Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale contingibile e urgente 2 maggio 2023, n. 5
Misure urgenti per il contrasto alla pandemia da COVID-19 dopo la cessazione dello stato d’emergenza nazionale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 02.01.2023;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 28.04.2023;
 

CONSTATATO

• che lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, da ultimo prorogato con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si è concluso il 31 marzo 2022;
• che alcune misure di sicurezza sono state ritenute, tuttavia, necessarie per la protezione dei soggetti deboli e per la prevenzione della diffusione del virus da COVID-19. Tali precauzioni sanitarie erano contenute da ultimo nell’ordinanza del Ministro della Salute del 29.12.2022 e, a livello provinciale, nell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 02.01.2023, con validità fino al 30.04.2023;
• che con l’ordinanza del Ministro della Salute del 28.04.2023, in considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e della maggiore pericolosità del contagio dovuta alla presenza di persone fragili, è stato regolato fino al 31.12.2023, con alcune modifiche, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali;
• che si ritiene opportuno recepire a livello provinciale le misure dell’ordinanza ministeriale per le strutture sanitarie;
• considerate altresì le variegate caratteristiche delle strutture socio sanitarie sul territorio provinciale,
 

ORDINA

che nell’intero territorio provinciale fino al 31 dicembre 2023 si applichino le seguenti misure:
1) è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse.
L’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie vige anche nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e precisamente negli ambiti e nelle situazioni che vengono definite a rischio dal direttore medico della struttura;
2) nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al punto 1) e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria;
3) non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza;
4) per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
5) non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
6) i responsabili delle strutture di cui al punto 1) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo punto.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher