kompatscher