Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 gennaio 2024, n. 1146 - Difetto di prova della dinamica e del luogo dell'infortunio


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente -

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. GUALTIERO Michelini - Consigliere Rel.

Dott. BOGHTICH Elena - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso 31657-2021 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE D'AMATO;

- ricorrente.-

Contro

B.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE TRENTADUE;

- controricorrente -

Nonché contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1722/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 333/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09 novembre 2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande proposte da A.A. contro B.B. e INAIL, dirette all'accertamento che egli aveva prestato attività lavorativa il giorno 7 gennaio 2012 su commissione e alle dipendenze di B.B. per l'esecuzione di lavori edili nell'immobile di proprietà dello stesso in (Omissis), all'accertamento che si era trattato di infortunio sul lavoro a causa dell'assenza di misure di sicurezza e protezione con responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale di B.B., all'accertamento di postumi permanenti nella misura del 52% nonché di 120 giorni di ITT e 60 di ITP, alla condanna di B.B. e dell'istituto in solido al risarcimento del danno;

2. La Corte di merito, in particolare, rilevava che il primo giudice aveva ritenuto che l'istruttoria svolta avesse lasciato indimostrata la stessa riconducibilità del fatto all'attività lavorativa, in mancanza di prova circa il fatto che le lesioni fossero state riportate presso l'unità immobiliare di proprietà del convenuto durante le operazioni di intonacatura dei muri interni, anche perché al pronto soccorso di C.C. il ricorrente aveva allegato essersi trattato di incidente domestico, e 5 giorni dopo aveva dichiarato che si era trattato di incidente stradale auto - pedone; riteneva altresì fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da B.B. ed in questo senso rettificava la motivazione della sentenza di primo grado;

3. Avversa la predetta sentenza A.A. propone ricorso per cassazione con due motivi; resistono con controricorso B.B. e INAIL; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza;

 

Diritto


1. Parte ricorrente, con il primo motivo, deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) vizio di motivazione in relazione agli artt. 116 e 230 c.p.c., 2733 c.c.: sostiene omesso esame di passi decisivi dell'interrogatorio formale delle parti private, determinato da incompleta lettura delle dichiarazioni, che invece dimostrerebbero che il committente era effettivamente B.B.;

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sulla responsabilità extracontrattuale (artt. 2043, 2051, 2055 c.c.): sostiene che non sarebbe stato considerato che la domanda era stata promossa anche sotto l'aspetto del neminem ledere con riferimento al proprietario dell'immobile;

3. I motivi di ricorso risultano inammissibili;

4. Essi, infatti, non si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sul difetto di prova della dinamica e luogo dell'infortunio, anche in riferimento ai documenti e alle dichiarazioni dello stesso ricorrente al pronto soccorso, e all'insufficienza delle altre testimonianze raccolte a confermare la versione di parte ricorrente;

5. Specificamente con riguardo al primo motivo, osserva il Collegio che nella specie si realizza ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.(ora art. 360, comma 4, c.p.c.), che determina l'inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); è appunto quanto si è verificato processualmente nel caso in esame, in cui la Corte distrettuale ha confermato la sentenza di primo grado e l'accertamento in fatto in essa contenuto, anche sulla dinamica incerta dell'infortunio, questione interamente di merito, con aggiunte e integrazioni rettificative in relazione alla legittimazione passiva dell'odierno controricorrente;

6. Specificamente in riferimento al secondo motivo, osserva il Collegio che esso dipende dal primo e che tende, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi; spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, ed involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 13485/2014, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, n. 20814/2018, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, n. 20553/2021);

7. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; alla declaratoria di inammissibilità del gravame consegue il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali;

 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000, per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore di ciascuna parte controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 9 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria l'11 gennaio 2024.